Bitcoin: trattamento fiscale per l’exchange – esenzione IVA, imponibilità IRES e IRAP, irrilevanza per il cliente privato, obblighi di verifica

Con una recente risoluzione, la numero 72/E del 2 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune delucidazioni su Bitcoin trattamento fiscale, seppur travalicando i limiti propri di una risoluzione (che non può prevedere nuove norme). In particolare il focus è sulle operazioni di cambio e la loro imponibilità ai fini IVA, IRAP e dei redditi. Inoltre si accenna all’irrilevanza del capital gain o loss del privato e quindi del sostituto d’imposta.

Bitcoin trattamento fiscale IVA per l’exchange – esenzione

Nel mondo Bitcoin i cosiddetti exchange intermediano tra valute tradizionali (c.d. moneta fiat) e bitcoin. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, tali operazioni di cambio sono esenti dall’IVA. Questo come le normali operazioni di cambio di valuta avente corso legale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1), n° 3 del D.P.R. 633 del 1972, in mancanza di una specifica normativa in tema di bitcoin e monete virtuali. L’interpretazione dell’Agenzia si rifà alla sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-264/14 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Si tratta quindi certamente di prestazioni di servizio a titolo oneroso e

relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio

di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.

Sono operazioni finanziarie in quanto

tali valute sono state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento

E’ dunque esente IVA il compenso per tale attività. Cioè quello determinato in misura pari al margine che scaturisce dalla differenza (ipotizzando il caso di vendita di bitcoin da parte dell’operatore), da un lato, tra il prezzo che il cliente è disposto a pagare per acquistare una unità di moneta virtuale e, dall’altro, la miglior quotazione del bitcoin stesso disponibile sul mercato.  

Bitcoin trattamento fiscale imposte dirette IRPEF o IRES e IRAP per l’exchange

L’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce, sempre secondo la Risoluzione, un’attività rilevante ai fini delle imposte dirette (IRPEF o IRES e IRAP). Sono quindi assoggettati a tassazione i componenti di reddito derivanti dall’intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti. Il guadagno (o la perdita) dell’intermediario è la differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dall’intermediario per l’acquisto. Oppure tra quanto incassato dall’intermediario per la vendita e quanto riversato al cliente. Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, i bitcoin che al termine dell’esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) dell’intermediario vanno valutati (anche ai fini fiscali ex articolo 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. n° 917 del 1986) al valore normale, secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, dato ad esempio dalla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sui vari exchange. Una buona stima di tale media potrebbe essere quella fornita dal sito BitcoinAverage.

Bitcoin trattamento fiscale delle operazioni a pronti per il privato e irrilevanza del sostituto d’imposta

L’Amministrazione Finanziaria inoltre arriva a scrivere che per la persona fisica che detiene bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. L’intermediario, pertanto, non è tenuto ad alcun adempimento come sostituto d’imposta.

Bitcoin obblighi anti-riciclaggio per l’exchange

L’intermediario professionale che negozia a pronti di valuta è assimilabile ai soggetti ex articolo 11, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n° 231 del 2007. E’ quindi è tenuto ali obblighi:

  1. di adeguata verifica della clientela,
  2. di registrazione nonché
  3. di segnalazione.

Concludendo, è la prima occasione in cui l’Agenzia delle Entrate si pronuncia espressamente sul trattamento fiscale Bitcoin:

  1. ammettendone pacificamente l’uso come mezzo di pagamento (non speculativo) tra soggetti che ne accettano il valore.
  2. rendendo l’operazione di cambio fiat-bitcoin esente ai fini IVA per l’exchange.
  3. ribadendo l’imponibilità ai fini IRES e IRAP del reddito (se positivo) derivante dalle operazioni di cambio per l’exchange.
  4. rilevando che non vi è nessun adempimento come sostituto d’imposta, poiché l’acquisto e vendita a pronti non ha fine speculativo.
  5. facendo rientrare nella normativa anti-riciclaggio l’exchange.

In ogni caso il pronunciamento dell’Agenzia va considerato con le dovute cautele, poiché privo di qualsiasi valore normativo trattandosi di una Risoluzione e non essendoci appunto una normativa fiscale che regolamenti espressamente i Bitcoin e le crittovalute in generale.

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6 commenti su “Bitcoin: trattamento fiscale per l’exchange – esenzione IVA, imponibilità IRES e IRAP, irrilevanza per il cliente privato, obblighi di verifica”

  1. Salve,
    posseggo una partita IVA in regime forfettario aperta a fine 2017. Siccome volevo investire su eToro in criptovalute, volevo capire come funzionava la tassazione. Se dovesse andar bene, per esempio, e prelevassi “X” euro, questi mi farebbero cumulo con i miei guadagni da lavoratore autonomo in regime forfettario (rischiando di sforare il tetto imposto per il mio codice ATECO dei 30 mila €)? Oppure posso dichiararli separatamente? Grazie mille.

