Come noto, i contribuenti che applicano il nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015), non esercitano la rivalsa dell’IVA ex articolo 18 D.P.R. 633 del 1972 per le operazioni nazionali. In parole più semplici: non applicano l’IVA sulle vendite, né esercitano la detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Il meccanismo, per le operazioni nazionali, è quindi del tutto analogo al vecchio regime dei minimi, di cui abbiamo analizzato le relative operazioni estere in un altro articolo.
Le operazioni estere nel nuovo regime forfettario
Il nuovo regime forfettario ha (in parte) delle significative differenze rispetto al vecchio regime sulle operazioni verso l’estero (verso Paesi UE o extra-UE), dettate dagli espliciti richiami effettuati dal comma 58.
Andiamo ad esaminare il trattamento delle operazioni estere nel nuovo regime forfettario quali:
- cessioni di beni a soggetti IVA – business to business
- cessioni di beni a soggetti privati – business to consumer
- acquisti di beni
- prestazioni di servizi rese
- prestazioni di servizi ricevute
- importazioni ed esportazioni
Cessioni di beni a soggetti IVA – B2B
Si applica l’articolo 41 comma 2-bis del Decreto Legge 331 del 1993.
Vale a dire che non sono qualificabili come cessioni intracomunitarie le vendite di beni poste in essere da soggetti in regime di franchigia (come i forfettari). Quindi una cessione di beni effettuata da un forfettario italiano verso un acquirente comunitario soggetto passivo IVA sarà trattata sempre come operazione nazionale, cioè senza assoggettare ad IVA la vendita per effetto del regime forfettario, e riportando la consueta dicitura in fattura (oltre ad indicare eventualmente “pertanto non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del Decreto Legge 331 del 1993”). Inoltre non andrà presentato trimestralmente il modello INTRA per le cessioni di beni.
Vendite a distanza intracomunitarie a soggetti privati – B2C
Dal 1° luglio 2021, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni (v. approfondimento nell’articolo dedicato) poste in essere da soggetti in regime forfettario, si applica l’articolo 38-bis commi 1 e 3 del Decreto Legge 331 del 1993. Questo significa che superati i 10.000 € di vendite complessivi verso privati di Paesi UE, la vendita va obbligatoriamente assoggettata ad IVA nel Paese UE di destinazione, con l’identificazione diretta ai fini IVA oppure effettuando opzione per il regime speciale One Stop Shop.
Acquisti di beni
Si applica l’articolo 38 comma 5, lettera C) Decreto Legge 331 del 1993
Vale a dire che non sono qualificabili come intracomunitari gli acquisti di beni, se il volume degli stessi (al netto dell’IVA) nell’anno precedente e nell’anno corrente non supera il limite di 10.000 €. Quindi, il cedente comunitario applica l’aliquota IVA nazionale del proprio Stato e il forfettario italiano acquirente agisce come consumatore finale privato. Inoltre non andrà presentato trimestralmente il modello INTRA per gli acquisti.
Nel caso (forse remoto) in cui si superi il limite di 10.000 €, o si decida di optare per applicare la normativa ordinaria, si dovrà invece integrare e versare l’IVA entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, oltre a presentare trimestralmente, o mensilmente (caso raro), il modello INTRA per gli acquisti.
Prestazioni di servizi rese o ricevute
Si applicano gli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi
Vale a dire che il forfettario italiano si comporterà analogamente ai soggetti in regime IVA ordinario, sia nel caso di servizi “B2B” resi che ricevuti.
Quindi nel primo caso, in qualità di prestatore emetterà una fattura alla controparte estera con dicitura operazione non soggetta ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972 (ipotizzando un servizio generico).
Nel secondo caso, in qualità di committente, una volta ricevuta la fattura con dicitura “reverse charge”, dovrà integrarla con IVA che andrà versata entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (ricordo che nel caso dei servizi con data di effettuazione dell’operazione si considera la data di registrazione/contabilizzazione).
Per i servizi resi, nel caso in cui la controparte sia un soggetto passivo IVA comunitario, trattandosi di servizio intracomunitario, la fattura sarà emessa con la dicitura obbligatoria “inversione contabile” o “reverse charge” ed andrà presentato il modello INTRA servizi resi.
