operazioni estere nel nuovo regime forfettario

Le operazioni estere nel “vecchio” regime dei minimi

Dopo aver trattato in un precedente articolo le operazioni estere nel nuovo regime forfettario, andiamo ora ad esaminare le operazioni estere nel “vecchio” regime dei minimi (più esattamente “regime di vantaggio per i giovani e i lavoratori in mobilità”), normato dall’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 e dal previgente articolo 1 commi 96-100 della L. 244 del 2007, prorogato anche per l’anno 2015 dal “Milleproroghe“.

Come noto, per le operazioni nazionali i contribuenti minimi “non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata” (articolo 1 comma 100 L. 244 del 2007). In parole più semplici: non applicano l’IVA sulle vendite, né esercitano la detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Il meccanismo, per le operazioni nazionali, è quindi del tutto analogo al nuovo regime forfettario.

Le operazioni estere nel regime dei minimi

Al contrario del nuovo regime forfettario, la normativa sul regime di vantaggio non fa espliciti richiami alla normativa generale sulle operazioni verso l’estero ed è necessario fare ampio riferimento alle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, secondo la Circolare 36/E del 2010, i contribuenti minimi rientrano tra gli operatori economici sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese (artt. 281 – 292 della Direttiva 2006/112/CE).

Andiamo ad esaminare il trattamento delle operazioni estere nel regime dei minimi quali:

  • cessioni di beni
  • acquisti di beni
  • prestazioni di servizi rese
  • prestazioni di servizi ricevute
  • importazioni
  • esportazioni

Cessioni di beni

Secondo la già citata Circolare 36/E del 2010 (che fa anche riferimento all’articolo 41, comma 2-bis del D.L. 331 del 1993), il contribuente minimo che cede beni ad un operatore comunitario non pone in essere una operazione intracomunitaria, poiché non addebita l’IVA a titolo di rivalsa.

Quindi una cessione di beni effettuata da un contribuente minimo italiano verso un acquirente comunitario soggetto passivo IVA sarà trattata sempre come operazione nazionale, cioè senza assoggettare ad IVA la vendita per effetto del regime di vantaggio, e riportando la consueta dicitura in fattura (oltre ad indicare eventualmente “pertanto non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del Decreto Legge 331 del 1993”). Inoltre, come dice anche la Circolare, trattandosi di operazione nazionale non andrà presentato il modello INTRA per le cessioni di beni.

Va da sé che trattandosi di operazione nazionale e non intracomunitaria, non è nemmeno necessaria l’iscrizione all’Archivio VIES.

Acquisti di beni

I contribuenti, per  gli  acquisti  intracomunitari  e  per  le  altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano  entro  il  giorno  16  del  mese  successivo  a  quello di effettuazione delle operazioni.

Per espressa previsione dell’articolo 1 comma 100 della Legge 244 del 2007, in caso di acquisto di beni intracomunitario si dovrà integrare e versare l’IVA entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

La stessa Circolare 36/E del 2010 conferma quanto stabilito dalla normativa particolare del regime.

Trattandosi di acquisti intracomunitari è inoltre necessario iscriversi preventivamente all’Archivio VIES presentare trimestralmente, o mensilmente (caso più unico che raro), il modello INTRA per gli acquisti.

Dal 2017

Per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2017, con l’articolo 4 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 193 del 2016 convertito con modifiche in Legge 225 del 2016, è stato eliminato l’obbligo dell’invio dell’elenco riepilogativo INTRA acquisti

Prestazioni di servizi rese

Manca in questo caso un’espressa previsione normativa, perciò bisogna fare riferimento alla Circolare 36/E del 2010, che stabilisce un’analogia con le cessioni di beni.

Quindi il contribuente minimo italiano che presta un servizio verso un committente comunitario soggetto passivo IVA tratterà l’operazione come nazionale, cioè senza assoggettare ad IVA il servizio reso per effetto del regime di vantaggio, e riportando la consueta dicitura in fattura. Inoltre, come dice anche la Circolare, trattandosi di operazione nazionale non andrà presentato il modello INTRA per i servizi resi.
Come per le cessioni di beni, trattandosi sempre di operazione nazionale e non intracomunitaria, non è necessaria l’iscrizione all’Archivio VIES.

Anche i servizi generici “B2C” (verso consumatori privati) sono normali operazioni interne.

Importante aggiornamento del 28 agosto 2015: Per le prestazioni di servizi rese, bisogna fare ora riferimento alla Risoluzione 75/E del 2015, che, nonostante faccia principalmente riferimento al commercio elettronico diretto e cioè ai cosiddetti “servizi digitali” (detti TBES ossia Transmission Broadcasting and Electronic Services), rende nella pratica applicabili anche al regime di vantaggio le disposizioni previste per le prestazioni di servizi generiche rese dai soggetti che applicano il regime forfettario.

Si applicano gli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi

Le operazioni vengono ora trattate in modo diametralmente opposto rispetto a quanto stabilito dalla precedente Circolare 36/E del 2010, che viene superata per quanto concerne queste prestazioni.

Quindi il contribuente minimo italiano che presta un servizio verso un committente soggetto passivo IVA tratterà l’operazione come vera e propria operazione in regime di inversione contabile, come fosse un soggetto in regime ordinario, e cioè:

  1. l’operazione risulterà fuori campo IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale
  2. l’IVA verrà assolta dal committente comunitario o extra-comunitario
  3. il contribuente minimo dovrà emettere fattura per il solo imponibile, indicando obbligatoriamente la dicitura “inversione contabile – reverse charge
  4. nel caso il committente sia comunitario, si tratta di un’operazione intracomunitaria perciò è inoltre necessario iscriversi preventivamente all’Archivio VIES e presentare il modello INTRA per i servizi resi con cadenza trimestrale.

Le prestazioni di servizi verso committenti extra-UE non sono chiaramente soggette alla disciplina INTRA.

I servizi generici “B2C” (verso consumatori privati), invece, sono normali operazioni interne senza rivalsa.

In ogni caso va comunque apposta la marca da bollo di € 2,00  sulla fattura.

Prestazioni di servizi ricevute

Manca anche in questo caso un’espressa previsione normativa, perciò bisogna fare sempre riferimento alla Circolare 36/E del 2010.

Pertanto il contribuente minimo si comporterà come per gli acquisti di beni intracomunitari. In qualità di committente, una volta ricevuta la fattura con dicitura “reverse charge”, dovrà integrarla con IVA che andrà versata entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui la controparte sia un soggetto passivo IVA comunitario, trattandosi di servizio intracomunitario, andrà fatta preventivamente l’iscrizione all’Archivio VIES e presentato il modello INTRA servizi ricevuti. Nel caso di soggetto non residente extracomunitario, non andrà chiaramente presentato alcun modello INTRA.

Dal 2017

Per i servizi ricevuti dal 1° gennaio 2017, con l’articolo 4 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 193 del 2016 convertito con modifiche in Legge 225 del 2016, è stato eliminato l’obbligo dell’invio dell’elenco riepilogativo INTRA servizi ricevuti

Importazioni

Nessuna preclusione per le importazioni, che seguono la stessa disciplina dei soggetti in regime ordinario. Per importazione si intende l’immissione tramite dogana di beni provenienti da Stati extra-UE.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1 e 70 del D.P.R. 633 del 1972, si tratta di operazioni imponibili IVA, per le quali l’importatore o chi provvede allo sdoganamento deve:

  • effettuare la dichiarazione doganale (articolo 56 D.P.R. 43 del 1973 – Testo Unico Leggi Doganali)
  • attendere l’accertamento e liquidazione dell’IVA, dei diritti doganali, dazi doganali e spese fisse da parte della Dogana, che rilascia la bolletta doganale (articolo 59)
  • procedere al pagamento immediato dell’IVA dovuta in Dogana, prima del rilascio dei beni, secondo le aliquote vigenti in Italia (articolo 77)

L’IVA viene accertata sulla base imponibile composta da: valore assunto per il calcolo dei dazi + diritti doganali + spese fisse

Preciso però che nel caso del contribuente minimo l’IVA versata all’atto dell’importazione non può essere detratta (come stabilito dall’articolo 1 comma 100 della Legge 244 del 2007).

Esportazioni

Secondo l’articolo 1 comma 96 lettera a) numero 2)

Si considerano contribuenti minimi […] coloro che nell’anno precedente […] non hanno effettuato cessioni all’esportazione.

L’effettuazione di cessioni all’esportazione ed assimilate è causa di fuoriuscita dal regime dei minimi. A scanso di equivoci, quando si parla di cessioni all’esportazione si intendono sempre cessioni di beni: non sono quindi comprese nel divieto le generiche prestazioni di servizi rese a soggetti extra-UE, che sono invece ammesse nel regime dei minimi. Come ha specificato la Circolare 13/E del 2008, l’articolo 2, comma 2, del D.M. 2 gennaio 2008 stabilisce che costituiscono cessioni all’esportazione quelle di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. 633 del 1972. Oltre alle esportazioni vere e proprie sono quindi preclusi i servizi internazionali (articolo 9), le cessioni a Città del Vaticano e San Marino e a rappresentanze consolari e organismi internazionali (articoli 71 e 72).

Tabella riassuntiva

Riassumiamo quanto detto sopra sulle varie operazioni intracomunitarie e verso l’estero nel regime dei minimi con una tabella:

 

Tipologia di operazione B2B Trattamento IVA Iscrizione VIES e Modello INTRA Versamento IVA entro 16 mese successivo
 Cessione di beni  Operazione interna – No IVA No  
Acquisto di beni Operazione intracomunitaria – Reverse Charge
No
Prestazione di servizi resa Operazione interna – No IVA

 

Operazione intracomunitaria – Reverse Charge

No

 

 
Prestazione di servizi ricevuta Operazione intracomunitaria – Reverse Charge
No

 

 

Domande?

Dubbi o domande su questo articolo? Scrivi un commento oppure

Articolo originariamente pubblicato il 19 aprile 2015

134 commenti su “Le operazioni estere nel “vecchio” regime dei minimi”

  1. Buongiorno Dottore,
    per una contribuente regime dei minimi che riceve fatture da facebook, sto procedendo a integrare e far versare iva e compilando ancora intrastat servizi. Ma sono ancora tenuto a presentare intrastat servizi oppure anche per i minimi vale la stessa regola prevista per tutti (ordinari e forfettari che) dall’1/1/2018 ovvero che: Dal 01/01/2018 la presentazione del Modello Intra-2 Quater non è obbligatoria (tranne nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hai ricevuto servizi intracomunitari per almeno 100.000 euro). Non ho trovato riferimenti che tale regola valga anche per i minimi.
    Grazie per la risposta.

    1. Buonasera Massimiliano,
      Confermo che l’esonero dall’invio degli elenchi riepilogativi per i servizi ricevuti sotto soglia si applica anche ai contribuenti in regime di vantaggio (minimi).
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like o un follow (link sulla barra di navigazione).

