commercio elettronico Unione Europea one stop shop

Il regime IVA One Stop Shop per le vendite a distanza dal 1° luglio 2021

Con l’introduzione di One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS) per le vendite a distanza tra cui quelle mediante commercio elettronico, vediamo in questo articolo quali sono le principali novità.

Dal 1° luglio 2021 entrano in vigore le modifiche emanate con la Direttiva 2017/2455 e la Direttiva 2019/1995 alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio a distanza transfrontaliero ovvero nella fornitura di servizi nei confronti di consumatori finali.

Le modifiche sono state recepite con il Decreto Legislativo n° 83/2021 del 25 maggio 2021, approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 il 15 giugno 2021.

Territorialità dell’IVA sulle vendite a distanza e servizi

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 83/2021 modifica dal 1° luglio 2021 il precedente criterio di territorialità dell’Imposta sul Valore Aggiunto per le vendite a distanza in tutti i paesi dell’Unione Europea con la nascita di un sistema centralizzato e digitale di gestione dell’IVA a livello europeo.

Viene recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2017/2455/UE relativamente agli articoli 2 e 3 e tramite il suddetto Decreto Legislativo l’Italia da attuazione al progetto normativo “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio “Digital Single Market Strategy” e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

Le finalità del progetto normativo sono:

  • il contrasto alle frodi,
  • garantire alle imprese interne al mercato europeo pari condizioni rispetto alle imprese esterne e
  • la facilitazione delle operazioni transfrontaliere.

Il criterio fino al 30 giugno 2020

Fino al 30 giugno 2021 per le vendite a distanza si applicava il criterio dell’Iva relativa al Paese in cui è stabilito il venditore, finché l’ammontare di queste operazioni non superava determinate soglie, che variavano da 35.000 a 100.0000 euro e al superamento delle quali era obbligatorio identificarsi nello Stato membro in cui era stabilito il cliente consumatore privato. La conseguenza pratica era che dovevano essere aperte tante posizioni Iva quanti erano gli Stati membri in cui le vendite a distanza di beni venivano realizzate superando la soglia.

Il criterio dal 1° luglio 2021

Dal 1° luglio 2021 la soglia di applicazione obbligatoria per il criterio di territorialità nel paese in cui è stabilito l’acquirente privato o erogato il servizio è complessivamente pari a 10.000 euro. In tal caso il venditore anziché identificarsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale OSS o IOSS ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro.

Nuovi regimi fiscali agevolati per le vendite a distanza

Il provvedimento introduce sostanzialmente due nuovi regimi fiscali agevolati per le vendite a distanza:

  • il primo è l’OSS (One Stop Shop), che rappresenta l’evoluzione del precedente MOSS (Mini One Stop Shop), ricomprendendo oltre ai servizi digitali anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • il secondo è l’IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi nell’Unione Europea

I soggetti passivi che opteranno per uno dei due regimi agevolati dovranno semplicemente effettuare una sola dichiarazione, a cadenza trimestrale, per regolarizzare la propria posizione relativa al versamento dell’IVA in ogni Stato Membro interessato dal proprio business.

Ambito di applicazione

Per vendite a distanza si intendono sia l’acquisto sia online (e-commerce diretto o indiretto) che l’acquisto tramite mezzi come telefono, fax, radio, televisione, corrispondenza ovvero altri canali di acquisto (es. presso negozi o fiere con spedizione successiva).

I nuovi regimi si possono applicare alle seguenti tipologie di vendite:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • vendite a distanza di merci e beni importati da Paesi terzi o da territori terzi;
  • cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE a consumatori privati, facilitate tramite interfacce elettroniche;
  • forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE (oppure stabiliti nella UE ma non nello Stato membro di consumo) tra cui:
    • servizi TTE (fornitura servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione), resi nei confronti di consumatori finali di altro Stato UE, per i quali è già in vigore (dal 2015) il regime “MOSS”;
    • prestazioni di servizi Business-to-Consumer (B2C) soggetti all’imposta in un paese UE diverso da quello nel quale è stabilito il prestatore (dal 1° luglio 2021 regime “OSS”).

Attualmente non è del tutto chiaro se la normativa sia applicabile anche alle:

  • vendite a distanza poste in essere dai soggetti in regime forfettario (sulla scorta della Risoluzione 75/E del 2015 relativa al MOSS, dovrebbero essere soggetti anche al OSS una volta superati i 10.000 €;
  • cessioni di beni usati soggetti al regime del margine (sulla base di precedenti chiarimenti queste cessioni dovrebbero rimanere escluse dal concetto di vendite a distanza);
  • cessioni effettuate da parte dei soggetti nel regime speciale Iva in agricoltura.

