Regime forfettario 2023

La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190 del 2014), all’articolo 1, commi 54-89, nonché la Legge di Stabilità 2016, all’articolo 1, commi 53-54, hanno previsto che dal 1° gennaio 2015 per le persone fisiche con reddito di lavoro autonomo e/o d’impresa si applica un nuovo regime forfettario, che sostituisce, i preesistenti regimi agevolati, tra cui quello dei contribuenti minimi (più propriamente detto “regime di vantaggio per i giovani e i lavoratori in mobilità”) e delle nuove iniziative produttive.

Il vecchio regime dei minimi, abrogato dalla Legge di Stabilità, è però stato prorogato dal cosiddetto “Milleproroghe” come opzione per chi inizia l’attività nel 2015, accanto al nuovo regime forfettario.

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 145 del 2018, articolo 1 commi 9-11), quella del 2020 e quella del 2022 (Legge 197 del 2022, articolo 1 comma 54) hanno modificato alcune disposizioni relative a questo regime.

Regime forfettario 2023 2015 2016 2019: Caratteristiche principali

Il regime forfettario per il 2023 non ha limiti di durata o di novità dell’attività, a patto di soddisfare le condizioni di accesso nell’esercizio precedente:

  1. ricavi ovvero compensi incassati inferiori a 85.000 € 65.000 € annui all’importo per codice attività ATECO variabili tra i 15.000 € 20.000 € e 40.000 € 50.000 € come da tabella (nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici)
  2. spese per lavoro dipendente o accessorio inferiori a 20.000 €.
  3. beni strumentali compresi quelli in noleggio o comodato per un importo inferiore a 20.000 € al lordo degli ammortamenti
  4. prevalenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto a redditi di lavoro dipendente e assimilati oppure reddito complessivo inferiore a 20.000€. 
    altri redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 €.
  5. l’attività non può essere esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro
  6. non si può partecipare contemporaneamente all’esercizio dell’attività a societa’ di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi
  7. non si possono controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente forfettario.

Possono quindi aderire anche soggetti già in attività, anche a tassazione ordinaria IRPEF, che soddisfino i predetti requisiti di accesso.

La tassazione con imposta sostitutiva di IRPEF e IVA è pari al 15%, rispetto alla più conveniente aliquota del 5% del previgente regime dei minimi.

Le operazioni svolte sono in franchigia da IVA (ovvero sono non soggette ad IVA). Essendo le operazioni non soggette ad IVA, l’IVA sugli acquisti non sarà detraibile.

Il reddito imponibile si calcola non più sulla differenza analitica tra ricavi incassati e costi sostenuti, ma applicando ai redditi una percentuale di redditività forfettaria “presunta” (per questo motivo abbiamo scherzosamente ribattezzato il nuovo regime “studio di settore in miniatura”) a seconda dell’attività svolta, come da tabella.

Per i primi tre cinque esercizi di attività (fase di start-up) il reddito imponibile così calcolato è ridotto di un terzo si applica un’aliquota agevolata del 5% (come nel regime dei minimi).

Regime forfettario 2023: Limite massimo dei ricavi e redditività

Il limite massimo di ricavi o compensi incassati del regime forfettario 2023 è differenziato unico, cambia tuttavia la redditività relativamente all’attività esercitata, secondo la tabella:

SettoreCodice attività ATECOLimiti compensi 2016 – 2018Limite compensi 2023Redditività
Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)€ 45.000,00€ 85.000,0040%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9€ 50.000,00€ 85.000,0040%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande48.21.00€ 40.000,00€ 85.000,0040%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.89€ 30.000,00€ 85.000,0054%
Costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)€ 25.000,00€ 85.000,0086%
Intermediari del commercio46.01.00€ 25.000,00€ 85.000,0062%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)€ 50.000,00€ 85.000,0040%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)€ 30.000,00€ 85.000,0078%
Altre attività economiche(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)€ 30.000,00€ 85.000,0067%

Nel limite si conteggiano:

  • i ricavi delle vendite di beni o servizi (per le imprese) incassati nel corso dell’anno,
  • i compensi (per i professionisti ed artisti) incassati nel corso dell’anno, al lordo della rivalsa 4% INPS Gestione Separata ma al netto del contributo integrativo delle casse professionali,
  • i compensi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti d’autore,
  • l’imposta di bollo riaddebitata al cliente in fattura (come da risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022).

L’innalzamento del limite di ricavi / compensi da 65.000 € a 85.000 € a partire dal 2023, sebbene sia già legge, è soggetto all’emanazione di un’apposita autorizzazione comunitaria che dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023.

Regime forfettario 2023: Superamento del limite di ricavi

Il regime forfetario generalmente non si applica più a partire dall’anno successivo a quello in cui non vengono rispettate le condizioni di accesso o si verifica una causa di esclusione (v. sopra).