Nel caso di controparte soggetto non residente extracomunitario, non andrà chiaramente presentato alcun modello INTRA.
I servizi generici “B2C” (verso consumatori privati), invece, sono normali operazioni interne senza rivalsa.
Importazioni ed esportazioni
Si applicano le disposizioni del D.P.R. 633/1972 alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate, ferma restando l’impossibilita’ di avvalersi della facolta’ di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto
E’ finalmente possibile effettuare cessioni all’esportazione (fattispecie che causava l’inapplicabilità del vecchio regime dei minimi), seguendo la normativa generale. E’ comunque preclusa la possibilità di avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione d’imposta (in quanto non c’è diritto alla detrazione) e quindi di acquistare con lettera d’intento.
Relativamente alle importazioni si applica la normativa ordinaria, per cui sono dovuti IVA e dazi al momento dell’importazione presso la Dogana.
E’ possibile optare per il regime speciale Import One Stop Shop nel caso in cui si importino beni relativi a vendite a distanza, in spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 €.
In sintesi
Riassumiamo quanto detto sopra sulle varie operazioni intracomunitarie nel nuovo regime forfettario con una tabella:
Tipologia di operazione B2B | Trattamento IVA | Modello INTRA | Versamento IVA entro 16 mese successivo |
Cessione di beni | Operazione interna – No IVA | No | |
Acquisto di beni < 10.000 € | Operazione come privato – IVA Paese del cedente | No | |
Acquisto di beni > 10.000 € | Operazione intracomunitaria – Reverse Charge | No | Sì |
Prestazione di servizi resa | Operazione intracomunitaria – Reverse Charge | Sì | |
Prestazione di servizi ricevuta | Operazione intracomunitaria – Reverse Charge | No | Sì |
Riassumiamo quanto detto sopra sulle varie operazioni a privati verso paesi extra UE nel nuovo regime forfettario con una tabella:
Tipologia di operazione B2C UE | Trattamento IVA | Modello INTRA | Versamento IVA |
Vendite non a distanza (senza spedizione) |
Operazione interna – No IVA | No | |
Vendita intracomunitaria a distanza | Operazione con IVA nel Paese UE di destinazione – Si IVA | No | Sì (opzione OSS) |
Prestazione di servizi resa | Operazione con IVA nel Paese UE di destinazione – Si IVA | No | Sì (opzione OSS) |
Salve, sono un contribuente forfettario, inizio attività gennaio 2023 consulente informatico ATECO 62.02.00. Dovrei emettere la mia prima fattura a cliente con partita iva residente a San Marino. Sarà corretto l’utilizzo della causale IVA “operazione non soggetta IVA ex art. 7-ter DPR n. 633/72” in luogo del classico/ordinario codice “N2.2” riferibile all’art.1 c.54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche per i contribuenti forfettari? Applicherò anche l’imposta di bollo pari ad € 2,00 visto che l’importo della mia prestazione supera € 77,47. Qualora fosse corretto il mio operato, dovrò eseguire ulteriori adempimenti? Grazie in anticipo e complimenti per la qualità dei contenuti offerti. Saluti. Salvatore.
Buonasera Salvatore,
Sì esatto, “operazione non soggetta” ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972, con natura operazione N2.1. Soggetta ad imposta di bollo se superiore a 77,47 €. Inoltre può indicare come codice destinatario per i clienti sanmarinesi: 2R4GT08. Non sono previsti ulteriori adempimenti per le prestazioni di servizi.
La ringrazio per i graditi complimenti! Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti ed eventuale consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like o un follow (link sulla barra di navigazione).
Salve, è corretto che il mio cliente con sede a San Marino, sulla mia fattura per consulenza informatica (svolta dalla mia sede italiana) chieda di applicare una sorta di trattenuta del 3% ovvero del 20% seppur io abbia spiegato loro che sono in regime forfetario? Grazie. Saluti.
Buongiorno Dottore,
sono ditta individuale in regime forfettario.
Per vendere a privati extra UE che adempimenti devo assolvere?
Buonasera Luca,
Dipende dalla tipologia di bene o servizio.