  2. Buongiorno Dottore,
    avrei un quesito da porle, sono un contribuente nel regime dei minimi ed ho ricevuto nel 2018 delle fatture per prestazione servizi da Facebook senza Iva e con la seguente dicitura: il cliente deve liquidare l’iva derivante dalla presente cessione ai sensi dell’articolo 196, direttiva 2006/112/ce del consiglio”.
    Non essendo iscritto al Vies, devo liquidare ugualmente l’iva? o devo chiedere al fornitore (facebook) di rimettere le fatture con iva? oppure posso iscrivermi retroattivamente?
    Grazie mille
    Viviana

    1. Buongiorno Viviana,
      Prudenzialmente, in considerazione dell’obbligo generalizzato di versamento previsto all’articolo 1, comma 60 della Legge 190 del 2014, procederei al versamento dell’IVA dovuta, anche in mancanza di iscrizione al VIES, in quanto trattasi di servizi ricevuti da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 1 comma 58 della Legge 190 del 2014.
      Viceversa, ove Facebook ammettesse la correzione della fattura con applicazione dell’IVA irlandese, procederei per quella via.
      L’iscrizione al VIES è istantanea, ma non può avere efficacia retroattiva.
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like o un follow (link sulla barra di navigazione).

  3. Gentile Dottore,
    un contribuente minimo che acquista un Software da San Marino (quindi una prestazione ricevuta), riceverà fatture periodiche senza applicazione dell’Iva in regime di Reverse Charge e con obbligo di versamento della stessa entro il 16 del mese successivo tramite modello F24 (mi corregga se sbaglio).
    Per questa operazione, bisognerà iscrivere il contribuente minimo al VIES?
    Non mi è chiaro dato che nell’articolo è scritto di si, ma nella tabellina riepilogativa il Si è sbarrato, probabilmente c’è qualcosa che mi sfugge.
    Grazie mille

    1. Buongiorno Domenico,
      Non è necessaria l’iscrizione al VIES in quanto San Marino non è un Paese Membro dell’Unione Europea.
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  4. Un contribuente minimo codice ateco interprete e traduttore sostiene due corsi di lingua all’estero con due enti distinti per i quali ottiene due fatture.
    Entrambe le fatture non riportano P.IVA ne la stessa è riportata sul sito internet degli enti.
    E’ stato richiesto per mail il numero di p.iva per poter procedere a invio modello intrastat servizi acquistati ma un ente non ha fornito risposta e l’altro invece ha risposto che
    In generale enti di istruzione in Irlanda e nel Regno Unito non hanno partita iva (ovvero VAT number).
    Come ci si deve comportare in questo caso? posto che è impossibile trasmettere intrastat senza numero partita iva del fornitore, si integra solo l’IVA sulle fatture e non si effettua alcun invio intrastat o non si procede nemmeno al versamento dell’iva in quanto è come se l’acquisto fosse stato fatto da privato?
    Inoltre uno di questi corsi è stato annullato dall’ente, il contribuente ha ricevuto rimborso della cifra. E’ stato chiesta invio nota credito su fattura, richiesta che per ora è stata disattesa.
    grazie

    1. Buongiorno Max,

      A mio modo di vedere non è necessaria alcuna integrazione di IVA o adempimento, visto che gli enti con tutta probabilità svolgono unicamente attività istituzionale non commerciale pertanto i documenti ricevuti sono da considerare alla stregua di semplici ricevute o note contabili.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  5. Buona sera ,
    sono un artista / arredatore titolare di partita iva del vecchio ordinamento regime dei minimi con Vies attivo . Un cliente extra ue ( emirati arabi) vorrebbe acquistare un mio quadro artistico . Suppongo che dovrò emettere fattura come prestazione di servizio reso in quanto Ho letto in questo blog che chi fa parte di regime dei minimi non puo effettuare esportazioni. Se è possibile “servizio RESO ” dovrei inserire la dicitura : ” non imponibile art.7 ter soggetto passivi ExtraUe + CONTRIBUENTE MINIMO E NON SOGGETTO A IVA ai sensi dell’art. 27 Comma 1 E 2 DEL D.L. 98/2011 e pertanto non soggetta a ritenuta ai sensi del provvedimento dell’ agenzia delle Entrate N°185820 ” + ” reverse change ” ? Vale lo stesso per Paese che fa parte della comunità europea ?
    Grazie mille
    ALBERO

    1. Buonasera Alberto,

      La cessione all’esportazione (con passaggio in dogana) non può essere effettuata da un contribuente minimo in regime di vantaggio. Non è certo cambiando la descrizione in fattura che la natura dell’operazione cambia. La cessione all’esportazione costituisce causa di fuoriuscita dal regime di vantaggio. Suggerisco piuttosto di transitare a inizio del periodo d’imposta a regime forfettario, che permette tali operazioni.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  6. Buongiorno,
    ho ricevuto fattura in reverse charge dalla Germania. Sono in regime di vantaggio.
    Le chiedo la conferma ae è corretto: integrare la fattura per l’iva, versarla il mese successivo qualunque sia l’importo. Per versare l’iva posso utilizzare un codice iva standard o esite un codice specifico o nota da inserire per evidenziare il caso particolare.
    Rimango esonerato dalla dichiarazione IVA?
    Le chiedo inoltre se essendo iun acquisto di bene è corretto che devo inviare dichiarazione intrastat perché per il regime di vantaggio non vale quanto è valido per i forfettari ovvero l’esenzione fino a 10.000 euro.
    Grazie, cordial saluti e buone feste.

    1. Buonasera Enry,
      Sì, il versamento dell’IVA integrata sulle operazioni di acquisto intracomunitarie e di servizi esteri in genere va effettuato mensilmente a prescindere dall’importo da versare.
      Il codice tributo è quello del mese cui si riferisce l’operazione (ossia 6012, anno 2017 per operazioni relative al mese di dicembre 2017 da versare entro il 16 gennaio 2018).
      In quanto contribuente in regime di vantaggio è sempre esonerato dalla dichiarazione IVA (per espressa previsione normativa), a prescindere dai versamenti effettuati (per obbligo normativo).
      Per le operazioni fino al 31 dicembre 2017 è necessario l’invio dell’elenco riepilogativo INTRA trimestrale. Dal 1° gennaio 2018 è stato previsto l’esonero dalla comunicazione sotto i 200.000 € nei 4 trimestri precedenti (praticamente sempre per un contribuente in regime di vantaggio).

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  7. sono un elettricista , nel regime delle nuove iniziative produttive, e devo fare un lavoro in un appartamento di un privato in Francia.
    Credo che devo identificarmi in Francia e iscrivermi al Vies.
    Chiedo se devo compilare anche una fattura per addebitare al cliente la TVA francese.

    1. Buongiorno Gabriele,

      Non è possibile dare una risposta univoca in quanto ci sono parecchie variabili in gioco: posto che l’appartamento è situato in Francia, in cosa consiste la prestazione? E’ relativa all’impianto elettrico oppure è relativa ad esempio a un punto luce o altro? E’ all’interno di un cantiere o di un appalto / sub-appalto? Il cliente è il privato francese o altro soggetto?
      Infine segnalo che il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000).) è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2015.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  8. Salve, vorrei una informazione. Sono col vecchio regime dei minimi, svolgo attività di consulenza informatica e programmazione siti web e ogni tanto mi capita di acquistare da paesi extra ue dei piccoli sofware. Come devo comportarmi ai fini IVA, devo fare un’autofattura e integrarla con l’iva? inoltre vorrei sapere se per fare acquisti extra ue è obbligatorio essere iscritti al Vies o vale solo per gli acquisti intracomunitari? Grazie Mille

    1. Buonasera Bruno,
      L’iscrizione al VIES è necessaria per gli acquisti di beni e i servizi ricevuti intracomunitari, mentre non lo è per gli acquisti extra-UE.
      Per quanto riguarda l’emissione di autofattura, è necessaria nel caso in cui il prestatore extra-UE sia sprovvisto di posizione IVA comunitaria, mentre è sufficiente l’integrazione dell’IVA (e successivo versamento) in fattura qualora la fattura sia emessa con posizione IVA comunitaria.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  9. Buongiorno dr. D’Angelo.
    Dal regime ordinario quest’anno passerò al regime forfettario.
    Effettuo operazioni d’intermediazione di trasporti anche a committenti europei.
    Col regime forfettario, da quanto apprendo, dovrei continuare ad emettere le fatture di provvigioni al committente europeo aggiungendo o no la dicitura “INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE” oltre all’indicazione di esenzione art. 40/633 o art.7 e “Operazione effettuata ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 … ecc… come per i committenti italiani?
    E devo continuare, come per il regime ordinario, a presentare l’Intrastat (Intra 1-quater)?
    La ringrazio se vorrà chiarirmi questi dubbi.
    Luciano

    1. Buonasera Luciano,

      Appurato che si tratta di servizi generici e non di altre fattispecie, il trattamento è identico al regime ordinario, con annotazione “inversione contabile”, seguita facoltativamente dal riferimento di legge. L’indicazione del regime forfettario in questo caso è del tutto superflua (anzi può ingenerare confusione in chi riceve la fattura). Come nel regime ordinario dovrà essere presentato periodicamente l’elenco INTRA per i servizi resi.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  10. Salve,
    sono un fotografo professionista ed il mio regime fiscale è quello di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011. Iscritto nel 2013 terminerò di usufruire dei vantaggi previsti nel 2018.
    Mi chiedevo se l’emissione di una fattura nel 2017 nei confronti di una cliente turca e residente in Turchia che desidera uno shooting fotografico in Italia può costituire motivo di esclusione dal regime.
    Grazie anticipatamente.

    1. Buonasera Gaetano,

      Le prestazioni di servizi generici verso l’estero, come lo shooting fotografico, sono ammesse nel regime di vantaggio. Come si può leggere nell’articolo, l’unica preclusione riguarda le cessioni di beni verso Paesi Extra UE (esportazioni), che comportano la fuoriuscita dal regime agevolato.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  11. Buona sera Dott. D’Angelo,
    Sono un architetto con sede in italia soggetto a “vecchio” regime dei minimi. Mi trovo a dover emettere una fattura ad un committente risiedente in Danimarca per un servizio di progettazione. Non mi è chiaro quali siano i passi da seguire per la regolare operazione. Può aiutarmi? Grazie Infinite

    1. Buongiorno Luca,

      Se il servizio di progettazione NON è relativo ad edifici si tratta di prestazione di servizi generica, pertanto, qualora il committente fosse un soggetto passivo IVA danese è necessario emettere fattura con dicitura “inversione contabile – reverse charge” nonché presentare l’elenco riepilogativo INTRA nel corso del trimestre in cui viene emessa la fattura.
      Qualora invece si trattasse di servizio reso a privato danese oppure di progettazione relativa ad edificio situato in Italia, si tratta di normale prestazione “nazionale” per cui si emette fattura normalmente, senza ulteriori adempimenti.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  12. Un soggetto ha trovato lavoro come dipendente in Portogallo per 8 mesi, l’azienda presso la quale lavora ha richiesto il certificato di residenza fiscale del 2017. L’Ade rilascia il certificato riferito però al 2016 perchè ritiene di non poter certificare la residenza Italiana a marzo, ma devono trascorrere almeno 183 giorni. L’azienda Portoghese per il primo mese ha già calcolato le imposte sul reddito da lavoro dipendente.
    Come si può risolvere il problema?
    Quali sono i riferimenti normativi per evitare l’imposizione delle imposte portoghesi, che vengono applicate in busta paga ad oggi?
    Come si può obbligare l’impresa Portoghese a non applicare le imposte?
    Grazie molto