Tra le condizioni di accesso la principale è quella relativa al limite di ricavi – compensi incassati nell’anno precedente.

Dal 2023 il regime forfetario non si applica più in corso d’anno se i ricavi o i compensi incassati sono superiori a 100.000 € (clausola “anti-elusiva”).
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite (dovrà essere chiarito il trattamento delle operazioni che dovessero

Ricavi o compensi incassati nell’anno correnteEffetto sul regime forfettario
< 85.000 €permanenza nell’anno successivo
tra 85.000 € e 100.000 €fuoriuscita dall’anno successivo
> 100.000 €fuoriuscita dall’anno corrente e IVA sulle fatture successive

Analogamente ai precedenti innalzamenti del limite, chi, nel corso del 2022, ha superato il limite di ricavi / compensi di 65.000 € ma è rimasto nel limite di 85.000 €, può continuare ad applicare il regime forfettario anche nel 2023.

Regime forfettario 2023: trattamento previdenziale agevolato

Effettuando apposita domanda di agevolazione contributiva, per chi esercita attività commerciale (chiaramente in mancanza di altre coperture previdenziali per attività prevalenti per le quali è previsto l’esonero) l’importo del contributo minimale fisso è di € 2.351,07 (2.343,63 IVS + 7,44 maternità), da versare in 4 rate uguali di € 587,77 il 16 maggio, il 20 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio, mentre la riduzione per le eventuali eccedenze è equivalente al versamento con un aliquota del 15,07% (in luogo del 23,19% ordinario). Chi invece è iscritto alla gestione artigiani avrà contributi fissi ridotti pari a € 2.341,98 (2.334,54 IVS + 7,44 maternità) in 4 rate uguali di € 585,50. L’aliquota delle eccedenze è equivalente al 15,02%.Per artigiani e commercianti nel 2015 era possibile optare per il più conveniente versamento dei contributi previdenziali senza applicazione dei minimali contributivi previsti, come già accade per gli iscritti alla gestione separata (liberi professionisti “senza cassa”), dal 2016 è possibile optare solamente per la riduzione dei contributi della gestione commercianti o artigiani pari al 35%, sia sul minimale che sulle eccedenze.

La riduzione non si applica per gli iscritti alla Gestione Separata INPS (liberi professionisti “generici”) o per gli iscritti a casse private (liberi professionisti “ordinistici”).

Ulteriori limiti e caratteristiche del nuovo regime forfettario per il 2022 ricalcano la normativa dei contribuenti minimi.

È importante sottolineare che chi attualmente adotta il regime dei minimi potrà continuare ad adottarlo fino alla scadenza naturale (5 anni dall’inizio attività o comunque fino al raggiungimento dei 35 anni d’età), oppure, qualora lo volesse, potrà optare per il nuovo regime forfettario o per il regime ordinario.

Obbligo di fatturazione elettronica – 1° luglio 2022 – 1° gennaio 2024

Dal 1° luglio 2022 è obbligatoria l’emissione di fattura elettronica anche per chi applica il regime forfettario (oltre al regime di vantaggio, cosiddetto dei “minimi” – art. 27 co. 1-2 D.Legge 98/2011 e al regime forfettario per gli enti non commerciali ex Legge 398/1991) ed ha superato il limite di 25.000 € di ricavi – compensi incassati nell’anno 2021 (come indicati nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 rispettivamente ai righi LM22-27 colonna 3, LM2, RG2). Se la partita IVA è stata aperta nel 2021, è necessario ragguagliare i ricavi – compensi all’anno intero.

Ad esempio, se i ricavi – compensi ammontano a 13.000 € avendo iniziato il 1° luglio 2021, 13.000 : 6 x 12 = 26.000 € ➡️ è obbligatoria la fattura elettronica.

Per chi invece non ha superato i 25.000 € di ricavi – compensi nel 2021, indipendentemente dai ricavi – compensi relativi al 2022, l’obbligo di fattura elettronica decorre in ogni caso dal 1° gennaio 2024, come ha confermato l’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022.

In quest’ultimo caso al momento si può emettere ancora fattura cartacea ovvero scegliere facoltativamente di emettere fatture elettroniche anche se non obbligati, dato che l’obbligo entra in vigore a breve.

Conseguenze dell’obbligo di fattura elettronica

  • le fatture vengono emesse in formato elettronico XML,
  • il bollo si assolve virtualmente e si versa a consuntivo con F24,
  • le fatture di acquisto si ricevono in formato elettronico (tramite il portale Fatture e Corrispettivi, la PEC o il software di fatturazione),
  • le fatture emesse e ricevute si conservano elettronicamente (tramite il portale Fatture e Corrispettivi o il software di fatturazione),
  • per gli acquisti di beni intracomunitari e di servizi dall’estero, è necessario emettere le autofatture/integrazioni elettroniche.