In genere, nel caso delle vendite di beni, si tratta di un’esportazione non imponibile IVA.
Nel caso dei servizi generici, si tratta di un’operazione non soggetta IVA.
Rimango a disposizione, e ricordo che può ringraziarci con un like o un follow (link sulla barra di navigazione).
Buongiorno,
Se io (professionista in Italia in regime forfettario) vendo un servizio a una società di San Marino non devo compilare modello intrastat, vero?
Grazie, e complimenti per il vostro blog.
Buonasera Viola,
No, non è necessario presentare modello INTRAstat per la prestazione di servizi verso San Marino. In qualità di professionista la fattura subirà tuttavia una ritenuta d’acconto da parte del committente sanmarinese.
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Buonasera Gentile Dottore
Nel caso di un soggetto forfettario che acquista delle pubblicita su Facebook gli unici adempimenti in vigore sono l’integrazione iva in fattura e il versamento iva entro il 16 del mese successivo alla ricezione della fattura in reverse charge ?
Puo farmi un esempio pratico di come si effettua integrazione iva in fattura ?
Per il versamento iva esiste un minimo di importo affinche l’iva vada versata tramite f24 ?
Se non si raggiunge questo limite minimo per il versamento iva come ci si comporta cosa si fa in pratica?
Ringrazio per l’attenzione
Buongiorno Antonio,
1) Sì, confermo: integrazione dell’IVA in fattura (se non addebitata da Facebook) e relativo versamento F24 con codice IVA 60xx entro il 16 del mese successivo all’operazione.
2) Trattandosi di adempimento diverso dalla liquidazione IVA periodica dei soggetti in regime IVA ordinario, ritengo che non ci siano limiti per i versamenti minimi, pertanto il versamento andrà effettuato ogni qualvolta si verifica la casistica.
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Buona sera ho una ditta di charter nautico volendomi avvalere dell’art 8 avendo la barca che naviga fuori dalle acque nazionali, e compatibile con il regime forfettario, nel caso di risposta affermativa cosa devo comunicare al fornitore per avere l’esenzione?
grazie in anticipo
Buona serata
Daniel
Buongiorno Daniele,
Per quale tipologia di operazioni? La sua ditta è in regime ordinario?
buongiorno,
ho un quesito da porre.
mio figlio ha aperto un’agenzia di social media marketing come forfettario.
lui emette fatture ad aziende per la conduzione di campagne pubblicitarie ed inoltre vende, tramite la piattaforma teachable corsi di formazione per il social media marketing (solo per clienti italiani).
il pagamento avviene tramite stripe e a lui arrivano i soldi direttamente sulla carta ma come deve dichiarare questi ricavi?
lui essendo forfettario ha inserito come prezzo sulla piattaforma senza l’IVA è corretto?
mi può dire, fiscalmente come ci si deve comportare?
grazie
Doriana
Buongiorno Doriana,
Se gli importi sono relativi all’attività professionale o d’impresa che viene svolta, vanno fatturati (o annotati nel registro dei corrispettivi se la vendita viene effettuata direttamente al privato residente nell’Unione Europea, senza che sia la piattaforma a trattenere l’IVA), anche se la piattaforma non richiede emissione di fattura, e chiaramente anche dichiarati.
A riguardo della fatturazione, non c’è una risposta univoca, anche relativamente all’IVA, perché Teacheable prevede diverse possibilità, che vanno analizzate caso per caso.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Salve
Con l’intenzione di iniziare una attività di ecommerce in reg forfettario con acquisti di merce dalla Germania e Spagna volevo un chiarimento per quanto riguarda le nuove disposizioni del 2018 per quanto riguarda l’iscrizione al Vies e l’invio dell’ Intra, dove (da quanto sono riuscito a capire ) non è più obbligatoria se non si superano i 200000 trimestrali.
Ma se non è più obbligatorio inviare il modello intra si viene automaticamente esclusi dal Vies dopo 4 mancati invii ?
Grazie per una sua eventuale risposta e chiarimento.
Cordiali saluti.