Limite per l’applicazione del criterio di territorialità

Il D.Lgs. n° 83/2021 conferma che il regime One Stop Shop è applicabile a tutti i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni o servizi direttamente ai consumatori privati (B2C) oltre 10.000 € complessivi, al netto dell’IVA:

  • verso tutti gli Stati Membri, ad eccezione di quello in cui si risulta stabiliti (es. Italia)
  • sia per vendite a distanza intracomunitarie di beni sia per prestazioni di servizi rese (non solo il commercio elettronico diretto ma anche servizi generici) a privati consumatori in altri Stati membri della UE.
  • nel corso dell’anno solare

Quindi nel caso di un venditore italiano:

  • se non viene superata la soglia di € 10.000, l’IVA continua a essere dovuta in Italia (Paese da dove partono i beni) salvo opzione per l’OSS per l’applicazione dell’Iva nello Stato membro di destinazione
  • se invece è stata superata la soglia di € 10.000 nell’anno precedente, l’IVA è dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni:
    • con identificazione diretta ai fini IVA nel Paese di destinazione (apertura di partita IVA nel Paese di destinazione)
    • con opzione per il One Stop Shop (mantenendo il proprio numero di partita IVA italiano e versando l’IVA degli Paese di destinazione in Italia)
  • se la soglia di € 10.000 è superata in corso d’anno, le vendite sono soggette ad IVA nel Paese di destinazione dalla data di superamento della soglia.

Riassumendo:

Partenza dei beniDestinazione dei beniAmmontare annuo operazioniApplicazione dell’IVAObblighi IVA
ItaliaAltro stato UENon superiore a € 10.000ItaliaModalità ordinarie
ItaliaAltro stato UENon superiore a € 10.000 con opzioneAltro stato UE– identificazione altro Stato UE
– regime speciale “OSS”
ItaliaAltro stato UESuperiore a € 10.000Altro stato UE– identificazione altro Stato UE
– regime speciale “OSS”

Non è chiaro se il superamento della soglia dei € 10.000 dell’anno precedente o dell’anno in corso vada già verificato sin dal 1° luglio 2021.

Quali sono le vendite che rientrano nel One Stop Shop (OSS)?

Si tratta delle vendite a distanza intracomunitarie di beni (come definite nel Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 all’articolo 38-bis commi 1 e 3).

Con questa definizione si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di:

  • persone fisiche non soggetti d’imposta o
  • soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del D.P.R. n. 633 del 1972 (e quindi ad esempio le cessioni di beni effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, della NATO, etc.)
  • ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione  della stessa.

Secondo la formulazione letterale dell’articolo 38-bis, sono vendite a distanza intracomunitarie non solo quelle il cui ordine viene effettuato tramite e-commerce, telefono, corrispondenza ma anche quelle il cui ordine avviene “in presenza”, con successiva spedizione a cura o per conto del fornitore.

Dal MOSS (Mini One Stop Shop) al OSS (One Stop Shop) per la generalità dei servizi

Il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – il regime MOSS (Mini One Stop Shop) – in precedenza previsto unicamente per le prestazioni di servizi TTE (Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici) rese a consumatori finali, è esteso alle vendite a distanza (v. sopra) nonché a tutte le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da parte di soggetti passivi non stabiliti nella Unione Europea oppure stabiliti nella U.E. ma non nello Stato membro di consumo, dove sono assoggettate ad IVA.

Relativamente alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali, assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo (in luogo dello Stato membro dove è stabilito il consumatore privato), rientrano ad esempio:

  1. servizi relativi ad immobili, compresa la locazione e la prestazione di alloggio – luogo di ubicazione dell’immobile;
  2. prestazioni di trasporto di persone – distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  3. ristorazione e catering a terra – luogo del servizio;
  4. ristorazione e catering a bordo di un mezzo di trasporto – luogo di partenza nel territorio dello Stato;
  5. locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine (30 giorni, 90 per i natanti) – messa a disposizione nel territorio dello Stato con utilizzo nella UE; messa a disposizione fuori UE con utilizzo nello Stato;
  6. prestazioni di accesso agli eventi, tra cui le manifestazioni fieristiche e sportive, ma anche i corsi di formazione in presenza;
  7. localizzazioni oggettive per committenti privati (es. il trasporto di beni, categoria che comprende sia la spedizione di pacchi che il nolo marittimo, piuttosto che un trasloco);
Fornitore del servizioCliente privato o servizio in deogaAmmontare annuo operazioniApplicazione dell’IVAObblighi IVA
ItaliaItaliaItaliaModalità ordinarie
ItaliaAltro stato UENon superiore a € 10.000ItaliaModalità ordinarie
ItaliaAltro stato UENon superiore a € 10.000 con opzioneAltro stato UE– identificazione altro Stato UE
– regime speciale “OSS
ItaliaAltro stato UESuperiore a € 10.000Altro stato UE– identificazione altro Stato UE
– regime speciale “OSS

OSS (One Stop Shop) UE

Possono iscriversi al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;

OSS (One Stop Shop) non-UE

Possono iscriversi al regime “OSS non-UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea.

