Il regime agevolato dei cosiddetti “(nuovi) contribuenti minimi” o “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, introdotto dall’art. 27 DL 98/2011 (che modifica l’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevede una tassazione sostitutiva di IRPEF ed IVA iper-agevolata del 5% per le ditte individuali o liberi professionisti fino a 35 anni d’età (o per 5 anni se oltre i 35 anni d’età), fino al limite di 30.0000 € di ricavi l’anno.
Il regime dei contribuenti minimi prevede inoltre adempimenti semplificati come:
- l’esonero dalla tenuta della contabilità: basta la sola numerazione e tenuta ordinata delle fatture di acquisto e vendita,
- la presentazione della sola dichiarazione dei redditi con esonero da altre dichiarazioni ed adempimenti ai fini fiscali come: dichiarazione e comunicazione IVA, dichiarazione IRAP, comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro o comunicazione art. 21), liquidazioni periodiche IVA, studi di settore;
- la non applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per i liberi professionisti.
E’ tuttavia necessaria l’iscrizione alla previdenza obbligatoria:
- INPS Gestione Separata per i professionisti “senza cassa”,
- INPS Gestione Commercianti per le ditte individuali (imprese commerciali),
- Casse di previdenza per i professionisti “con cassa” (architetti, ingegneri, agronomi, etc…),
salvo particolari casi di esonero come per i lavoratori dipendenti full time che intendono aprire una ditta individuale, per i quali non è richiesta l’iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto già iscritti INPS come dipendenti.
Per le ditte individuali (imprese), è richiesta l’iscrizione alla locale Camera di Commercio con il pagamento dei relativi diritti d’iscrizione e diritti annui (da 88 €).
In sede di opzione per il regime agevolato, tramite il Modello AA9/11, andranno verificati i requisiti “minimi” per accedervi, come:
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i periodi di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- se viene proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Il nostro Studio fornisce assistenza personalizzata e “tutto incluso” per i contribuenti minimi, sia online che offline, a partire dall’apertura della partita IVA, per passare poi agli adempimenti fiscali e previdenziali periodici.