Guido
Salve Guido,
L’iscrizione al VIES è necessaria per effettuare l’acquisto in regime di inversione contabile (si deve però versare l’IVA in quanto forfettario). Potrebbe essere disposta la cancellazione dal VIES, ma è piuttosto rara, e comunque nel caso del forfettario non è necessariamente un problema, perché appunto il fornitore addebiterebbe l’IVA nazionale (tedesca o spagnola).
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buona sera,
dovrei vendere alcuni miei articoli a un rivenditore austriaco.
devo fare la dichiarazione INTRA quando faccio la fattura?
se il cliente non fosse iscritto al VIES?
grazie , e complimenti!
Buonasera Luigi,
Se si tratta di una cessione di beni, in regime forfettario la vendita non è un’operazione intracomunitaria, dunque emetterà la fattura come ad un qualsiasi cliente italiano. Pertanto non è nemmeno richiesta l’iscrizione al VIES da parte del rivenditore austriaco, né l’invio del modello INTRA.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
buon giorno, leggo il suo interessante articolo….,
se capisco bene ….
se io vendo degli oggetti di mia produzione ad un negozio in Austria ( o in comunita europea) , non devo fare la dichiarazione intrastat ?
la fattura deve essere come una fatta ad un “italiano” con il bollo da 2 euro?
e quale dicitura deve riportare la fattura?
grazie mille!
Buonasera Luigi,
Se si tratta di una cessione di beni, in regime forfettario la vendita a soggetti passivi comunitari non è un’operazione intracomunitaria, quindi emetterà la fattura come ad un qualsiasi cliente italiano (con eventuale imposta di bollo per fatture che superano i 77,47 €). Pertanto non è nemmeno richiesta l’iscrizione al VIES, né l’invio del modello INTRA.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Salve ,
complimenti per la professionalità e la competenza. Pongo anche io una domanda, se posso, per avere un quadro chiaro su come un soggetto italiano in regime forfettario si deve comportare con IVA e fatture.
I casi sono questi:
1) Acquisto di beni da azienda Extra UE
2) Acquisto servizi da azienda Extra UE
3) Acquisto servizi da azienda comunitaria
4) Vendita di beni a soggetto privato Extra UE
5) Vendita di beni a soggetto privato comunitario
6) Vendita di beni a soggetto privato italiano
Come devo comportarmi con le fatture e l’IVA?
Le sono grato nel caso lei possa rispondere, altrimenti comunque di nuovo complimenti.
Grazie
Saluti
Buonasera Alessio,
Quasi tutte le casistiche sono sviscerate dall’articolo che ha commentato nonché in genere da questo articolo: https://www.dangelos.it/servizi/nuovo-regime-forfettario e da quest’altro: https://www.dangelos.it/apertura-della-partita-iva/.
Se desidera un quadro più organico e completo, le consiglio di fissare una consulenza specifica: https://www.dangelos.it/consulenza-commercialista-online/ visionando le mie disponibilità qui: https://www.dangelos.it/prenota-appuntamento/
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
salve, complimenti per la professionalità
sono un forfettario ed ho ricevuta una fattura da un fornitore sammarinese per l’erogazione di un software senza applicazione dell’iva. come mi devo comportare, devi integrare e versare l’iva??
Buonasera Danilo
Sì, è corretto, anche nel caso di prestatore sanmarinese dovrà integrare e versare l’IVA, come descritto nell’articolo. Non sono dovuti ulteriori adempimenti.
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Salve,
dall’inizio di quest’anno sono titolare di un’impresa individuale che fornisce servizi elettronici a clienti privati provenienti da tutto il mondo. Opero in regime forfetario, quindi verso il 5% di imposta sostitutiva per i clienti italiani e quelli residenti in paesi extra-europei; per i clienti residenti in paesi europei, verso l’IVA “classica” prevista nel paese di residenza del cliente, attraverso il MOSS. E’ giusto così o c’è la possibilità di versare il 5% di imposta sostituiva (e non l’IVA) anche nel caso dei clienti europei?
Grazie per l’attenzione e spero in una sua risposta.
