quadro RW

Quadro RW e obbligo di monitoraggio fiscale

Il quadro RW serve per comunicare all’Amministrazione Finanziaria il patrimonio all’estero da parte di alcuni soggetti residenti. In questo articolo vedremo chi sono i soggetti obbligati, quali sono le attività estere da indicare, le imposte, i soggetti o le operazioni esonerate.

Chi sono i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW?

Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 167 del 1990 (convertito in Legge n. 227 del 1990), avente ad oggetto la “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori,

  • le persone fisiche,
  • gli enti non commerciali
  • le societa’ semplici ed equiparate

residenti in Italia nel corso di un anno solare (ad esempio per il 2020 risiedono per la maggior parte dell’anno in Italia) e che detengono:

  • investimenti all’estero ovvero
  • attività estere di natura finanziaria

suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, al fine di consentire il cosiddetto “monitoraggio fiscale” e, in taluni casi, la determinazione delle imposte dovute.

La normativa sul monitoraggio fiscale ha lo scopo di assicurare un giusto e corretto monitoraggio degli obblighi relativi ai redditi e alle imposte collegati a investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria da parte di soggetti residenti.

Titolari effettivi

L’obbligo di monitoraggio fiscale sussiste quando siamo in presenza di una relazione giuridica tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione. Quindi, l’obbligo sussiste non solo per i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche per chi ha la disponibilità o la possibilità di movimentarle, quali ad esempio i delegati ad operare su depositi e conti correnti.

Sono tenuti all’obbligo di dichiarazione anche le persone fisiche, enti non commerciali o società semplici ed equiparate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano i titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa “antiriciclaggio” (Decreto legislativo n. 231 del 2007), ossia “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato […] o l’operazione è eseguita” e nel caso di clienti diversi dalle persone fisiche “coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo“.

Quali sono le attività estere da indicare nel quadro RW?

Gli investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria da dichiarare sono individuati annualmente da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di attività patrimoniali oppure finanziarie.

Attività patrimoniali

Tra le attività patrimoniali estere abbiamo:

  • immobili posseduti all’estero (compresi gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale);
  • oggetti preziosi;
  • opere d’arte e gioielli;
  • beni mobili registrati all’estero (es. yacht e auto di lusso);
  • altri beni patrimoniali.

Attività finanziarie

Tra le attività finanziarie, che possono produrre redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, abbiamo:

  • conti correnti e depositi esteri;
  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
  • obbligazioni estere o titoli similari;
  • titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti;
  • valute estere da depositi e conti correnti;
  • titoli pubblici e i titoli equiparati emessi all’estero,
  • contratti di natura finanziaria stretti con controparti non residenti;
  • polizze di assicurazione sulla vita e quelle di capitalizzazione;
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari sottoscritti al di fuori del territorio italiano;
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
  • partecipazioni al patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società;
  • forme di previdenza complementare gestite da soggetti esteri (ad esclusione delle forme di previdenza obbligatoria);
  • altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa;
  • altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali (criptovalute e criptoattività);
  • conto deposito titoli all’estero

e più in generale:

  • attività e investimenti detenuti all’estero attraverso soggetti che si trovano in paesi diversi da quelli collaborativi;
  • entità giuridiche italiane o all’estero, diverse dalle società, nel caso in cui il contribuente risulti essere l’effettivo titolare;
  • diritti all’acquisto o sottoscrizione di azioni estere;
  • attività finanziarie italiane possedute all’estero;
  • attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;

Queste attività patrimoniali o finanziarie devono essere dichiarate nel quadro RW anche se non producono reddito. Tuttavia, il monitoraggio fiscale non sussiste per i depositi e per i conti correnti bancari all’estero il cui valore massimo complessivo non superi i 15.000 nell’anno solare. Rimane, comunque, l’obbligo di compilare il quadro RW quando sia da versare l’IVAFE (ovvero con giacenza media superiore a 5.000 €.

Imposte calcolate dal quadro RW – IVIE e IVAFE

Nel quadro RW vengono determinate due imposte patrimoniali:

  • ‍IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili detenuti all’Estero;‍
  • IVAFE – Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero,
    • pari a 34,20 € per depositi e conti correnti con giacenza media superiore a 5.000 €,
    • pari al 0,2% per le altre attività finanziarie (ad esclusione delle valute virtuali).