Quali sono le vendite a distanza che rientrano nell’Import One Stop Shop?

Si tratta delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (come definite nel Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 all’articolo 38-bis).

Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a destinazione di:

  • persone fisiche non soggetti d’imposta o
  • soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del D.P.R. n. 633 del 1972,
  • ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare  l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione  della stessa.

Abolizione della franchigia IVA e Import One Stop Shop

Dal 1° luglio 2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’UE indipendentemente dal loro valore e viene così abolita la previgente soglia di 22 € per i beni di modico valore.

Il soggetto passivo tuttavia può usufruire del regime agevolato IOSS l’importazione di beni di modico valore, ovvero per le spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 Euro. Pertanto l’importazione all’interno dell’UE non sarà assoggettata ad IVA in dogana e l’IVA sarà dovuta come parte del prezzo finale dell’acquirente e versata tramite IOSS.

Il regime IOSS consente di versare l’IVA tramite lo “sportello unico” ai soggetti che effettuano vendite a distanza nella Ue di beni importati da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Non è previsto un limite minimo di opoerazioni per l’applicazione dell’IOSS.

Senza opzione resta in ogni caso possibile assolvere l’IVA normalmente in dogana all’atto dell’importazione.

Possono iscriversi al regime IOSS, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia,
  • i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e
  • i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea.

I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

Piattaforme e interfacce elettroniche: soggettività IVA

Secondo il nuovo articolo 2-bis del D.P.R. 633/1972 (introdotto dal Decreto Legislativo 83/2021), si considerano effettuate dal soggetto passivo
che facilita
le vendite tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (ad es. i cosiddetti marketplace come Amazon, Ebay, Eprice, Etsy), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi per:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’art. 38-bis, cc. 1 e 3 D.L. 331/1993
  • cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea;
  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi, di cui all’art. 38-bis, cc. 2 e 3 D.L. 331/1993, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150.

Il soggetto passivo che facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica queste cessioni di beni, si considera cessionario e rivenditore degli stessi beni e le operazioni, ai fini Iva, si considerano effettuate nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.

Nel caso delle forniture territorialmente rilevanti dal fornitore extra-UE al marketplace (ovvero nel caso di beni già importati nel territorio dell’Unione Europea), queste sono state rese esenti da Iva (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972), tuttavia con obbligo di fatturazione. Il fornitore ha diritto alla detrazione dell’imposta pagata per l’acquisto o l’importazione dei beni ceduti.
Infine i soggetti facilitatori sono tenuti a conservare la documentazione dalla quale risultano le informazioni relative alle operazioni effettuate,
per un periodo di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione stessa è stata effettuata. Gli obblighi di conservazione
sussistono sia nel caso in cui l’interfaccia elettronica sia considerata “rivenditore” di beni, o prenda parte ad una prestazione di servizi forniti in
via elettronica per la quale si presume agisca in nome proprio, sia in caso contrario.

Esoneri conseguenti all’opzione OSS e IOSS

Ai sensi dell’articolo 74-quinquies, comma 2 DRP 633/1972, l’opzione al regime OSS o IOSS esonera il contribuente dagli obblighi di:

  • fatturazione,
  • registrazione,
  • dichiarazione Iva

che vengono sostituiti da:

  • un’apposita dichiarazione trimestrale nel caso dell’OSS da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre
  • un’apposita dichiarazione mensile nel caso dell’IOSS.

Tuttavia, se per altre esigenze (amministrative-gestionali del soggetto partita IVA o se lo prevede dalla legislazione dello Paese UE di destinazione/erogazione) fosse necessaria l’emissione della fattura, bisognerà emetterla con l’aliquota IVA prevista nel Paese in cui è territorialmente rilevante, mentre per l’Italia l’operazione è da indicarsi non imponibile per mancanza del requisito di territorialità.

Gli Stati Membri nei quali è dovuta l’imposta possono imporre la fatturazione delle prestazioni, ma non delle vendite a distanza.
In caso di emissione della fattura, si applicano le norme del Paese di identificazione (Italia).