Buonasera Graziano,
In questo caso, come peraltro chiarito dalla Risoluzione 75/E del 2015, è necessario utilizzare il MOSS o identificarsi direttamente in ogni Paese UE nel quale si effettuano vendite. Per cui le vendite verso clienti privati UE sconteranno l’IVA del paese del cliente, viceversa per clienti italiani le operazioni saranno in franchigia da IVA (aliquota 0%), mentre per clienti extra-UE andrà verificata caso per caso la necessità di identificarsi direttamente per liquidare l’IVA o aderire a sistemi simili al MOSS.
Ad esempio, prevedono imposte sulle vendite di prodotti digitali:
– Albania
– Australia
– Belorussia
– Islanda
– Giappone
– India
– Nuova Zelanda
– Norvegia
– Russia
– Arabia Saudita
– Serbia
– Sud Africa
– Corea del Sud
– Svizzera
– Taiwan
– Turchia
– Emirati Arabi Uniti
Altri paesi sono in procinto di adottare imposte sulle vendite di prodotti digitali, tra cui: Bangladesh, Canada, Cina, Israele, Malesia, Singapore, Tailandia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrein.
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Buongiorno Dott. D’Angelo,
la ringrazio per la veloce risposta, ma non mi è chiaro come devo comportarmi .
Attualmente se effettuo acquisti in italia ho sempre attuato 2 modalità(con fattura per export con iva esposta) :
– importo inferiore a 300chf , faccio timbrare la fattura in dogana e poi recupero il 22% di iva o dal negozio dove ho effettuato gli acquisti o da un’agenzia affiliata (tipo global blue).
– importo superiore a 300chf, faccio timbrare la fattura in dogana e pago l’iva svizzera 7.7% , dopo di che recupero il 22% di iva italiana con le modalità sopra citate.
in questo caso, come dovre comportarmi con la fattura senza iva esposta e con la dicitura “non soggetta” ? il venditore dovrebbe rimborsarmi lo stesso l’îva? ci sono indicazioni che dovrei comunicargli da mettere in fattura?
Grazie 1000!
Distinti Saluti
Marco
Buongiorno Dott. D’Angelo,
sono un cittadino italiano residente in svizzera , ho intenzione di di acquistare della merce in italia (cerchi auto) .
Il negozio presso il quale mi sono rivolto mi comunica che essendo in regime forfettario , non esporrà l’iva in fattura , per cui dice che non potro’ recuperare l’iva(22%-7.7%) facendola timbrare in dogana come ho sempre fatto per tutti gli altri acquisti. E’ corretto quanto mi ha comunicato ? o ci sono altre possibilità per riuscire a recuperare la differenza iva?
Distinti Saluti
Marco
Buongiorno Marco,
No, le hanno comunicato un’informazione errata. L’operazione in questione effettuata dal forfettario è in ogni caso una cessione all’esportazione, non imponibile in Italia ex articolo 8 comma 1 del D.P.R. 633/1972, per cui all’atto dell’importazione in Svizzera sconterà normalmente eventuali dazi e l’IVA elvetica dovuta.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Buonasera Dott. D’Angelo,
sono un contribuente forfettario e mi avvalgo di un pos che mi fattura ( da ottobre 2017 ) le commissioni dal regno Unito indicandomi che essendo un servizio finanziario le operazioni sono esenti da Iva. Le premetto che non sono iscritto al Vies mi chiedevo come di devo comportare in questo caso specifico ?
Grazie per il tempo che vorrà dedicarmi.
Carlo
Buonasera Carlo,
Si tratta di un’eccezione alla regola generale: per le commissioni del POS, trattandosi di servizi finanziari esenti da IVA ex articolo 10 D.P.R. 633/1972, non è necessario procedere ad alcuna integrazione dell’IVA né all’invio dell’elenco INTRA a cadenza trimestrale, poiché tale operazioni non rientrano nell’ambito delle operazioni intracomunitarie.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Gentile Dott. D’Angelo,
Dal prossimo giugno lavorerò come dipendente Full Time come impiegato commerciale. Tuttavia vorrei mantenere il mio secondo lavoro come traduttore per un’azienda tedesca per una somma di circa 600€ al mese. La mia domanda è la seguente: posso applicare il regime forfettario o super il limite annuo di introiti da seconda attività? In caso lo potessi fare come devo comportarmi con la stesura della fattura? Mi riferisco in particolare al reverse charge perché non sono sicuro se questo valga in questo caso.