Il versamento di IVIE e IVAFE a saldo avviene entro il 30 giugno dell’anno successivo, e il 30 novembre dello stesso anno per l’acconto.

Redditi Persone Fisiche, 730 e quadro RW

Il quadro RW è un quadro del modello Redditi Persone Fisiche (PF) / Società di Persone (SP) / Enti Non Commerciali (ENC) che deve essere trasmesso unitamente agli altri quadri della dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui gli altri redditi siano stati dichiarati nel modello 730, è possibile presentare autonomamente la dichiarazione Redditi PF contenente il solo quadro RW (ovvero assieme agli ulteriori quadri RT / RL / RM per i redditi diversi di natura finanziaria).

La dichiarazione Redditi PF / SP / ENC deve essere inviata telematicamente entro il 30 novembre dell’anno successivo rispetto alla chiusura del periodo di imposta.

Chi sono i soggetti esonerati dalla compilazione quadro RW?

Esoneri soggettivi

I soggetti esonerati dalla compilazione del quadro RW sono:

  • le società di capitali;
  • gli enti commerciali;
  • le società di persone.

L’articolo 38, comma 13, del Decreto Legge n. 78 del 2010 prevede l’esonero dalla disciplina del monitoraggio di alcuni soggetti con residenza fiscale in Italia in base a:

  • disposizioni di legge;
  • accordi internazionali.

Sono esonerati dal monitoraggio fiscale:

  • società di capitali e di persone (con l’eccezione delle società semplici);
  • enti commerciali;
  • enti pubblici;
  • organismi con attività di investimento collettivo del risparmio;
  • fondi immobiliari soggetti a regime di non imponibilità;
  • forme pensionistiche complementari soggette a fiscalità sostitutiva;
  • persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali a cui aderisce lo stato italiano;
  • persone con residenza fiscale in Italia determinata da accordi internazionali ratificati;
  • persone fisiche che lavorano continuativamente in zone di frontiera e Paesi limitrofi all’Italia, che dovranno compilare il modello RW in qualità di frontalieri.
  • persone fisiche residenti in Italia quali protector (in italiano “guardiano”) di trust con residenza estera (risposta a interpello n. 506 del 30 ottobre 2020).

Esoneri oggettivi

La normativa prevede casi di esonero di natura oggettiva, in base alle tipologie degli investimenti e attività estere.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 167 del 1990, tra le altre disposizioni, non occorre dichiarare nel quadro RW:

  • per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
  • per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
  • per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.

In tutti e tre casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio è previsto a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione:

  • dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito ex articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997,
  • delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto ( ex D.P.R. n. 600 del 1973 o altre disposizioni, ad esempio:
    • l’articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 relativo agli utili esteri,
    • l’articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 per le obbligazioni emesse da soggetti non residenti,
    • l’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 per gli organismi collettivo del risparmio in valori mobiliari di diritto estero, ecc.
  • della nuova “ritenuta d’ingresso”.

Inoltre è previsto l’esonero anche nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte
delle imprese di assicurazione estere.

Sanzioni

Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione, l’articolo 5, comma 2, del decreto Legge n. 167 del 1990 stabilisce una sanzione:

  • tra il 3 % e il 15 % dell’ammontare degli importi non dichiarati
  • tra il 6 % e il 30 % dell’ammontare degli importi non dichiarati, quando la violazione riguarda investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001
  • fissa di 258 € per l’omessa presentazione del quadro RW (che può essere ridotta a 28,66 € nel caso di presentazione del quadro RW entro 90 giorni dal termine di presentazione.

Da alcuni anni sono presenti alcuni meccanismi che rendono più semplice l’accertamento delle violazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria:

  • il Common Reporting Standard – CRS, che prevede lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie dagli anni 2017 – 2018,
  • FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Si considerano fiscalmente privilegiati i seguenti Stati e territori:

Elenco degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Per richiedere un preventivo per la redazione del quadro RW oppure una consulenza a seguito del ricevimento di invito alla “compliance”, questionario, invito al contraddittorio, invito a comparire o avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, contattaci!

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