    1. Buonasera Antonio,

      Non si tratta di un commento attinente all’articolo, tuttavia rispondo lo stesso. Bisogna verificare quanto prescrive la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Portogallo all’articolo 15, in particolare al comma 2. E’ chiaro che l’attestazione per il 2017 non può essere rilasciata prima che siano trascorsi i primi 183 giorni dell’anno.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  13. Buonasera Dott. D’Angelo
    la ringrazio per i suoi molteplici chiarimenti! Scrittura chiara ed efficace cosa non facile a reperire nel nostro sistema farraginoso. Una cosa che non mi è chiara è la classificazione dello Stato Vaticano è oggettivamente EXTRA UE perchè è uno Stato Sovrano quindi una prestazione di “Servizi di Counseling” rivolta al personale dipendente dello IOR come viene realmente identificata ? preciso che è direttamente lo IOR il cliente a cui viene intestata la fattura. Parlo ovviamente di prestazione resa da contribuente rientrante nei Vecchi Minimi apertura IVA 2014. La prego mi aiuti a districare le varie idee confuse perchè ho letto nel suo articolo ed anche in alcune risposte la sua negazione alla fuoriuscita di tale Regime, ma giuro che ho letto più e più volte questa conclusione. E la prestazione è non imponibile? O va apposta la dicitura del Regime dei Minimi. Grazie mille
    Un cordiale Saluto
    Daniela

    1. Buonasera Daniela,

      Le prestazioni di servizi rese verso Paesi Extra-UE, e nel nostro caso verso il Vaticano, sono ammesse nel regime agevolato e non comportano alcuna fuoriuscita dal regime. Si tratta di operazioni Fuori Campo IVA per cui è necessaria l’annotazione “operazione non soggetta“.
      Al contrario, come può leggere nell’articolo, la fuoriuscita avverrebbe con eventuali operazioni di vendita di beni verso gli stessi Paesi Extra-UE, qualificabili come esportazioni (non imponibili IVA).

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

      Buon Natale!

  14. Salve, devo emettere fattura a un committente extra-eu. Il commitente è una società.

    Avrei alcune domande:

    1) devo applicare la marca da bollo da 2€ per importi superiori a euro 77,47?
    2) la numerazione della fattura segue linearmente le altre fatture emesse in italia?
    3) ho letto che devo aggiungere la dicitura “Operazione non soggetta“.

    attualmente inserisco queste nelle fatture ordinarie:
    “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 della Legge 244/2007 – Regime fiscale per l’imprenditoria e per i lavoratori in
    mobilità D.L. 98/2011“
    “È richiesta la non applicazione della Ritenuta a titolo di acconto come da Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.
    185820/2011“

    vanno lasciate? o vanno rimosse?

    4) ci sono altri adempimenti ulteriori?

    grazie mille,
    Marco

    1. Buonasera Marco,
      Se si tratta di una prestazione di servizi generici:

      1) Sì, come può leggere qui trattandosi di operazione non soggetta ex art. 7-ter, si applica l’imposta di bollo.
      2) Sì, può seguire la medesima numerazione delle fatture “nazionali”, ma nulla vieta di suddividere la numerazione su più sezionali per esigenze amministrative (es. 1/A …., 1/B ….)
      3) Sì, l’unica dicitura obbligatoria è “operazione non soggetta”. Può eliminare le diciture del regime dei minimi in quanto potrebbero indurre in errore chi riceve la fattura.
      4) No, essendo il cliente un soggetto extra-UE non vi sono ulteriori adempimenti.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  15. Gentile Tiziano,
    ho il regime dei minimi vecchio come l’impresa artigiana e vorrei fare un vendita “temporanea”- di due settimane in Svizzera ( vendita di oggetti accessori in pelle di propria produzione). Se ho capito bene il mio sistema non mi permette di fare l’esportazione. In questo caso mi conviene passare al forfettario, dove l’esportazione e’ possibile?

    Grazie mille in anticipo

  16. Buongiorno Dott. D’Angelo,
    nel caso di un contribuente in regime forfettario che riceve fattura da Airbnb dell’importo di € 0.89 integra la fattura con iva di € 0.20 quando la versa?
    Il mese successivo o essendo un importo minimo quando raggiunge un certo importo?
    Grazie per la cortesia

    1. Buonasera Alfredo,

      A mio modo di vedere, poiché il versamento dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi da parte del “contribuente minimo” è disposto da un’apposita norma, e non è una liquidazione IVA propriamente detta, il versamento va fatto anche per importi inferiori a 25,82 € (limite per il riporto al mese/trimestre successivo del debito IVA derivante da liquidazione IVA).

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  17. Salve , sono un consulente con partita iva vecchio regimi minimi con vies attivo . Un mio fornitore estero mi ha ceduto dei campioni gratis per far visionare a futuri clienti . Ho ricevuto una fattura con di NOTA DI CREDITO -200,00 euro . Come bisogna comportarsi in questi casi ?
    grazie

    1. Buonasera Franco,

      Nel suo caso, secondo la normativa italiana nonché comunitaria, i campioni
      1) gratuiti
      2) di modico valore
      3) appositamente contrassegnati
      e utilizzati per far conoscere o provare il prodotto e quindi a fini commerciali [non semplicemente a fini promozionali: classico esempio prodotti omaggio di merchandising], sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.
      Quindi trovandosi nella casistica di cui sopra il documento che ha ricevuto sarebbe assimilabile più che altro ad un documento di trasporto che a una nota di credito. Non è quindi necessario integrare l’IVA né adempiere ad obblighi INTRA.

      In caso contrario (es: cessione onerosa di campioni, oppure campioni non contrassegnati o non di modico valore, oppure cessione di omaggi non per uso commerciale) si tratta di operazione nel campo di applicazione dell’IVA e in caso di fornitore comunitario questa andrà integrata e versata dal soggetto italiano in regime agevolato.
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  18. Buonasera Dottore,

    Vorrei sottoporLe una fattispecie relativa ad un soggetto che esercita attività di fotografo con regime dei minimi (art. 1 comma 100 L. 24/12/2007 n. 244 e ss. mod).

    Il soggetto in esame andrà ad esercitare la sua attività, per un periodo di tempo limitato (30-60 gg.), in Canada;
    considerando che si tratta di operazione resa a committenti extra UE, come andrà emessa la fattura ?
    rimane rilevante la tipologia di committente (privato o p.iva) cosi come per le prestazione UE oppure no ?

    Grazie anticipatamente

    1. Buonasera Valerio,

      Dal punto di vista dell’Italia, non ci sono problemi di sorta per il residente italiano con partita IVA in regime agevolato a prestare servizi anche abitualmente verso committenti canadesi business o privati (fatta salva la normativa interna del Canada per l’erogazione di tali servizi in loco).
      Essendo il Canada paese extra-comunitario, per i committenti “business” (imprese, professionisti, etc..) va indicata la dicitura obbligatoria “operazione non soggetta” (eventualmente seguita dal riferimento normativo che è sempre quello dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972).
      Nel caso invece di committenti privati, si tratterà di una semplice operazione nazionale, da fatturare come avviene verso clienti italiani con l’apposita dicitura del regime agevolato.
      Non ci sono ulteriori adempimenti.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  19. Gentilissimo Dott. D’Angelo,

    un medico con partita iva italiana in regime dei minimi lavora stabilmente a Londra ma – non essendosi mai iscritto all’AIRE – deve dichiarare i redditi percepiti all’estero nella dichiarazione italiana. Non ha emesso fatture all’ospedale per cui lavora e il compenso gli è stato accreditato direttamente in un conto corrente inglese. E’ possibile far rientrare tali redditi nel regime dei minimi assoggettandoli ad imposta sostitutiva?

    Grazie mille

    1. Buonasera Patrizia,

      Certamente se il professionista è residente in Italia e la prestazione è qualicabile come libero professionale (ad es. il sostituto di imposta inglese, l’ospedale, non deve aver effettuato trattenute per lavoro dipendente e il contratto deve essere un contratto di lavoro autonomo libero professionale). Inoltre l’ospedale dovrebbe avere emesso delle autofatture come accade in Italia, altrimenti la fatturazione sarebbe irregolare (non è possibile emettere fatture a posteriori).

      A disposizione per ulteriori chiarimenti, le ricordo che può ringraziarci anche seguendoci sui social.

  20. Francesco Mariucci

    Buongiorno, sono un avvocato italiano iscritto al vecchio regime dei minimi (senza IVA e R.A.e con soglia portata ai 30.000 Euro annuali) che emetterà fattura ad un cliente italiano, avvalendomi di uno Studio svizzero che emetterà fattura in Franchi Svizzeri a mio nome. Oltre ad inserire la fattura nei costi annuali per cassa, presumo che non sia tenuto ad altri adempimenti e non debba inserire diciture aggiuntive/diverse nella mia fattura. Ringrazio e saluto cordialmente

  21. Buonasera.
    Io sono iscritto al vecchio regime dei minimi 98/2011 dall’ottobre 2015. L’attivita’ (di natura commerciale) non e’ ancora stata attivata. Stavo ora verificando le fatture delle spese sostenute nel 2015 per la dichiarazione dei redditi (nulli) e mi sono reso conto che due fornitori esteri mi stanno emettendo fatture per servizi (hosting e voip) con iva al 22%. All’atto della compilazione dell’AA9/12 ho inserito un volume di acquisti intracomunitario previsto di 5000 euro, credendo in tal modo di iscrivermi al VIES. Purtroppo evidentemente le aziende estere non mi hanno rilevato in tale posizione. Ora come posso operare? Da quanto ho capito dovrei procedere ad effettuare dichiarazione intrastat con pagamento di iva e relative sanzioni. In realta’ gli importi dei servizi acquistati ammontano a poche decine di euro. Potrei considerarli servizi acquistati da “privato” e non registrare le fatture nella contabilita’ (semplificata)? Eventualmente potrei cedere dietro corrispettivo questi servizi da me privato a me partita iva (come se li vendessi all’azienda) inserendo una nota in contabilita’? Grazie per qualsiasi spunto e complimenti per l’eccellente blog.
    Luca

    1. Buongiorno Luca,

      Ha verificato la corretta inclusione nell’archivio VIES qui?

      Se risulta iscritto allora forse non ha correttamente comunicato la sua partita IVA ai fornitori che dunque la trattano come soggetto privato. In questo caso non deve fare nulla, non essendo le operazioni qualificabili come intracomunitarie non deve né integrare IVA né inviare elenchi INTRA. Se le fatture fossero comunque intestate a suo nome, potrebbe valutare la registrazione del solo costo come semplice ricevuta di pagamento.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  22. Buongiorno,
    io sono iscritta al vecchio regime dei minimi 98/2011 dal 2013. Sviluppo applicazioni mobile che vendo sugli store Apple e Google. Sono iscritta al VIES, ma non ho mai presentato Intrastat in quanto non era prevista. Ora però mi sembra di capire che dovrei versarla anche io?
    Apple mi invia mensilmente un bonifico da Itunes con sede in Lussemburgo, che comprende i ricavi delle vendite in tutti i paesi (Apple Inc USA, Apple Canada Inc, Apple Pty Ltd). Io dunque ho sempre emesso un’unica fattura, poiché non ricevo alcuna ricevuta, dunque non so come siano suddivisi i ricavi nei vari paesi. Come dovrei fare a presentare l’intrastat?