Grazie della sua risposta è buona serata
Filippo
Buongiorno Filippo,
Se il reddito lordo dell’attività di lavoro dipendente non supera i 30.000 € annui, può tranquillamente aprire/mantenere la partita IVA in regime forfettario. Con tale attività secondaria potrà fatturare ed incassare compensi fino a 30.000 € annui.
La fattura andrà emessa nei confronti del soggetto tedesco con l’annotazione “inversione contabile – reverse charge”, sempre che il soggetto tedesco sia dotato di partita IVA (e iscritto al VIES).
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Buongiorno dottore, sto compilando la mia prima fattura estera, precisamente ad una società svizzera riguardante un servizio da me prestato (valore <200 euro )
La confusione riguarda l'applicazione o meno del " reverse charge " in quanto secondo la circolare 14/E/2015 punto 7 i forfettari non dovrebbero esserne soggetti ed emettere la fattura uguale a quella italiana ( iva 0 e INPS 4%)
Ma su molti forum e siti dicono l'opposto. Riuscirebbe a darmi una risposta su questo ? E se devo applicarlo consiste nel far pagare l'IVA Svizzera ( 8%) sulla fattura da parte sua ? Grazie mille, sono parecchio confuso!
Buongiorno Federico,
Se si tratta di servizio generico (che non ricade in alcuna delle eccezioni previste dalla normativa), come può chiaramente leggere nell’articolo e nella normativa sul regime forfettario, trattandosi di soggetto extra-UE (la Svizzera non è uno stato comunitario), la fattura va emessa con dicitura “operazione non soggetta” ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972.
Viceversa ove la fattura fosse emessa a soggetto comunitario, andrebbe emessa con dicitura “inversione contabile” / “reverse charge”.
La circolare cui fa erroneamente riferimento, riguarda esclusivamente la fattispecie di reverse charge interno/nazionale (in cui sia il fornitore che il cliente sono soggetti con partita IVA italiana) per alcune specifiche tipologie di operazioni “interne” (prestazioni nell’edilizia, cessioni di PC portatili telefoni e CPU destinati alla rivendita, etc…). In tal caso, come ho già scritto in almeno un commento, la fattura del forfettario va emessa con la classica dicitura “operazione in franchigia da IVA”.
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Complimenti per il lavoro che svolgete online.
Sto per aprire una partita iva con regime forfettario.
Acquisterò beni dalla Cina e li rivenderò in Italia tramite ecommerce (quindi commercio elettronico)
– Se acquisto beni di importo totale di 9999 euro nel corso di 2 anni posso chiedere l’esenzione del versamento IVA?
– devo iscrivermi al VIES?
– come mi devo comportare con le commissioni Paypal ed Ebay? Devo calcolare come importo “utile ai fini del limite dei 50000 euro” quello pagato dal cliente oppure quello che mi arriva in tasca a me? (Esempio: vendita bene 10 euro – 1 euro commissione ebay – 1 euro commissione Paypal) devo considerare come ricavo i 10 euro oppure 8 euro?
– le spese di spedizione che chiedo ai clienti che acquistano fanno parte dei ricavi?
Grazie mille
Grazie
Buongiorno Claudio,
Per quanto riguarda gli acquisti dalla Cina, trattasi di importazione da paese extra-UE, pertanto l’IVA e i dazi sono saldati all’atto dell’importazione in dogana. Nessuna esenzione né necessità, in questo caso, di iscriversi al VIES.
Per quanto riguarda i corrispettivi incassati dal cliente, deve considerarsi l’importo al lordo delle commissioni di incasso/vendita di Paypal ed Ebay, ovvero quello che paga il cliente (10 €) e non quello che riceve lei decurtato delle commissioni (8 €). Le spese di spedizione addebitate al cliente fanno parte dei ricavi/corrispettivi.
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Un contribuente in regime forfettario agente di commercio deve iniziare una collaborazione con azienda spagnola: sulla base di un mandato deve proporre in Italia la vendita dei prodotti dell’azienda spagnola. Per l’emissione della fattura relativa a provvigioni come deve comportarsi?