Aliquote IVA applicabili

Nella dichiarazione OSS l’Iva va applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota IVA. Di seguito riportiamo le aliquote IVA attualmente vigenti Stato per Stato:

Stato MembroCodiceAliquota super ridottaAliquota ridottaAliquota ordinaria
BelgioBE6 / 1221
BulgariaBG920
Repubblica CecaCZ10 / 1521
DanimarcaDK25
GermaniaDE719
EstoniaEE920
IrlandaIE4,89 / 13,523
GreciaEL6 / 1324
SpagnaES41021
FranciaFR2,15,5 / 1020
CroaziaHR5 / 1325
ItaliaIT45 / 1022
CiproCY5 / 919
LettoniaLV 5  / 1221
LituaniaLT5 / 921
LussemburgoLU3817
UngheriaHU5 / 1827
MaltaMT5 / 718
Paesi BassiNL921
AustriaAT10 / 1320
PoloniaPL5 / 823
PortogalloPT6 / 1323
RomaniaRO5 / 919
SloveniaSI5 / 9,522
SlovacchiaSK1020
FinlandiaFI10 / 1424
SveziaSE6 / 1225
Fonte: Commissione Europea

Le modalità operative di applicazione dell’OSS e IOSS sono demandate a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Liquidazione, dichiarazione e versamento dell’IVA

La registrazione all’OSS implica l’obbligo di presentare, per ogni trimestre ed entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento (30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre, 30 gennaio), anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultino (secondo l’articolo 74-sexies, comma 4 e articolo 74-quinquies, comma 6, D.P.R. 633/1972):

  • il numero di identificazione IVA;
  • l’importo imponibile delle prestazioni dei servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  • l’importo imponibile delle vendite a distanza intracomunitarie di beni distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  • per i gestori di piattaforme ed interfacce elettroniche, l’ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell’articolo 2-bis del D.P.R. 633 del 1972, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  • le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l’IVA è dovuta;
  • l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta.

Nella dichiarazione sono, inoltre, indicati i seguenti dati (secondo l’articolo 74-sexies, comma 4-bis, D.P.R. 633/1972):

  • se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima è localizzata, l’ammontare totale al netto dell’imposta, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’imposta corrispondente diviso per aliquote e l’imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;
  • se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 633 del 1972, e in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle cessioni di beni di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), l’ammontare totale di tali operazioni al netto dell’imposta, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l’imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell’Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di cessioni di beni di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati e’ indicato se disponibile.

Per i servizi o beni il cui corrispettivo è fissato in una valuta diversa dall’Euro, la dichiarazione deve essere compilata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE l’ultimo giorno del trimestre di riferimento o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione (articolo 74-quinquies, comma 7, D.P.R. 633/1972).

Chi aderisce al regime One Stop Shop non può detrarre dall’imposta dovuta nel regime OSS verso gli Stati UE quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Può comunque essere esercitato l’ordinario diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale nelle liquidazioni periodiche IVA e in dichiarazione IVA.

Il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione deve essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento (30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre, 30 gennaio) (secondo l’articolo 74-quinquies, comma 9, D.P.R. 633/1972).

Ai fini del versamento (articolo 1, comma 1, Decreto 20 aprile 2015):

  • i soggetti registrati al “regime UE” devono accedere alla propria area riservata e seguire le istruzioni fornite. L’imposta è addebitata sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate (indicare codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l’addebito, tipo RID);
  • i soggetti registrati al “regime non UE” e quelli non in possesso di un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, devono effettuare un bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale MOSS (beneficiario: AGENZIA ENTRATE IVA MOSS, BIC: BITAITRRENT, IBAN: IT31A0100003245348200005875). Il versamento deve recare nella causale il numero di riferimento della dichiarazione e non è possibile effettuare il pagamento tramite modello F24, né utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione (articolo 74-octies, comma 1, D.P.R 633/1972).

Quali vendite a distanza sono escluse da One Stop Shop e Import OSS?

Non rientrano in ogni caso nella disciplina IVA delle vendite a distanza (intracomunitarie o di beni importati):

  • le cessioni di beni usati nel regime speciale del margine;
  • le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto;
  • le cessioni di beni soggetti ad accisa (carburanti, alcoolici, etc…)

Registrazione al OSS / IOSS tramite intermediario

Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021 (articolo 2, terzo paragrafo, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, come sostituito dall’articolo 1, primo paragrafo, punto 2), del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020).

L’Agenzia delle Entrate ha pertanto predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

E’ possibile effettuare l’iscrizione presso il portale OSS EU/OSS non-EU/IOSS anche tramite intermediario.

Lo Studio D’Angelo & Associati eroga il servizio di assistenza alla registrazione presso i portali di riferimento. Contattaci con il seguente modulo per maggiori informazioni.

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