    1. Buonasera Sara,

      Non deve versare nulla, in quanto si tratta di prestazione di servizi resa, per cui viene emessa una fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972 e dicitura “inversione contabile”, mentre sarà la controparte comunitaria (ad esempio iTunes S.à.r.l. con numero di partita IVA LU20165772 o Google Ireland) a dover integrare l’IVA sulla fattura che riceve. L’unico adempimento ulteriore è la presentazione dell’elenco riepilogativo INTRA per le prestazioni di servizi rese a cadenza trimestrale. Questo succede per le operazioni dal 28 agosto 2015 in poi.
      La fattura va emessa a chi ha accreditato il bonifico (iTunes s.a.r.l.).

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  23. Buona sera, io dovrei assemblare e poi vendere un PC ( workstation ) a un mio cliente che lavora in italia ma ha la sua p.iva/VAT indica che risiede a Londra (inghilterra). Detto questo io posso vendere il PC a questa persona presentando fattura intestata alla ditta che risiede a Londra? Io faccio parte del regime dei minimi, ho aperto p.iva nel settembre 2010.

    1. Buonasera Aaron,

      Può certamente effettuare una cessione di beni ad un soggetto comunitario seguendo le indicazioni del paragrafo “Cessioni di beni”. In tal caso si tratta di un’operazione nazionale.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  24. Buongiorno Dottore, sono nel vecchio Regime dei Minimi (abrogato il31/12/2015). Svolgo una attivita’ Di consulenza. Devo fare una fattura per una mia prestazione ad un cliente Francese, residente in Francia senza partita Iva. Come devo comportarmi? Devo iscrivermi Vies? Devo fare l’intra? Quale dicitura devo indicare in fattura quella dell’ Art. 7ter oppure la normale dicitura del regime dei Minimi e lo tratto come una semplice operazione interna?. Grazie e complimenti

    1. Buonasera Alessandro,

      Se il suo cliente non è un soggetto passivo IVA e se il servizio reso è generico (nella maggior parte dei casi la consulenza lo è), l’operazione va trattata come una normale operazione interna con la consueta dicitura del regime dei minimi.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  25. salve dottore ,sono una ragioniera calabrese, un mio cliente che è nel regime dei minimi ha acquistato dei beni da un fornitore intra, quindi integro la fattura, e in quanto minimo versa l’iva entro il 16 giorno del mese successivo , con quale codice tributo ? la fattura è di aprile , va messo il codice tributo 6032?
    grazie
    Marianna

    1. Buongiorno Marianna,

      E’ corretto, la fattura va integrata dell’IVA dovuta, e va versata entro il giorno 16 del mese successivo all’operazione.
      Se l’operazione è avvenuta nel corso del mese di aprile, il versamento avverrà entro il 16 maggio, con codice tributo 6004 (codice tributo dell’IVA mensile di aprile).

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  26. Buonasera dottore,
    avrei bisogno di chiarimenti io sono una cantante in “vecchio” regime dei minimi codice attività 900109, ho ricevuto fatture da facebook senza iva ma io non sono iscritta al vies. Cosa devo fare? devo versare iva? devo compilare intrastat o è meglio cambiare intestazione e far emettere fattura con codice fiscale senza partitva iva?
    Ho avuto rapporti nel 2015 con una società di wedding planners estera inghilterra,per prestazione professionale ad un matrimonio, alla ricevuta del pagamento devo emettere fattura? o basta una dichiarazione di ricevimento della somma?se devo emettere fattura con iva? devo fare intrastat? le ricordo con non sono iscritta al vies.
    Nell’attesa di un suo chiarimento la ringrazio per la sua disponibilità.
    e mi dica come dovrei comportarmi in futuro.
    grazie ancora

    1. Buonasera Francesca,

      Nell’assistenza di Facebook sono specificate qui e qui le modalità di addebito dell’IVA e la necessità di inserire il proprio numero di partita IVA qualora le pubblicità siano per fini commerciali (così come accade per le operazioni in Italia, il titolare di partita IVA deve richiedere l’emissione di fattura qualora si tratti di operazioni inerenti la propria attività). Inoltre nelle impostazioni dell’account è chiaramente specificato “Partita IVA comunitaria”. Inserendo la partita IVA in quel campo sostanzialmente si attesta anche di essere iscritti al VIES. Per queste operazioni Facebook presenterà anche l’INTRA. In teoria, doveva essere Facebook a verificare l’iscrizione al VIES, tuttavia evidentemente si fidano dell’inserimento da parte dell’utente.
      Ritengo pertanto che sia opportuno versare l’IVA e presentare il modello INTRA, poiché anche secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la sostanza (operazione intracomunitaria) prevale sulla forma (iscrizione preventiva al VIES).
      In ogni caso d’ora in poi è opportuno iscriversi al VIES ed adempiere alla presentazione dell’INTRA, qualora i servizi siano acquistati per l’attività svolta.

      Per quanto riguarda le operazioni attive, qualora la controparte sia un soggetto dotato di partita IVA comunitaria, è necessario iscriversi al VIES preventivamente (e l’iscrizione ha effetto immediato), va in ogni caso emessa fattura (con annotazione “inversione contabile” / “reverse charge”), e va altresì presentato l’elenco INTRA per servizi resi.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  27. Grazie per l’articolo, molto chiaro e credo particolarmente utile agli addetti ai lavori.

    Più nel dettaglio mi chiedevo se è giusta la seguente operatività legata agli acquisti di servizi intra-EU. Un forfettario in Italia che acquista un servizio di hosting in Francia integrerà la fattura del fornitore hosting con una ricevuta comprensiva dell’IVA italiana. Quindi la verserà entro il 16 del mese successivo a mezzo F24 anche cartaceo con codice tributo 600X. Ovviamente compilerà la sezione 4 Intrastat. A questo punto le ricevute di integrazione IVA seguiranno un ordine particolare, ad esempio progressive con la fatture di servizi resi?

    Grazie ancora.

  28. LORELLA SABRINI

    Buongiorno, chiedo un parere. Un contribuente minimo nel 2015 ha emesso fatture mensilmente per prestazioni di servizi ad un soggetto ue. Il contribuente non è iscritto al vies e non ha presentato nessun modello INTRA.Considerando che dal 28/8/15 avrebbe dovuto farlo come devo comportarmi ora? Presentare ora i due modelli INTRA trimestrali pagando le relative sanzioni e iscriverlo ora al vies?
    A che sanzioni vado incontro considerando la mancata o tardiva iscrizione al vies?
    ringrazio
    Lorella Sabrini

    1. Buonasera Lorella,

      L’iscrizione al VIES ha effetto solo dal momento in cui l’iscrizione è valida, quindi non retroattivamente. Valuterei attentamente se presentare i modelli INTRA tardivamente, proprio perché mancando l’iscrizione al VIES, non si sarebbe posta in essere una prestazione intracomunitaria, bensì nazionale (cfr. Circolari Agenzia delle Entrate sul tema).
      Tuttavia secondo alcuni commentatori, l’iscrizione al VIES non dovrebbe rappresentare un presupposto per l’applicazione dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, e quindi le fatture potevano comunque essere emesse con l’indicazione “inversione contabile” e l’eventuale riferimento di legge, nonostante la mancata iscrizione al VIES.
      Potremmo riassumere dicendo che quelle operazioni potrebbero essere considerate corrette o sbagliate a seconda del punto di vista….

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

      1. LORELLA SABRINI

        Buongiorno, come spesso accade in effetti non esiste la risposta corretta……e purtroppo spesso il nostro punto di vista non coincide con quello dell’agenzia delle entrate o delle dogane, Grazie mille per la professionalità e buon lavoro.

  29. Buon giorno
    anzitutto complimenti per la professionalità; avrei questa curiosità:
    io, nel vecchio regime dei minimi emetto fattura di 1000 euro a committente comunitario per una cessione di servizi (quindi una “prestazione di servizi resa”). Quei 1000 euro è la somma pattuita che quindi gli scrivo in fattura. Leggo “l’iva verrà assolta dal committente” nello specifico il committente cosa dovrà fare/quanto versare? Diciamo che mi sto preoccupando anche del committente che DUBITO faccia qualcosa (versare l’iva) oltre a pagarmi i 1000 euro
    Cordiali saluti

    1. Buonasera Giovanni,

      Come scritto nell’articolo nella sezione “prestazioni di servizi rese”, è sufficiente emettere correttamente la fattura con indicazione obbligatoria “inversione contabile” e presentare trimestralmente il modello INTRA.
      La controparte committente sarà responsabile per assolvere l’IVA sulla fattura mediante il meccanismo dell’inversione contabile, secondo la propria normativa nazionale, e quindi integrare l’IVA secondo l’aliquota nazionale sulla fattura. Solitamente nel regime ordinario, almeno in Italia, questo meccanismo comporta una doppia registrazione nel registro acquisti e nel registro vendite, con l’esposizione dell’IVA, che è quindi del tutto neutra per il soggetto. In ogni caso, una volta emessa correttamente la fattura, l’obbligo di inversione contabile non ricade sull’emittente.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

      1. Gentilissimo la ringrazio
        quindi si può dire che si applicano le normative “ordinarie” dunque:
        1) si può omettere la marca da bollo?
        2) non è che bisogna tenere annotate queste operazioni rispettando le regole della “contabilità ordinaria” ?
        Cordiali saluti

        1. Buonasera Giovanni,
          1) No, va comunque applicata l’imposta di bollo poiché si tratta di operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies DPR 633/1972), seppur soggette a inversione contabile con l’applicazione della corrispondente imposta sul valore aggiunto nel Paese UE, e non invece di operazioni di inversione contabile nazionale in regime ordinario IVA che invece prevedono l’imponibilità IVA italiana e pertanto non scontano l’imposta di bollo.
          2) No, chi applica il regime di vantaggio è esonerato da dalla tenuta della contabilità. Gli unici adempimenti sono quelli riportati nell’articolo.

  30. Buongiorno Dott. D’Angelo,
    ho ricevuto da Airbnb una fattura dell’importo di € 2,74 che dovrei integrare e versare l’iva pari a € 0,60
    C’è un importo minimo o va versata ugualmente?
    Grazie per la cortesia

    1. Buonasera Paola,

      Il versamento va effettuato a prescindere dall’importo, dato che non sono previsti importi minimi per il versamento, come invece accade nelle liquidazioni IVA in regime IVA ordinario.
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  31. salve dottore
    sono un fotografo con regime minimi 2015
    dovrei acquistare del materiale fotografico extra ue per 2000 euro, una volta arrivatomi devo versare il 22% di iva con f24..e poi in sede di dichiarazione dei redditi posso scaricare il 100% di 2000 o del totale compresa l’iva che ho versato?
    inoltre volevo sapere se come ho letto dall’articolo devo iscrivermi al vies e compilare modello intra

    ps: se per caso la merce non venisse fermata in dogana? come devo comportarmi?

    grazie

    1. Buonasera Luca,

      Ho avuto modo di rispondere ad un caso simile in uno degli ultimi commenti.

