natura operazione

La Natura Operazione nella Fattura Elettronica dal 1° gennaio 2021

In altri articoli abbiamo già visto quali sono i dati obbligatori in fattura e le annotazioni obbligatorie in fattura per determinate operazioni. Per le operazioni senza applicazione dell’IVA è prevista l’indicazione di codici per identificare la “Natura Operazione“.

Con il provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha approvato la versione 1.6.1 del tracciato XML per la fattura elettronica con l’introduzione di “sottocodici ” per la “Natura operazione“. Il 25 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato un’apposita Guida fornendo ulteriori indicazioni.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato potrà essere utilizzato su base volontaria, mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio per l’emissione delle fatture elettroniche.

Nuovi codici per “Natura Operazione”

Il campo “Natura Operazione” esprime la natura delle operazioni che:

  • non rientrano tra quelle imponibili IVA
    • escluse IVA
    • non soggette IVA
    • non imponibili IVA
    • esenti IVA
  • oppure sono imponibili IVA ma:
    • appartengono a regimi speciali IVA quali il regime del margine o regimi che prevedono la non esposizione dell’IVA
    • sono soggette ad inversione contabile

Più semplicemente, la “Natura Operazione” è richiesta nel caso in cui il campo “AliquotaIVA” non è valorizzato.

Nella versione 1.5 (ancora in vigore fino al 31.12.2020) i codici sono valorizzati da N1 a N7 mentre dalla versione 1.6 il tracciato richiede un maggior grado di dettaglio, come di seguito illustrato (voci in grassetto):

CodiceDescrizioneTipologia di operazioni
N1Escluse ex art. 15Operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972 tra cui:
1) interessi di mora;
2) penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
3) beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali;
4) rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte;
N2Non soggetteOperazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge).
N2.1non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/721) prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio:
– prestazioni rese: servizi generici resi a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972); relativamente ai servizi resi a soggetti UE, dovrà essere inserita la dicitura “inversione contabile” nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
– prestazioni ricevute: servizi alberghieri o di ristorazione all’estero (art. 7 quater c. 1 lettera a) e c) DPR 633/1972);
2) cessioni o acquisti di beni, non soggette per carenza del requisito di territorialità (artt. 7 – 7 septies DPR 633/72), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato;
N2.2non soggette – altri casi1) fatture emesse o ricevute da contribuenti forfettari o minimi;
2) operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura, tra cui
a) cessioni o acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili, ecc. (art. 2 c. 2 DPR 633/1972);
b) cessioni o acquisti in regime monofase (art. 74 DPR 633/1972), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di generi di monopolio o le schede telefoniche prepagate (per le fatture ricevute, solo se registrate nel registro degli acquisti).
N3non imponibiliOperazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE).
N3.1non imponibili – esportazioniEsportazioni dirette e indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto) (art. 8 c. 1 lettera a) e b) b-bis) del DPR 633/72), anche triangolari
N3.2non imponibili – cessioni intra-UECessioni/acquisti di beni intracomunitari (artt. 41 e 42 DL 331/1993), anche triangolari.
N3.3non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazioneServizi internazionali o connessi agli scambi internazionali,resi o ricevuti (art. 9 DPR 633/72);
N3.5non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intentoCessioni a/acquisti da parte di esportatori abituali, a seguito di ricevimento/invio della loro lettera di intento (art.8 c. 1 lettera c) DPR 633/72);
N3.6non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4esentiOperazioni esenti, quali:
1) operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 come ad es. le prestazioni sanitarie, educative, etc…;
2) acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 DL 331/1993).
N5regime del margine/IVA non espostaOperazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria.
1) cessioni o acquisti (ad es. da un concessionario di auto) di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione,con lo specifico regime speciale (artt. 36 e s. DL 41/95);
2) cessioni o acquisti con IVA inclusa, ma non esposta in fattura, da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale (art. 74 ter DPR 633/1972). Su tali documenti deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972) e il campo del tracciato denominato “Imponibile Importo” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).
N6inversione contabileOperazioni per le quali si applica l’inversione contabile in ambito nazionale (ad esempio una cessione di rottami).
N6.1inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9inversione contabile – altri casiPer ulteriori tipologie di operazioni non ricomprese in quelle precedenti . Il codice NON deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali va utilizzato il codice N2.1.
N7IVA assolta in altro stato UEOperazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.
1) vendite a distanza (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
2) prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinate dall’articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall’articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta”.

Ricordiamo che per determinate operazioni sono previste annotazioni obbligatorie in fattura. Nel caso in cui il codice natura non sia corrispondente all’annotazione obbligatoria, suggeriamo di inserire la dicitura nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

Ricordiamo infine che per molte (ma non tutte) le operazioni che non rientrano tra quelle imponibili IVA, in particolare per le operazioni escluse, non soggette ed esenti IVA, è previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo di 2 € per le operazioni che superano i 77,47 €. Vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo in merito.

Fonti di prassi


Nuovi codici per “Tipo documento”

La versione 1.6 del tracciato XML prevede anche codici aggiuntivi per il campo “Tipo documento” del tracciato XML, di seguito elencate:

CodiceDescrizione
TD01Fattura
TD02Acconto/Anticipo su fattura
TD03Acconto/Anticipo su parcella
TD04Nota di credito
TD05Nota di debito
TD06Parcella
TD16Integrazione fattura reverse charge interno
TD17Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21Autofattura per splafonamento
TD22Estrazione beni da Deposito IVA
TD23Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Le modifiche che interessano sia il codice tipo-documento (codice TD) che il codice natura IVA dell’operazione (codice N), si propongono l’obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Articolo originariamente pubblicato il 23 ottobre 2020 ed aggiornato il 14 gennaio 2021.

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2 commenti su “La Natura Operazione nella Fattura Elettronica dal 1° gennaio 2021”

  1. Buongiorno vorrei sapere cortesemente se per il reverse charge extra ue va utilizzato il codice natura N.9 grazie Cordiali saluti Giuditta

    1. Buonasera Giuditta,

      No, il codice natura operazione è N2.1 sia per le prestazioni di servizi extra UE con dicitura “operazione non soggetta” ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972 sia per le prestazioni di servizi intra UE in inversione contabile.
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti ed eventuale consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like o un follow (link sulla barra di navigazione).

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