1) iscrizione VIES
2) emettere fattura relativa a provvigioni con dicitura inversione contabile
3) non integrare e versare alcuna iva in quanto sarà eventualmente assolta dalla ditta committente
4) procedere a inviare elenco intrastat prestazione di servizi resi
E’ corretta come procedura?
Buonasera Max,
Sì, la procedura è corretta.
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grazie mille
Buongiorno e complimenti per l’ottimo blog.
Sono titolare di una partita iva in regime forfettario e da quest’anno (2018) sto prestando servizi ad un’azienda svedese regolarmente iscritta al VIES e titolare anche di PIVA italiana da soggetto non residente.
Volevo sapere se posso fatturare direttamente alla PIVA italiana o se necessario fatturare alla PIVA svedese e se in quest’ultimo caso anche per il 2018 e’ richiesta da parte mia iscrizione al VIES e emissione degli elenchi INTRASTAT trimestrali.
Grazie in anticipo
Buonasera Tito,
Se i servizi sono prestati nei confronti della stabile organizzazione italiana può essere emessa fattura nazionale (senza inversione contabile né necessità di VIES), viceversa se il soggetto svedese ha unicamente una rappresentanza fiscale o l’identificazione diretta ai fini IVA in Italia (evidenziato da numerazione finale 999x della partita IVA) e/o il servizio è prestato nei confronti della società in Svezia, la fattura andrà emessa verso la partita IVA svedese (con inversione contabile, iscrizione al VIES e presentazione di INTRA trimestrale).
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Buonasera, sfortunatamente ho provveduto ad acquistare un pos mobile da una società estera ad ottobre e sono entrato in un groviglio che ancora non ha avuto fine. Inizialmente mi è stata inviata una fattura forse corretta come importi con aggiunta dell’IVA ed essendo io nel regime di vantaggio credo che tutto fosse corretto visto che non supero la soglia di 10000 euro.
Il problema è che mancava il mio numero di partita IVA il che rendeva la fattura non corretta. Ho fatto presente che mi correggessero la fattura con l’inserimento della stessa e mi hanno fatto nota di credito e una nuova fattura senza IVA e con indicazione del reverse charge. Ho fatto di nuovo presente che sono esonerato e che devono comportarsi come se fossi un utente privato ai fini IVA. Mi hanno risposto che essendo iscritto al Vies il loro sistema emette la fattura in automatico senza iva e con reverse charge. Ora mi domando se insistono cosa posso fare? Devo fare il versamento IVA anche se esonerato? E poi devo anche fare il modello intra o cos’altro? O posso non fare niente magari stampandomi le mail in cui gli informavo che sono eccezione alla regola come previsto da normativa? Grazie in anticipo per la gentile risposta.
Buonasera Enry,
Se la fattura è emessa con inversione contabile e non vi è modo di ottenere una variazione (penso a causa di registrazioni contabili già effettuate) suggerisco di integrare la fattura e versare l’IVA, nonché di inviare l’elenco INTRA per l’acquisto effettuato.
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Articolo molto interessante. Ho un ecommerce in regime forfettario, per il momento quando acquisto dall’estero applico il reverse charge e sono apposto con l’iva. Non capisco però il meccanismo per smartphone e notebook, devo per forza applicare il reverse anche se acquisto da un distributore italiano, se acquistassi già con l’iva, non cambierebbe nulla per l’erario o mi sbaglio? (cioè il fornitore mi fornisce materiali con prezzi con iva e io rivendo con fattura forfettaria)
grazie
Filippo
Buonasera Filippo,
Il meccanismo del reverse charge si applica anche a operazioni nazionali che riguardano, tra le altre, cessioni di telefoni cellulari e laptop destinati alla rivendita , pertanto anche in questo caso è necessario integrare e versare l’IVA risultante.
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Articolo molto interessante, avrei però una domanda.
Ho appena aperto partita iva a regime forfettario e mi ritrovo subito a dover fare una fattura ad una cooperativa di San Marino per dei servizi di grafica (logo, brochure, ecc). Si tratta di uno stato extracomunitario e dai commenti precedenti mi pare di aver capito di dover inserire la dicitura “operazione non soggetta”, volevo però capire se trattandosi di una cooperativa potesse cambiare qualcosa, inoltre è necessario apporre la marca da bollo?