      Essendo un acquisto da fornitore extra-Unione Europea e trattandosi quindi di importazione, non si applicano al suo caso le indicazioni del paragrafo “Acquisti di beni” previsto per le sole operazioni intracomunitarie (cioè all’interno dell’UE), quindi non va nemmeno effettuata l’iscrizione al VIES e l’invio degli elenchi INTRA (non essendoci appunto una controparte residente nell’Unione Europea).
      Va perciò seguita la normale procedura prevista per le importazioni (che trova al paragrafo “Importazioni” dell’articolo) e quindi il versamento dell’IVA in Dogana. L’IVA pagata non potrà ovviamente essere detratta, come per tutti gli acquisti di beni, ma essendo appunto indetraibile, diventerà comunque parte integrante del costo deducibile ai fini del reddito (in pratica se acquista 2000 € di beni e la relativa aliquota IVA è il 22% potrà dedurre un costo totale di 2.000+200 = 2.200 €). Dato il consistente valore della merce, questa sarà certamente sdoganata.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  32. Buongiorno,

    Sono appena entrato nel nuovo regime forfettario e dovrei fatturare a Google Adsense e ad un altro cliente in Francia e Inghilterra. Qual è la dicitura esatta che devo inserire in fattura ?

    Si tratta di operazione interna oppure sempre di Reverse Charge ?

    1. Buongiorno Marco,

      Ricordo che questo articolo tratta delle operazioni nel “vecchio” regime di vantaggio dei cosiddetti minimi, mentre l’articolo riguardante il regime forfettario è disponibile qui: https://www.dangelos.it/operazioni-estere-nel-nuovo-regime-forfettario

      In ogni caso, trattandosi di prestazioni di servizi pubblicitari, e quindi di servizi generici resi ad operatori di Paesi membri dell’Unione Europea, il trattamento dell’operazione è quello specificato nel paragrafo “Prestazioni di servizi rese o ricevute” dell’articolo sul regime forfettario. Pertanto andrà emessa fattura (provvista di marca da bollo da 2€) con dicitura “Inversione Contabile – Reverse Charge” e l’operazione andrà riportata nel modello INTRA trimestrale.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  33. Buonasera Dott. D’Angelo,
    Sono un professionista con il regime dei minimi 5%, sono in procinto di effettuare un acquisto di componenti elettronici dal Canada B2B. Ora, dovendo applicare autofattura e reverse charge, come mi relaziono con la dogana che mi richiederà il pagamento dell’iva quando dovrei in realtà versarla con f24 al 16 del mese successivo? Pago 2 volte?
    Inoltre perdoni l’ignoranza ma versando io l’IVA pur essendo esente su un acquisto, non ci “perdo” quella porzione di costo?
    La assillo con un ultimo quesito, essendo anche titolare di una srls che svolge medesima attività, sarebbe “meglio” effettuare l’acquisto tramite di essa?
    La ringrazio per la pazienza,

    Cordialità.

    1. Buongiorno Armando,

      Non essendo il Canada un membro dell’Unione Europea, le indicazioni del paragrafo “Acquisti di beni” previsto per le operazioni intracomunitarie, non si applicano al caso in questione.
      Trattandosi di importazione da Paese extra-UE, va seguita la normale procedura prevista per le importazioni e quindi il versamento dell’IVA in Dogana (per inciso ringrazio del quesito, mi ha fatto notare che il paragrafo “Importazioni” non è del tutto esaustivo). Come ho riportato nel paragrafo “Impoortazioni” l’IVA pagata non potrà ovviamente essere detratta, come per tutti gli acquisti di beni, ma essendo appunto indetraibile, diventerà comunque parte integrante del costo deducibile ai fini del reddito.
      A riguardo dell’ultimo quesito, ricordo che l’operazione va fatta intestare a chi effettivamente sostiene il costo e utilizzerà poi i beni.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  34. Per una fattura di acquisto dal BELIZE (servizi pubblicitari) in euro senza applicazione IVA, è solo necessario integrare la fattura con IVA e versarla cosi come si fa per acquisti sia da UE che EXTRA UE? Ovviamente nessuna comunicazione BLACKLIST pur essendo il BELIZE paese BLACKLIST, in quanto i minimi sono comunque esclusi da tali comunicazioni? grazie

  35. Gentile Dott. D’Angelo, avrei da chiederle una situazione particolare. Sono un professionista e sono nel regime dei vecchi minimi. Dovrei fatturare una consulenza ad una Ltd inglese (con sede a Londra quindi niente territori “strani”) ma questa Ltd non ha il VAT number (poiché in UK non è obbligatorio sotto una certa soglia di fatturato) ma ho un Company Number. La Ltd in questione non è iscritta al VIES mentre io sono iscritto. Come mi devo comportare? Devo considerare la Ltd come fosse un privato (quindi operazione B2C)? Non avendo VAT number o equivalente del codice fiscale, come mi devo comportare con i dati da inserire in fattura?
    Porgo Cordiali Saluti.
    Alberto

    1. Buongiorno Alberto,

      Non trattandosi di soggetto passivo IVA (essendo per l’appunto privo di partita IVA), il cliente va trattato come un cliente privato e perciò fatturando l’operazione con la normale dicitura che viene utilizzata per le operazioni verso clienti privati e verso soggetti passivi IVA italiani (“operazione non soggetta IVA ex art. 27 co. 1 e 2 D.L. 98/2011”). Di conseguenza, non andrà nemmeno presentato l’elenco riepilogativo INTRA per il servizio reso (il modulo di controllo tra l’altro restituisce un messaggio di errore se non viene indicato un valido numero di partita IVA).

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  36. Un soggetto contribuente minimo svolge attività di conduzione campagne marketing online per un soggetto comunitario in particolare IRLANDA. Il contribuente minimo ha ricevuto una fattura senza IVA in cui lui viene indicato come SUPPLIER ovvero fornitore e invece l’azienda per la quale presta servizi come CUSTOMER ovvero cliente. La procedura corretta è quella da lei indicata nell’articolo per quanto riguarda i servizi resi? ovvero il contribuente minimo non versa IVA in quanto viene assolta dal committente in questo caso l’azienda IRLANDESE, il contribuente minimo ha emesso fattura come fosse una normale fattura verso cliente italiano per il solo imponibile con l’aggiunta della dicitura INVERSIONE CONTABILE-REVERSE CHARGE, si presenta INTRA servizi resi con cadenza trimestrale. Ovviamente le fatture da riepilogare nel modello INTRA sono quelle emesse dal contribuente minimo e non quelle ricevute dall’azienda IRLANDESE?
    Infine per una fattura di servizi ricevuti dagli USA invece è necessario solo integrare l’IVA e versare e non presentare INTRA. Corretto?
    In attesa di risposta, ringrazio cordialmente
    Massimiliano

    1. Prima di rispondere nel merito, ritengo che il contribuente minimo (prestatore-fornitore) debba comunque emettere la fattura per proprio conto (inoltre deve assolvere l’imposta di bollo di 2€), se il committente non riporta nella (auto)fattura emessa l’annotazione che la stessa è emessa per conto del prestatore dal committente. La procedura corretta dal 28 agosto 2015 è quella che ho indicato: iscrizione al VIES, emissione di fattura con annotazione “inversione contabile” e elenco riepilogativo INTRA servizi resi trimestrale con elenco o totale delle operazioni rese.
      La fattura di servizi ricevuti andrà invece solamente integrata dell’IVA, che verrà versata entro il 16 del mese successivo all’operazione.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1.

      1. La dicitura riportata nell’autofattura irlandese è la seguente:
        “This invoice was raised by the customer on behalf of the supplier.
        For completeness the VAT charged on this invoice is the suppliers output tax due to its TAX authorities. If the supplier is not established in the same country as the customer, reverse charge VAT in accordance with article 196 council directive 2006/112/EC applies”
        Procedo lo stesso con l’emissione della fattura da parte del minimo italiano e a riepilogare la stessa nel modello INTRA SERVIZI indicando la nostra numerazione oppure non deve emettere fattura ma riportare nell’intra servizi le autofatture con la numerazione dell’Irlanda?
        grazie
        Cordiali saluti
        Massimiliano
        Dove posso ringraziarvi con il like?

        1. Il minimo italiano prestatore può alternativamente emettere una propria fattura di vendita con la propria numerazione e completa di annotazione “inversione contabile” oppure semplicemente utilizzare la (auto)fattura emessa dal committente per conto del prestatore, visto che riporta tutte le necessarie diciture.

          Nel modello INTRA servizi resi potrà essere riportata un’unica riga con il totale delle operazioni rese nel trimestre verso il singolo committente (senza dover indicare date e numerazione, è una semplificazione in vigore dal 2015).

          Trova i link in alto sulla barra di navigazione o poco più sotto 🙂

  37. Salve,
    ho letto l’articolo, davvero interessante,
    vorrei chiederle nello specifico:
    Sono un graphic designer, quindi cedo ai miei clienti “servizi” o meglio contenuti digitali… nello specifico mi occupo di produzione Video

    Sono nel regime dei minimi e ora dovrei fatturare una prestazione (si tratta appunto di un video che ho realizzato)
    ad un cliente svizzero.
    Essendo la Svizzera Extra Ue, non è necessaria iscrizione VIes, è corretto? Qualora dovessi fatturare lo stesso video ad un cliente francese per esempio, dovrei avere attivata necessariamente la Vies.

    Per quanto riguarda la dichiarazione Intra è necessaria nel caso svizzera?

    È tutto corretto?
    Grazie in anticipo
    Marco

    1. Buonasera Marco,

      Le operazioni intracomunitarie, gli elenchi riepilogativi INTRA e l’archivio VIES riguardano solamente i soggetti economici dotati di partita IVA in Stati Membri dell’Unione Europea, quindi chiaramente Svizzera, Norvegia, Andorra, Lichtenstein (per fare degli esempi) esclusi.

      Quindi rispondendo al suo dubbio:
      – servizio reso verso Svizzera / extra-UE -> niente VIES, niente INTRA e dicitura “operazione non soggetta”
      – servizio reso verso Francia / UE -> sì VIES, sì INTRA e dicitura “inversione contabile”

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1.

  38. salve, vorrei sottoporvi il caso di un artista che ha effettuato a luglio e agosto fatture per opere artistiche in inghilterra ad un soggetto passivo residente in ue.
    l’operazione è effettuata nel paese del committente, ma il prestatore d’opera dovrà iscriversi al vies e effettuare la comunicazione intra anche se in ritardo?
    inoltre sulla fattura dovrà indicare l’art 27 del regime dei minimi 2011 oppure dovrà indicare che l’operazione è soggetta d inversione contabile?
    grazie e saluti

    1. Buonasera Carla,

      Se si tratta di prestazione di servizi artistici resa B2B, dal 28 agosto 2015 in poi, si applica il criterio del domicilio del committente B2B soggetto passivo IVA, e quindi nel suo caso l’iscrizione al VIES, l’emissione della fattura con imponibile fuori campo IVA e annotazione “inversione contabile”, nonché la presentazione dell’elenco riepilogativo INTRA per servizi resi. Diverso sarebbe invece il caso della prestazione B2C, per la quale l’articolo 7-quinquies prevede il criterio del luogo di materiale esecuzione.

      Per le operazioni rese fino al 27 agosto 2015, il soggetto minimo si atteneva alla Circolare 36/E del 2010 e pertanto trattava l’operazione come interna e non era tenuto ad iscriversi al VIES per i servizi resi.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.