Pagina originariamente creata il 5 gennaio 2015 e integrata con le modifiche approvate con la Legge di Stabilità 2016 e con la Legge di Bilancio 2019, 2020 e 2023

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16 commenti su “Regime forfettario 2023”

  1. Emanuela Leggieri

    Buon giorno, sono una Biologa con partita iva in regime forfettario. Ho un dubbio sull’acquisto della prima casa, posso usufruire anch’io dell’agevolazione fiscale di riprendere il 50% dalla ristrutturazione (l’ammontare della ristrutturazione è di 100 mila euro, per cui riprenderei 50 mila in 10 anni)? Se il mutuo è cointestato con mio marito, l’agevolazione diventa il 25% a mio carico? Per avere la sicurezza di riprendere questi soldi quanto dovrei pagare di tasse annualmente? Grazie mille, è molto importante.

    1. Buongiorno Emanuela,

      Nel regime forfettario versa un’imposta sostitutiva, che non prevede la possibilità di dedurre oneri dalla base imponibile (ad eccezione dei contributi previdenziali versati nell’anno), né detrarre oneri dall’imposta dovuta.
      Pertanto, se non è titolare di altri redditi IRPEF, non avrà nemmeno imposta dovuta da versare dalla quale detrarre l’importo di 2.500 € all’anno (ove le spese fossero sostenute in parti eguali da entrambi).
      Le spese potranno comunque essere sostenute interamente a nome di suo marito, che porterà in detrazione il relativo importo annuale. In alternativa potrà comunque sostenere quota parte delle spese ed imputare la sua quota di detrazione di anno in anno. Ove vi fosse imposta da detrarre in un dato anno (ad esempio per un auspicabile passaggio a regime ordinario), l’onere sarà detraibile, a patto di averlo indicato nelle dichiarazioni dal 1° anno in poi.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  2. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la Sua professionalità che si evince dai servizi offerti, dalla preparazione nello scrivere gli articoli e nel rispondere alle domande in maniera davvero dettagliata, permettendomi, così, di chiederLe un parere sul mio problema. Ho un negozio di elettronica, acquisto e vendo pc, cellulari e tutto ciò che sia inerente a questo tipo di attività. Ho letto CASUALMENTE del reverse charge proprio per questo settore ex art.17 del D.P.R. n.633 del 1972: anche il commercialista è andato in confusione e questo mi sta creando grossi problemi di apprendimento della fattispecie in aggiunta a tutti i suoi dovuti adempimenti.
    Premesso che
    – sono in regime forfettario;
    – acquisto e vendo in Italia dal 2016;
    – non sono mai stata informata su questo reverse charge;
    Vorrei chiederLe, quindi,
    – se sono obbligata a versare l’iva entro il 16 del mese, nonostante il regime forfettario
    – cosa mi succede per gli anni precedenti
    – come mi devo regolare per le prossime fatture
    In attesa di una Sua risposta, La ringrazio per la cortese attenzione che vorrà riconoscermi e Le rinnovo i dovuti complimenti.

    1. Buonasera Giusy,
      La risposta è affermativa, va versata l’IVA entro il 16 del mese successivo all’operazione, in quanto non detrae l’IVA sugli acquisti. Può leggere questo articolo, ciò che è scritto per gli acquisti di beni è applicabile anche al reverse charge interno/nazionale (ovviamente non va presentato INTRA): https://www.dangelos.it/operazioni-estere-nel-nuovo-regime-forfettario
      Per gli anni precedenti può versare gli importi dovuti con ravvedimento operoso, mese per mese.
      D’ora in poi le consiglio di effettuare il versamento entro il 16 del mese successivo (es. 16 febbraio 2018 per le fatture di acquisto di gennaio 2018).

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  3. Buongiorno, sono un professionista sanitario iscritto al regime forfettario a fine gennaio di quest’anno e con inizio attività a febbraio, avrei alcune domande da porle:
    – il tetto massimo è quello annuale o d calcolare sul giorno di apertura della partita iva o sul giorno di inizio dell’attività?
    – il tetto massimo è dato dal fatturato o dal reddito imponibile lordo?
    – infine, c’è qualcosa di detraibili nel mio caso, per esempio corsi di formazione o master?
    Grazie mille in anticipo e cordiali saluti,
    Luca.

