Contribuenti Minimi

Il regime agevolato dei cosiddetti “(nuovi) contribuenti minimi” o “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, introdotto dall’art. 27 DL 98/2011 (che modifica l’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevede una tassazione sostitutiva di IRPEF ed IVA iper-agevolata del 5% per le ditte individuali o liberi professionisti fino a 35 anni d’età (o per 5 anni se oltre i 35 anni d’età), fino al limite di 30.0000 di ricavi l’anno.

Aggiornamento

Con la decisione 2013/678/UE del 15 novembre 2013, il Consiglio dell’Unione Europea aveva dato facoltà allo Stato italiano di innalzare la soglia minima di esenzione dagli adempimenti IVA per ricavi fino a 65.000,00 € annui. Il legislatore poteva conformarsi alla decisione in sede europea con una modifica alla normativa vigente, tuttavia questo non è avvenuto, per quanto riguarda questo regime.

Abrograzione

Il regime dei contribuenti minimi è stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2015, Legge 170/2014, all’articolo 1, comma 85, che però ha previsto la possibilità, al comma 88, di avvalersi del vecchio regime fino alla naturale scadenza (5 anni dall’inizio dell’attività oppure comunque fino al compimento dei 35 anni di età).
Il “Milleproroghe” (Legge 11/2015) ha però esteso fino alla fine del 2015 la possibilità di avvalersi del vecchio regime dei minimi invece del nuovo regime forfettario per chi inizia l’attività e ne ha i requisiti. Il regime potrà essere potenzialmente utilizzato fino al 2032 (anno di compimento del trentacinquesimo anno di età di un soggetto diciottenne che ha aperto la partita IVA nel 2015).

Il regime dei contribuenti minimi prevede inoltre adempimenti semplificati come:

  • l’esonero dalla tenuta della contabilità: basta la sola numerazione e tenuta ordinata delle fatture di acquisto e vendita,
  • la presentazione della sola dichiarazione dei redditi con esonero da altre dichiarazioni ed adempimenti ai fini fiscali come: dichiarazione e comunicazione IVA, dichiarazione IRAP, comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro o comunicazione art. 21), liquidazioni periodiche IVA, studi di settore;
  • la non applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per i liberi professionisti.

E’ tuttavia necessaria l’iscrizione alla previdenza obbligatoria:

  • INPS Gestione Separata per i professionisti “senza cassa”,
  • INPS Gestione Commercianti per le ditte individuali (imprese commerciali),
  • Casse di previdenza per i professionisti “con cassa” (architetti, ingegneri, agronomi, etc…),

salvo particolari casi di esonero come per  i lavoratori dipendenti full time che intendono aprire una ditta individuale, per i quali non è richiesta l’iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto già iscritti INPS come dipendenti.

Per le ditte individuali (imprese), è richiesta l’iscrizione alla locale Camera di Commercio con il pagamento dei relativi diritti d’iscrizione e diritti annui (da 88 €).

In sede di opzione per il regime agevolato, tramite il Modello AA9/11, andranno verificati i requisiti “minimi” per accedervi, come:

  • non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i periodi di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  • se viene proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Il nostro Studio fornisce assistenza personalizzata e “tutto incluso” per i contribuenti minimi, sia online che offline, a partire dall’apertura della partita IVA, per passare poi agli adempimenti fiscali e previdenziali periodici.

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