  39. Buongiorno dott. D’Angelo, sono un traduttore nel vecchio regime di minimi. Tra settembre e novembre dello scorso anno ho fatturato delle traduzioni a un cliente inglese (agenzia di traduzioni) ignorando che erano cambiate le regole relative anche per il nostro regime, utilizzando la vecchia dicitura in fattura:

    “Operazione esclusa dall’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 100, legge 244/2007, soggetta a imposta sostitutiva ed esonerata da ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011
    Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013
    L’operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari ai sensi dell’art 41 comma 2 bis decreto legge 30/08/1993 n. 331”

    Non ho invece indicato inversione contabile – reverse charge. A questo punto come posso fare per correggere l’errore (se c’è stato)? Devo comunicare qualcosa al committente e compilare un intrastat tardivo? E come mi devo comportare per le prossime fatture e che cosa devo scrivere?

    Grazie per le indicazioni che potrà darmi.

    1. Buonasera Paolo,

      Qualora la fattura sia stata già registrata dalla controparte, andrà necessariamente emessa una nota di variazione (nota di accredito) per errata fatturazione, e poi riemessa la fattura correttamente con l’indicazione “inversione contabile – reverse charge” (valida anche per le future operazioni, e con presentazione dell’INTRA a cadenza trimestrale), a meno di accordarsi con la controparte per sostituire le annotazioni e far sì che questa proceda all’integrazione dell’IVA nel Regno Unito, se non ha già provveduto in precedenza.
      L’intrastat del periodo ottobre-dicembre può essere inviato entro il 25 gennaio prossimo.

      PS: il riferimento all’articolo 41 comma 2-bis del D.L. 331/93 era comunque errato.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.

      1. Grazie per la precisa risposta. Per quanto riguarda il riferimento errato è quindi da togliere dalle nuove fatture o anche da quelle vecchie prima che fosse introdotto il reverse charge (vanno quindi rifatte anch’esse?) Quali sono i termini temporali? Segnalo che sono già state tutte regolarmente pagate.

        Relativamente sempre al reverse charge, ora valido anche per i minimi, è ancora possibile fare fatture cumulative di più lavori oppure, per via dell’IVA da versare, ora è necessario attenersi comunque solo a quelli svolti nel mese con fattura entro il 15 di quello successivo. Forse è off topic e mi scuso, ma nel caso si sia tenuto conto come momento di effettuazione dell’operazione il momento del pagamento possono esserci problemi?

        Grazie per la disponibilità.

        1. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è del 28 agosto 2015, quindi riguarda le fatture emesse da quella data in poi (anche se in realtà la reale portata della Risoluzione è stata appurata solo verso la metà di settembre). Sarebbe comunque il caso di verificare cosa ha effettivamente fatto la controparte (se ha comunque integrato l’IVA in fattura o meno).

          Generalmente le prestazioni di servizi rese in Italia si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo, e con questa data si emette la fattura, o in alternativa, è possibile emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi. Tale possibilità è concessa per tutte le prestazioni di servizi, purché i servizi prestati siano adeguatamente documentati e che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni.

          Tuttavia, vi è un’eccezione per le prestazioni di servizi rese a soggetti comunitari ex art. 7-ter, come nel nostro caso: va considerato come momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, non tanto il pagamento ma l’ultimazione della prestazione, salvo il caso in cui il pagamento sia anticipato. In presenza di prestazioni periodiche o continuative, il momento è la maturazione del corrispettivo. In questo caso la normativa prescrive (all’articolo 21 comma 4 lettera c) del D.P.R. 633/1972) che la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quindi in ogni caso va fatta attenzione (da parte del cliente) all’esigibilità dell’IVA rispetto alla registrazione della fattura.

  40. Buongiorno Dottore,
    ho un quesito da porle: sono nel Regime dei Minimi ed ho appena acquistato un servizio internet da un paese Extra UE e per tale servizio pago 150 euro all’anno.
    L’azienda estera mi ha emesso fattura senza iva dicendo che devo pagarla in Italia,è vero?Come devo fare?..mi risulta che se avessi acquistato dei beni avrei dovuto pagare l’iva in dogana, in questo caso che ho acquistato un servizio non so come devo comportarmi e quale sia la normativa.
    Grazie Alessio

    1. Buongiorno Alessio,
      La risposta al suo quesito si trova nel paragrafo “Prestazioni di servizi ricevute”. Trattandosi di operazione con soggetto extra UE va solamente versata l’IVA tramite F24 (pari al 22% di 150€, se è un servizio generico).
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.

  41. Gentile Dottore,
    sono una guida turistica che ha aderito al regime dei minimi (5%); mi è stato proposto di fornire servizi di guida e accompagnamento in Italia a turisti inviati da un committente, un tour operator, statunitense a cui dovrò fatturare tali servizi. Oltre ai servizi di guida turistica, svolti su suolo italiano, dovrò organizzare anche il trasporto dei turisti che arriveranno in crociera, per il breve tratto che separa il porto dalla città avvalendomi un servizio taxi che sarà fatturato direttamente a me. Come devo comportarmi per la fatturazione? Posso fatturare tutto come servizi di guida turistica fuori campo IVA?
    Grazie
    Angela

    1. Buonasera Angela,
      L’operazione nei confronti del committente extra-UE si considera “operazione non soggetta” (facoltativamente “operazione fuori campo IVA ex articolo 7-ter D.P.R. 633/1972”), compreso il rimborso della spesa sostenuta per il servizio di taxi.
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.

  42. Buongiorno dottore,
    un soggetto nel regime dei minimi che opera con e-commerce indiretto (vendita prodotti tipici) che desideri attivarsi anche all’estero in ambito intra UE, come deve considerare le operazioni B2C? deve assoggettarle ad IVA? e se si, italiana o del paese dell’acquirente soggetto non IVA?
    Grazie!

    1. Il soggetto in regime di vantaggio che vende beni fisici a privati consumatori UE tramite commercio elettronico indiretto non assoggetta ad IVA le proprie operazioni, come stabilito dalla normativa del regime, nonché dalla Circolare 36/E del 2010. Non può tuttavia effettuare cessioni all’esportazione verso clienti extra UE (privati e non), pena la decadenza dal regime agevolato.

      Diverso sarebbe il caso del venditore in regime IRPEF ordinario che assoggetta ad IVA italiana le operazioni nei confronti dei privati UE, fino al limite (per ciascuno Stato) di 100.000 € (o limite inferiore stabilito dallo Stato Membro, attualmente il limite più basso è di 35.000 €). Superato il limite di riferimento dovrà identificarsi direttamente nello Stato Membro ai fini IVA. Le cessioni verso privati extra UE sono invece non imponibili (si tratta di cessioni all’esportazione).

  43. Buongiorno Dott. D’Angelo.
    Sono un fisioterapista che opera con regime dei minimi dal 2013. Purtroppo a maggio ho effettuato un acquisto online e solo ora mi rendo conto che la ditta e conseguentemente la fattura sono spagnole e non mi hanno addebitato l’iva. Io non sono iscritto al VIES e non ho saldato l’iva nei tempi stabiliti. Cosa posso fare per rimediare?
    Grazie mille,
    Francesco.

    1. Buonasera Francesco,

      Dato che non era iscritto al VIES, è onere del fornitore verificarne l’iscrizione. Nella sostanza non dovrebbe fare nulla, se non richiedere la riemissione corretta di una fattura con IVA spagnola, in quanto senza VIES dovrebbe essere considerato alla stregua di un cliente privato.

      Se invece fosse stato iscritto VIES, e partendo dal presupposto che si trattasse di un acquisto di beni, per rimediare al mancato versamento dell’IVA richiesto per chi adotta il regime dei minimi, è possibile effettuare il ravvedimento operoso, con versamento di una sanzione del 3,75% e di interessi legali dle 0,50% annuo. Inoltre andrebbe presentato l’elenco INTRA del 2° trimestre, sempre usufruendo del ravvedimento operoso, versando una sanzione ridotta di 64 €.

      Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.

      1. Ho avuto anche io un caso del genere che ho affrontato però diversamente:
        Il mio cliente non era abilitato al compimento di operazioni intracomunitarie al momento in cui ha ricevuto alcune fatture per prestazioni di servizio senza addebito dell’IVA da parte di un fornitore tedesco.

        Sulla fattura, tra l’altro, non era indicata alcuna dicitura REVERSE CHARGE.

        Lo stesso fornitore una volta trasmessi gli elenchi VIES all’ Agenzia delle Entrate Tedesca (II e III trim 2015!!!) ha ricevuto una comunicazione, che mi ha girato, nella quale veniva informato che il mio cliente non era iscritto al VIES.

        Ho provveduto quindi, ad iscrivere tardivamente il mio cliente al VIES (purtroppo non è possibile retrodatare l’iscrizione), ad inviare le comunicazioni INTRA (con ritardo) ed a versare l’ IVA (con sanzioni ed interessi) sulle fatture ricevute.

        Ad oggi, il fornitore tedesco ha ricevuto un’ulteriore comunicazione da parte dell’ Agenzia delle Entrate tedesca con la quale viene informato che l’iscrizione del mio cliente era avvenuta con ritardo rispetto all’ emissione delle fatture.

        Credete abbia commesso un errore nel far effettuare il versamento dell IVA al mio cliente? Verrà comunque richiesto il versamento dell’ IVA al fornitore tedesco? E quali sanzioni toccheranno al mio cliente?

        Grazie per la risposta

  44. giorgio lombardini

    buon giorno dott.D’angelo, chiedo cortesemente se un soggetto minimo con inizio attività 2015 come intermdiario servizi alberghieri che come committente ha ditta tedesca dev fare intrastat e scrivere sulla fattura inversione contabile grazie

    1. Buongiorno Giorgio,

      Il contribuente minimo svolge una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto passivo IVA, configurabile dal 28 agosto 2015 come generica ex articolo 7-ter del D.P.R. 633 del 1972, e questo anche qualora si tratti di intermediazione per prenotazioni alberghiere, come chiarito dalla Circolare 48/E del 2010. Non si tratta infatti di uno dei cosiddetti servizi “in deroga” ex articolo 7-quater del D.P.R. 633 del 1972, cioè “servizi relativi a beni immobili”.
      In questo caso il soggetto è tenuto a emettere fattura con annotazione “inversione contabile” e a presentare il modello INTRA per servizi resi.

      Se invece la prestazione fosse resa ad un cliente privato, si applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 7-sexies, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633 del 1972, che prevede la rilevanza del luogo della prestazione alberghiera oggetto dell’intermediazione, cioè se svolta in Italia, rileva in Italia e quindi si emette una normale fattura come soggetto in regime dei minimi.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.

  45. Buongiorno e grazie delle risposte: nel caso di Google Adsense come ci si comporta per l’IVA? Bisogna fatturarla vista la nuova circolare? È una prestazione di servizio resa?
    Grazie, Mas.

    1. Buongiorno Mas,

      Se con Google Adsense s’intende l’emissione di fattura nei confronti della piattaforma per ricavi percepiti mediante l’esposizione di banner pubblicitari, allora si tratta di una prestazione di servizi resa ad operatore intracomunitario (Google Ireland), che pertanto deve essere emessa con annotazione “inversione contabile” e facoltativamente “operazione fuori campo IVA ex articolo 7-ter D.P.R. 633/1972”, secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia nella nuova risoluzione di agosto 2015. Sarà poi il committente (Google) a dover integrare l’IVA.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.