    1. Buongiorno Luca,

      Il limite massimo di ricavi/compensi si calcola in base ai giorni effettivi di apertura nell’anno. Ad esempio se l’attività è stata aperta dal 25 gennaio 2017 i giorni di apertura sono 341 su 365 e quindi il limite è pari a 28.027,40 € ( 341/386 x 30.000 €).
      Il limite massimo è dato dal fatturato (ricavi/compensi) incassati.
      L’unico costo deducibile è l’importo dei contributi previdenziali versati nel corso dell’anno.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  4. Buongiorno,
    Sto valutando di aprire p. Iva in questo regime per commercio di abbigliamento che però per ragione di marchio avverrebbe solo in modo intracomunitario. Il cedente inoltre emetterebbe fattura senza iva. In quel caso sarei tenuta a versarla io solo per la parte di acquisti? Inoltre il limite di 10000 di acquisti cosa comporta se superato?
    Grazie

    1. Buongiorno Elena,
      Per gli acquisti di beni, come si può leggere nell’articolo:
      – o si segue la normativa particolare prevista per il regime forfettario, per cui sotto i 10.000€ si richiede al fornitore di emettere fattura con applicazione dell’IVA. In questo caso gli acquisti non vanno comunicati con gli elenchi riepilogativi INTRA.
      – o si applica, per opzione o per superamento della soglia di 10.000 €, la normativa ordinaria per cui va:
      – integrata e versata l’IVA sull’acquisto intracomunitario (a seconda della merce, in genere 22%)
      – inviati a cadenza periodica (solitamente trimestrale) gli elenchi riepilogativi INTRA (anche se dal 2018 questo non sarà più necessario sotto i 200.000 € di acquisti)

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  5. Buonasera,
    Ottimo articolo!
    Sono un lavoratore dipendente con reddito lordo annuale inferiore a 30.000€, vorrei aprire una p.iva in regime forfettario, supponendo di incassare mettiamo 10.000€ nell’arco del 2017 in attività (commercio all’ingrosso o dettaglio) fattore al 40% il calcolo delle tasse dovrebbe essere il seguente:
    (10.000 – contributi previdenziali ?? ) *40% il tutto per 5%?

    Ma i contributi previdenziali a quanto ammonterebbero?
    Quanto costa la gestione annuale all’incirca?

    Grazie
    Saluti
    Giaco

    1. Buonasera Giaco,

      La ringrazio per il gradimento e per il suo quesito.
      L’imposta sostitutiva del 5% si applica sul 40% dei ricavi (incassi) meno i contributi previdenziali.
      I contributi previdenziali (dati 2016) ammontano a 3613,02 € fissi per un reddito fino a 15.548 €, sulla differenza oltre i 15.548 € si applica un’aliquota del 23,19%. Nel regime forfettario si può però optare per la riduzione del 35% di questi contributi.
      Per il costo di gestione annuale può contattarmi tramite il modulo di contatto sul sito.
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  6. Salve, innanzitutto grazie per l’articolo è molto interessante. Mi rimane un dubbio, vorrei aprire una partita IVA a regime forfettario a gennaio 2017, mi sembra di avere i requisiti e mi servirebbe per fatturare principalmente ad una società inglese per consulenza (o sviluppo) software. In questo caso sarei comunque esentato dal versare l’IVA? Cioè, di 100 euro incassati dovrei moltiplicare per il fattore di redditività (ipotizzo 78%), sottrarre i contributi previdenziali (27,5%?), 5% di imposta sostitutiva (sarei in fase di start-up) ottenendo così un netto di 72,5 euro? Visto che mi sembra troppo bello per essere vero, cosa sto sbagliando?
    Grazie!

    1. Buonasera Domenico,
      Che sia in regime forfettario o ordinario, non cambia, la fatturazione di servizi resi verso un cliente/committente comunitario, dotato di partita IVA iscritta al VIES, avviene nella medesima modalità che può approfondire qui. Si tratta di operazioni Fuori Campo IVA, con dicitura obbligatoria in fattura “inversione contabile – reverse charge”, e sarà la società sua cliente a integrare (ed eventualmente versare, se è tenuta) l’IVA sulla sua prestazione.

      A livello di tassazione del reddito è effettivamente così, semplificando molto (e non tenendo conto degli effetti di liquidità dei saldi/acconti): su 100 € incassati si versano 20,06 € di contributi previdenziali Gestione Separata INPS (aliquota del 25,72% dal 2017) e 3,90 € di imposta al 5% (ipotizzando che nel primo anno non siano versati contributi previdenziali, in quanto l’importo versato sarebbe deducibile dal reddito imponibile per determinare l’imposta sostitutiva).

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

  7. Mi chiedevo, anche alla luce della C.M. 17/E/2012, se posso beneficiare come nuova partita iva del regime agevolato al 5%, se l’anno prima ho emesso tre fatture in regime di lavoro occasionale. Grazie, un saluto

    1. Buongiorno Robby,

      La risposta è affermativa. Aver svolto prestazioni di natura meramente occasionale (e relativo rilascio di ricevute [non emissione di fatture!]), non comporta aver svolto attività abituale nei tre anni precedenti.

      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).

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