    1. Buongiorno Matteo,

      Nell’attività di lavoratore autonomo non possono sicuramente essere ricompresi eventuali investimenti in crittovalute, che vengono effettuati in qualità di persona fisica – “privato”.
      Le eventuali plusvalenze andranno dichiarate una volta realizzate, e avendo verificato come avvengono le operazioni, nel caso in cui ci si trovi all’interno di una delle numerose casistiche di “redditi diversi” previste dall’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  2. Salve Tiziano,
    Sto valutanto la possibilità acquistare bitcoin tramite Coinbase, ma ho alcune domande/dubbi che limitano le quantità di € che vorrei convertire per evitare ti incorrere in sanzioni per incorretta gestione dele infromazioni ed interpetazione delle normative vigenti

    Con la risoluzione 72/e del 2 Settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha avvicinato la criptovaluta a valuta estera come citato nell’articolo, per cui mi domando:

    Domanda 1
    Citando quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter) “1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui.”

    Quindi:
    A – se ho bitcoin per un valore di 62000€ per almeno sette giorni lavorativi continui ed effettuo acquisto e vendita bitcoin che generano plusavalenza, questa viene tassata al 26% ?
    B – se ho bitcoin per un valore di 1000€ (senza mai superare la soglia dei cento milioni delle vecchie lire), qualsiasi plusavalenza non viene tassata ?
    C – se compro nel 2017 bitcoin per un valore di 2000€ e li rivendo nel 2030 per un valore di 70000€, non essendoci plusvalenza, per le attuali normative non pago nessuna imposta ?

    Domanda 2
    Se assimilabili a valute estere, il valore posseduto in bitcoin presso un exhanger va dichiarato nel quadro RW ? Se si per quali condizioni ? Sotto il valore mendio di 5000€ annuo non c’è obbligo di segnalazione per imposta di bollo, corretto ? Sotto i 15000€ di picco giacenza non c’è obbligo per segnlazione monitoraggio, corretto ? Quindi se ho meno di 5000€ in bitcoin non ho niente da dichiarare.

    Qualcosa cambia se invece di detenere i bitcoin presso coinbase li detengo in un wallet privato/offline e non detenuto da nessuna società ?

    Grazie anticpatamente per qualsiasi delucidazione in merito

    Coridali saluti
    Federico

    1. Buonasera Federico,

      Il commento è talmente articolato e approfondito da essere un vero e proprio quesito, pertanto rimango a disposizione per una consulenza specifica sulla sua situazione personale.

  3. Salve, avrei una domanda un po’ più specifica riguardo la tassazione dei Bitcoin e delle criptovalute in genere.
    Come viene inquadrato il mining? Cioè chi produce criptovaluta minandola dal pc di casa e non tramite exchange, nel momento in cui vende la criptovaluta e genera un guadagno in € a che tipo di tassazione e dichiarazione va incontro?

    1. Buonasera Federico,

      L’attività di mining non è oggetto di questo articolo né della risoluzione citata (che ricordo ha valore unicamente per l’interpellante e per l’Agenzia stessa ma non per contribuenti terzi), né è specificamente regolata dalla normativa fiscale attualmente in vigore, tuttavia è possibile inquadrare l’attività di mining a seconda di come viene considerata e di come viene svolta.
      Se l’attività è svolta saltuariamente, senza organizzazione dei beni d’impresa per svolgere un’attività economica, il reddito derivante potrebbe essere classificato come reddito diverso alternativamente :
      – derivante da “attività commerciali non esercitate abitualmente” (rigo RL14) oppure
      – derivante da “premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte”, sebbene l’abilità in questo caso non sia quella della persona fisica bensì quella di una “macchina elettronica”.
      Nei casi sopra riportati, la tassazione è quella IRPEF a scaglioni, pertanto dipende dal reddito complessivo.
      Se invece l’attività è svolta con abitualità, professionalità e con organizzazione dei beni d’impresa, allora sarà necessaria l’apertura di partita IVA, l’iscrizione al Registro delle Imprese, etc…
      La tassazione in questo caso può essere sempre la tassazione IRPEF a scaglioni o quella sostitutiva prevista dal regime forfettario (5%-15%) o dall’opzione IRI (24%) o ancora dall’IRES (24%) nel caso si costituisca un apposita società di capitali.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

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