  46. Buongiorno Dott.D’Angelo,
    io rientro nel vecchio regime dei minimi e dovrei fatturare dei beni ad un cliente francese;
    in quanto il cliente è comunitario è corretto indicare in fattura “Operazione non soggetta ad Iva né a ritenuta d’acconto (art. 1, comma 100, legge n.244 del 24/12/2007),(art. 27 D. Lgs. 98/2011) Regime dei contribuenti minimi. NON COSTITUISCE CESSIONE INTRACOMUNITARIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 41, COMMA 2-BIS DEL DECRETO LEGGE 331 DEL 1993.” e quindi, non trattandosi di esportazione, non è prevista la fuoriuscita dal regime dei minimi, giusto?
    Inoltre non dovrei effettuare nessuna dichiarazione intrastat etc etc come spiegato nel paragrafo “Cessioni di beni”, è corretto?

    Grazie mille
    Adam

    1. Buonasera Adam,

      E’ corretto trattare l’operazione come interna, come stabilito dalla normativa di riferimento del regime (in particolare l’articolo 1 comma 100 della Legge 244 del 2007 richiamato dall’articolo 27 commi 1 e 2 del Decreto Legge 98 del 2011) e come ribadito dalla Circolare 36/E del 2010: se il cliente è un’azienda trattasi comunque di operazione interna e non intracomunitaria (ovvia conseguenza è che non è necessario effettuare alcun adempimento INTRASTAT). Inoltre non si tratta comunque di esportazione, poiché non è una cessione di beni al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
      La dicitura in fattura è corretta, tranne per il riferimento alla ritenuta, se è inquadrato come ditta commerciale. Quindi in definitiva scriverei:
      “Operazione non soggetta ad Iva ex articolo 27, commi 1 e 2, Decreto Legge 98/2011”, eventualmente seguito per completezza da “L’operazione non costituisce cessione intracomunitaria ex articolo 41, comma 2-bis del Decreto Legge 331 del 1993”.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.

  47. Gentile Dott. D’Angelo,
    mi appresto ad aprire P.IVA per attività di pubbliche relazioni e comunicazione per conto terzi (cod. Ateco 70.21.00) in regime dei minimi prima della fine 2015 per poter usufruire della proroga del regime al 5%. Avrò principalmente committenti italiani (società, hotel, agenzie) ma la tipologia di lavoro comporta a volte anche la collaborazione anche con agenzie estere sia EU che Extra-EU, alle quali fornirei appunto servizi di comunicazione e redazionali (scrittura di articoli per comunicati stampa), il tutto sempre e solo a distanza e non fornendo mai beni tangibili (lo scambio avviene interamente via email).
    In particolare ho la possibilità già concreta di collaborare con una società che ha sede in Svizzera. Mi è stato detto che nel regime dei minimi non posso emettere nessuna fattura a committenti esteri, tanto meno extra-EU, pena l’esclusione dal regime dei minimi, però leggendo il suo articolo mi pare di capire che sia invece possibile trattandosi di prestazioni di servizio e non cessazioni di beni. Mi saprebbe dire se è davvero possibile e se si, in base a quale specifica normativa e come dovrei comportarmi rispetto all’emissione di fattura per il cliente svizzero (ed eventualmente per altri clienti EU se dovesse capitare l’occasione)
    grazie
    Silvia

    1. Buongiorno Silvia,

      La ringrazio per il suo commento.

      Ho già avuto modo di rispondere ad un altro commento simile al suo e vorrei sfatare ancora una volta questa “leggenda metropolitana“.
      Il regime di vantaggio (conosciuto ai più come regime dei minimi), non ha alcuna norma che preveda la fuoriuscita dal regime nel caso in cui si svolgano prestazioni di servizi di qualsiasi tipo, sia generiche (art. 7-ter) che in deroga (art. 7-quater e successivi), comprese le prestazioni per attività di servizi di comunicazione e redazionali. Quindi può certamente porre in essere queste prestazioni, sia verso clienti extra-UE (come nel caso del cliente svizzero) che UE.

      I riferimenti normativi sono l’articolo 27 commi 1 e 2, D.L. 98 del 2011 nonché l’articolo 1 comma 100 della Legge 244 del 2007, mentre i riferimenti di prassi sono la Circolare 7/E del 2008, la 36/E del 2010, la Risoluzione 75/E del 2015. Si veda anche la guida ai contribuenti minimi dell’Agenzia del 2008 a pagina 29.

      Riguardo all’emissione di fattura, mentre prima del 28 agosto 2015 tutte le prestazioni di servizi erano considerate operazioni interne e quindi non assoggettate ad IVA (ex art. 27 co. 1 e 2 D.L. 98/2011), dall’emanazione della Risoluzione queste vanno trattate con le ordinarie regole previste dagli articoli 7-ter e successivi.
      Perciò, nel suo caso si applica l’articolo 7-ter, che prevede per le prestazioni di servizi rese B2B, il criterio del domicilio del committente B2B soggetto passivo IVA, e quindi emissione della fattura con imponibile fuori campo IVA e annotazione “operazione non soggetta” per i committenti extra UE e “inversione contabile” per i committenti B2B UE. In quest’ultimo caso va presentato trimestralmente l’elenco riepilogativo INTRA per servizi resi.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.

  48. Buongiorno,
    ho trovato molto interessante il suo articolo, le espongo questo quesito:

    Ho un attività artigianale Atelier di abiti su misura cerimonia e sposa, inquadramento regime dei minimi, aperto nel 2015, imposta al 5%, vorrei utilizzare le piattaforme di commercio elettronico come A Little Market, E – Bay …. mi troverei quindi a ricevere delle fatture intra comunitarie (Francia, Olanda, Belgio) per provvigioni sulle vendite e spese inserzioni, quindi servizi, potrei anche avere l’ipotesi di una vendita a soggetto intra comunitario, se ho ben capito l’articolo per le prestazioni di servizio ricevute devo versare l’iva il 16 del mese successivo (stesso codice iva mensile?) e compilare il modello intrastat per servizi cadenza trimestrale, per i servizi resi stessa cosa…

    ho alcuni dubbi, l’inversione contabile devo effettuare registrazione con autofattura o semplicemente integrare l’iva sulla fattura?

    è necessario effettuare l’iscrizione all’archivio Vies?

    la ringrazio infinitamente in anticipo per la sua disponibilità.

    Maria Teresa

    1. Buongiorno Maria Teresa,

      Per le prestazioni di servizi generici ricevute da prestatori soggetti IVA UE (come le fatture per fees dei vari marketplace basati nell’UE), è necessaria innanzitutto l’iscrizione al VIES. In seguito alla ricezione della fattura, l’IVA andrà integrata direttamente sulla fattura (non è necessaria l’autofattura, che è invece obbligatoria per le prestazioni ricevute da prestatori extra-UE) e versata entro il 16 del mese successivo all’operazione, con il codice tributo dell’IVA del mese cui si riferisce (es.: 6010 per ottobre). Va poi presentato l’elenco INTRA per i servizi ricevuti nel trimestre di riferimento.

      Per le prestazioni di servizi generici resi a clienti-committenti soggetti IVA UE va emessa fattura con annotazione “inversione contabile – reverse charge”. Sarà poi il cliente ad integrare l’IVA. Va poi presentato l’elenco INTRA per i servizi resi nel trimestre di riferimento.

      Qualora invece venda l’abito finito, vanno seguite le regole per le cessioni di beni intracomunitarie. Nel caso del regime dei minimi, l’operazione è considerata come interna, quindi senza applicazione dell’IVA. In questo caso non va presentato alcun elenco INTRA, né è necessaria l’iscrizione all’archivio VIES.

      Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti, anche qualora vi siano elementi non considerati nella mia risposta.

  49. Nicola Maccarelli

    Buonasera egregio Dottore, mi pregio richiedere un ulteriore chiarimento in merito Fatturazione di Professionista (Avvocato) in regime ex minimo nei confronti di cittadino privato UE (B2C). Il dubbio mi sorge leggendo la circolare 75/e che conclude “in merito di servizi elettronici” rese nei confronti di clienti privati sia previsto di avvalersi del regime MOSS e pertanto versare l’IVA… essendo questa un’attività di servici generici, prestata per altro in Italia, è corretto assoggettarla come operazione interna e quindi esonerata da ogni ulteriore adempimento (MOSS, INTRA, VIES)?

    Grazie in anticipo per la sua disponibilità e chiarezza e complimenti!

    1. Buongiorno Nicola,

      Qualora si tratti di una prestazione di servizi generica, come mi pare di capire, si applica l’articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972, che prevede che la prestazione sia territorialmente rilevante in Italia quando è resa a committenti-clienti privati non residenti, e cioè il professionista emette una regolare fattura come una normale operazione interna (senza assoggettare l’operazione ad IVA nel caso in cui adotti il regime dei minimi, oppure applicando l’IVA con aliquota al 22% nel regime ordinario).
      In questo caso non viene posta in essere una prestazione intracomunitaria, quindi non è necessaria l’iscrizione al VIES, né va inviato l’elenco riepilogativo INTRA. Inoltre, l’iscrizione al regime MOSS sarebbe necessaria solamente in presenza dei cosiddetti “servizi digitali” (caratterizzati da un certo grado di automazione, come download istantaneo di e-book, MP3, app e simili), e mi pare che sia questo il caso.
      Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti, anche qualora vi siano elementi non considerati nella mia risposta.

  50. Egregio dottore, volevo esporle questo quesito:
    Una società italiana (SRL) funge da agente di commercio (contratto regolarmente stipulato) per una società francese, per le provvigioni emetto fattura con la dicitura INVERSIONE CONTABILE-REVERSE CHARGE- faccio regolarmente il modello intra.
    La domanda vera e propria è la seguente: visto che tra le parti vige un contratto di agenzia e la società francese è obbligata ad iscriversi all’Enasarco e di conseguenza ad iscrivere anche la società italiana e a versare la ritenuta enasarco che la soc. italiana effettua in fattura, se tutto ciò non accade le responsabilità di chi sono?
    Grazie per la gentile risposta

    1. Gentile Alessandro,
      Ricordo che questo articolo si riferisce specificamente al regime agevolato dei minimi, ma per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche il trattamento è ormai analogo al regime ordinario. Perciò è corretto quanto scrive a riguardo del trattamento dell’operazione intracomunitaria, nonché a riguardo dell’iscrizione ENASARCO: la società mandante francese è tenuta all’iscrizione ENASARCO come società preponente, e dovrà iscrivere i propri agenti italiani, con le modalità previste dalla Fondazione. In particolare nel suo caso dovrà essere utilizzato il Modello 613. La responsabilità è della ditta preponente estera.

  51. Sempre in merito all’IVA sugli acquisti di servizi INTRA da parte di un soggetto aderente al regime dei minimi. L’IVA da versare corrisponde a quella Italiana (22%) o quelle del paese in cui è residente il soggetto che l’ha emessa (Germania 19% nel mio caso)? Grazie

    1. Il criterio per i servizi generici è quello della territorialità dell’IVA nel paese del committente del servizio, applicando il meccanismo di inversione contabile: quindi in questo caso avendo rilevanza territoriale in Italia, andrà applicata l’IVA italiana al 22%, e per i motivi esposti sopra, la stessa andrà versata entro il 16 del mese successivo all’operazione.

  52. In merito all’IVA versata da un contribuente minimo su acqusti di servizi intracomunitari, mi chiedevo se è possibile considerare tale versamento come costo detraibile. In caso contrario il contribuente minimo si troverebbe in regime di svantaggio rispetto ad un operatore normale. Si troverebbe infatti, contrariamente agli altri operatori che compiono operazioni INTRA, a dover versare l’Iva sugli scambi intracomunitari ed effettuando operazioni fuori campo IVA, a dover sostenere un ulteriore costo non detraibile.

    1. L’IVA sugli acquisti (in generale) è indetraibile in quanto non vengono assoggettate ad IVA le vendite.
      Essendo indetraibile, diventa un costo deducibile a tutti gli effetti per la determinazione del reddito.
      Lo stesso vale per l’IVA versata per acquisti di servizi intracomunitari.

  53. Gent. Dott. D’Angelo, avrei un quesito da proporle con riferimento a questo articolo. Un soggetto nel regime dei minimi (vecchio regime 2012) che esercita attivita di musicista, può effettuare prestazioni di servizi EXTRA UE (servizi “specifici” ex art. 7 quinquies dpr 633/72 e quindi non 7-ter) sia a committenti B2C che B2B senza uscire dal regime dei minimi?…il dubbio mi sorge per i committenti B2C ex art. 7 quinquies in quanto per queste prestazioni vige il criterio del luogo di materiale esecuzione.
    Le sarei grato se potesse in qualche modo aiutarmi. Grazie, buona giornata.

    Matteo

    1. La ringrazio per il suo commento, Matteo.

      Il regime di vantaggio (conosciuto come regime dei minimi), non prevede alcuna fuoriuscita dal regime nel caso in cui si svolgano prestazioni di servizi di qualsiasi tipo, sia generiche (art. 7-ter) che in deroga (art. 7-quater e successivi), comprese le prestazioni per attività culturali B2C o B2B come le prestazioni erogate da un musicista.
      Mentre prima del 28 agosto 2015 tutte le prestazioni di servizi erano considerate operazioni interne e quindi non assoggettate ad IVA (ex art. 27 co. 1 e 2 D.L. 98/2011), dall’emanazione della Circolare queste vanno trattate con le ordinarie regole previste dagli articoli 7-ter e successivi.

      Perciò, nel suo caso si applica l’articolo 7-quinquies, che prevede per:
      – le prestazioni di servizi rese B2B, il criterio del domicilio del committente B2B soggetto passivo IVA, e quindi emissione della fattura con imponibile fuori campo IVA e annotazione “operazione non soggetta” per i committenti extra UE e “inversione contabile” per i committenti B2B UE.
      – le prestazioni di servizi rese B2C, il criterio del luogo di materiale esecuzione, e quindi se il cliente è domiciliato all’estero, ma la prestazione avviene in Italia, si emette fattura come operazione interna, mentre se la prestazione avviene all’estero (extra UE), si emetterà una fattura con annotazione di “operazione non soggetta”, avendo però cura di controllare eventuali adempimenti previsti dalla normativa dello stato del cliente privato.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.

      1. Buongiorno, dott. D’Angelo, la ringrazio per la risposta, per concludere il discorso specifico che la prestazione musicale suddetta è verso clienti privati svizzeri, la soluzione prospettata è quindi:
        -nessuna comunicazione black list (importo complessivo annuale inferiore a 10.000 euro)
        -nessun rappresentante fiscale svizzero (prestazioni di servizi inferiori a 100.000 franchi complessivi annui e inferiore a 10.000 franchi annui per committente sia privato che non privato)
        A riguardo e “conferma” segnalo un interessante articolo che seppur riferito ad altra prestazione in analogia è riferibile al caso suddetto

        http://www.commercialistideltriveneto.org/sfogliabili/CV_202/files/assets/seo/page4.html

        Grazie per il confronto e buona giornata
        Cordiali saluti
        Matteo

        1. Grazie per il confronto, Matteo.

          Vorrei però precisare che:

            nel regime dei minimi si è comunque esonerati dalla comunicazione per le operazioni verso paesi Blacklist per qualsiasi importo
            la Svizzera è stata recentemente depennata dai paesi blacklist per la gran parte delle oeprazioni, quindi, anche se non fosse nel regime di vantaggio e la somma delle operazioni superasse i 10.000 , non sarebbe più soggetto alla comunicazione annuale black list
  54. Salve Dottore,
    tutto chiaro per quanto riguarda il comportamento da adottare ai fini dell’adempimento Intrastat, emissione fattura, ecc. Ma per quanto concerne gli altri adempimenti Iva e mi riferisco alla dichiarazione Iva?
    grazie

    1. Perché mai dovrebbero presentare la dichiarazione IVA se ne sono espressamente esonerati dalla presentazione?
      L’unico adempimento a cui sono ulteriormente tenuti i contribuenti in regime di vantaggio nell’ambito delle operazioni estere, oltre a quanto già elencato nell’articolo, è la dichiarazione trimestrale MOSS e il relativo versamento, qualora abbiano effettuato l’opzione per il regime MOSS in presenza (solo e soltanto) di servizi digitali/TBES prestati a privati in ambito UE.

  55. Gentile Dottor D’Angelo,
    le chiedo un ulteriore chiarimento, nel caso di soggetto aderente al regime dei minimi che effettua in settembre una prestazione nei confronti di un committente extra UE, nel caso specifico svizzero, committente anch’esso soggetto passivo; permane comunque l’obbligo dell’indicazione della dicitura “INVERSIONE CONTABILE-REVERSE CHARGE” oppure è sufficiente aver indicato nella fattura che la prestazione è avvenuta ai sensi dell’art 7-ter D.P.R. 633/1972.
    Non trattandosi di un’operazione effettuata con un paese comunitario e non sussistendo obblighi intrastat non dovrebbe essere necessario apporre tale dicitura? Oppure dall’uscita della circolare 75/E è necessario indicarlo anche per tali tipologie di operazioni?
    Grazie

    1. Gentile Marco,

      Coordinando la normativa dei minimi con le previsioni degli articoli 7-ter e successivi del D.P.R. 633/1972, l’articolo 21, comma 6-bis, lettera b) dello stesso decreto, nel testo in vigore dal 2013, prevede l’indicazione dell’annotazione – dicitura “operazione non soggetta” per le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti passivi IVA al di fuori dell’Unione Europea (operazioni extra-UE), con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Chiaramente non è un’operazione intracomunitaria, quindi non soggetta agli obblighi INTRA.

      La dicitura “inversione contabile” (prevista alla lettera a) dello stesso comma) è invece necessaria per le prestazioni di servizi verso committenti soggetti passivi IVA nell’ambito dell’Unione Europea.

  56. Se esporto un bene in regime forfettario, la fattura sopra 77.47 è esente da bollo perchè l’esportazione è operazione non imponibile, oppure è non esente perchè il regime è forfettario?
    Grazie

    1. NB: Questo commento sarebbe da postare su questa pagina: https://www.dangelos.it/operazioni-estere-nel-nuovo-regime-forfettario .

      Rispondo comunque, facendo notare che questo commento si riferisce al nuovo regime forfettario.
      Le esportazioni sono permesse dal nuovo regime, con l’applicazione della normativa ordinaria in tema di esportazioni (art. 8 lettere a) e b) D.P.R. 633/1972). Trattandosi di operazioni non imponibili, la normativa (articoli 6 e 15 Tabella “B” allegata al D.P.R. 642/1972) non assoggetta ad imposta di bollo queste operazioni.

  57. Egregi Signori, mi permetto dI sottoporvi un caso particolare che riguarda l’articolo di cui sopra:
    Un contribuente minimo effettua una prestazione di servizi ( tra l’altro prestazioni di servizi sanitari pertanto prestazioni di per sè già esenti da Iva art. 10 ) ad un committente extra Ue (Svizzera ).
    A mio parere il contribuente può effettuare tale operazioni senza il rischio di esclusione dal regime agevolato perchè trattasi di prestazioni di servizi e non di cessioni all’esportazione.
    Tuttavia mi restano dei dubbi sul fatto che si debba identificare nel paese Estero: i servizi sono rivolti a committenti privati B2C.
    Grazie

    1. Trattandosi di operazioni verso privati, queste hanno rilevanza territoriale in Italia, quindi andrà emessa una normale fattura per operazione interna, con la classica dicitura per il regime di vantaggio.

      E’ inoltre pacifico che il prestatore italiano in regime di vantaggio possa effettuare prestazioni di servizi verso committenti (soggetti IVA) extra-UE, in quanto si ha decadenza dal regime nel solo caso di cessioni all’esportazione. La richiamata circolare 13/E del 2008 ha specificato che le cessioni all’esportazione riguardano le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. 633 del 1972. Tra queste non sono comprese le prestazioni di servizi (art. 7-ter).

      L’obbligo di identificazione nel paese estero riguarda solamente:
      – i servizi cosiddetti “digitali” forniti a privati nell’ambito dell’Unione Europea (di cui la Svizzera non fa comunque parte) e per i quali è comunque possibile optare per il regime facoltativo semplificato MOSS.
      – le cessioni di beni a privati a mezzo di commercio elettronico indiretto, sempre nell’ambito dell’UE, oltre il limite-soglia stabilito da ogni Stato Membro.

  58. lasciando la vecchia dicitura, quali rischi di sanzioni ci sono per ogni fattura errata? Per errata mi riferisco alla sola dicitura e all’assenza di “inversione contabile ecc….”

    1. L’indicazione in fattura della dicitura “inversione contabile” (per le operazioni per le quali è prevista l’integrazione della fattura a cura del committente comunitario, come le prestazioni di servizi rese) è obbligatoria e prevista dall’articolo 21 comma 6-bis lettera a) del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013 (legge 228 del 2012). E’ invece facoltativa l’indicazione della normativa di riferimento (in questo caso “ex articolo 7-ter D.P.R. 633/1972”).
      Per quanto riguarda le sanzioni, la mancata indicazione in fattura delle diciture rappresenta una mera violazione formale e quindi in caso di accertamento della violazione (ad esempio seguito di verifica sulla documentazione contabile) sarà applicata una sanzione amministrativa di 258 euro.

  59. Gentile Dott. D’Angelo. Avrei un quesito da proporle con riferimento al presente articolo. Un soggetto in regime dei minimi ( vecchi minimi del 2012 ) effettua a settembre 2015 una prestazione di servizio ad un cliente in Inghilterra ( quindi UE ). Da quel che leggo il contribuente minimo italiano dovrebbe compilare il Modello Intra a Ottobre 2015? E’ un qualcosa di ufficiale certo e definito? Inoltre quale sarebbe la corretta dicitura da inserire in fattura?
    Le sarei grado se potesse in qualche modo darmi supporto in merito alle presenti domande.

    1. Esattamente, il contribuente minimo che emette una fattura per prestazioni di servizi generici a committente comunitario, successivamente al 27 agosto 2015, deve includerla nell’elenco riepilogativo trimestrale luglio-settembre da presentare entro il 25 ottobre 2015.
      Questo adempimento si è reso necessario in seguito al chiarimento interpretativo fornito dalla Circolare 75/E del 28 agosto 2015, che ha equiparato il trattamento dei servizi comunitari resi dai “vecchi” minimi a quello previsto per il nuovo regime forfettario.
      La corretta dicitura da inserire in fattura è “INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE” (eventualmente seguito dall’indicazione facoltativa dell’articolo di legge: “ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

* E' richiesto il consenso.

*

Accetto

Richiesta di contatto / preventivo

049 656366


Torna in alto