E nei casi in cui sia necessario farlo, va addebitata al cliente in qualche modo? Od è a mio carico?
Buonasera Roberta,
La risposta è affermativa se dal punto di vista soggettivo il cliente (committente) è un soggetto passivo IVA (ossia è un soggetto economico e nel caso di San Marino ha un proprio C.O.E. – Codice Operatore Economico) e se dal punto di vista oggettivo si tratta di servizi generici resi al soggetto sanmarinese.
E’ inoltre necessario apporre la marca da bollo, come ho avuto modo di spegare qui, trattandosi di operazione non soggetta ad IVA.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Buongiorno Dottore,
se io sono nel regime forfettario e compro da un fornitore dell’Unione Europea, secondo il regime forfettario devo pagare la fattura del mio fornitore pagando anche l’IVA del suo paese come consumatore finale, quindi non avrei degli obblighi nei confronti del mio stato, quindi a cosa si andrebbe in contro se si chiede al fornitore di inviarmi una fattura senza IVA come normalmente si aspetterebbe lui seguendo le direttive europee per cui ogni compratore paga l’IVA nel proprio paese?
Grazie mille in anticipo.
Buonasera Alessandro,
Come ho scritto nell’articolo, è possibile fruire sia dell’agevolazione prevista per il regime forfettario fino a 10.000 € di acquisti, che optare volontariamente per il regime ordinario in materia di acquisti intracomunitari per cui l’IVA andrà integrata e versata in Italia e andrà inviato l’elenco riepilogativo INTRA periodico.
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Salve Dottore,
un’azienda UE mi ha chiesto delle macchine da comprare, la cosa su cui ho dei dubbi però è che mi hanno chiesto di spedirle ai loro clienti che sono qui in Italia (a cui effettueranno contratto di noleggio a lungo termine). In questo caso devo addebitargli l’IVA giusto essendo che la merce non esce dall’Italia ?
Un’ultima cosa, essendo che una di queste macchine la dovrei avere anche io a noleggio, loro poi dovrebbero emettermi Fattura per noleggio macchina esente iva trattandosi di un servizio ?
Grazie
Angelo
Buongiorno Angelo,
Cosa intende con il termine “macchine”? Autoveicoli o altro (impianti industriali, macchine da lavoro agricole, etc…)?
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Salve,
si tratta di macchine da intrattenimento da Bar (Flipper e Simualtori… tipo,…).
Grazie
Angelo
Non vedo la risposta.
DIcevo trattasi di macchine tipo Flipper, Simulatori, da sala giochi.
Grazie
Angelo
Vorrei rimanere aggiornato sulle circolari di Studio.
Ho provveduto ad inserire l’e-mail nel nostro indirizzario.
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Buongiorno,
vorrei chiederle un chiarimento se possibile.
Mettiamo il caso di una prestazione di servizio generico resa da un prestatore italiano in regime forfettario ad un cliente soggetto passivo IVA comunitario (almeno credo, trattandosi di amministrazione locale tipo Regione hanno un numero IVA ma non so se valgono le stesse regole che per le imprese private).
Il prestatore italiano emette una fattura non soggetta ad IVA con la dicitura obbligatoria “reverse charge”.
La domanda è la seguente : il cliente sarà obbligato a pagare comunque l’IVA nel suo paese secondo le regole lì vigenti, oppure non essendo il prestatore soggetto ad IVA (ma in Italia) il cliente non dovrà pagare la stessa nemmeno nel suo paese?
La ringrazio in anticipo per la sua grande disponibilità
ps.: copia del messaggio scritto erroneamente in risposta ad un altro messaggio
Buongiorno Alessandro,
Se il cliente non è un soggetto passivo IVA secondo la normativa (comunitaria e italiana), andrà trattato come un cliente privato (per cui nella generalità dei casi fattura con dicitura per il regime forfettario).
Unica eccezione sono gli enti (associativi, pubblici, etc…) che svolgono sia attività commerciale che istituzionale. In questo caso gli enti non commerciali non sono soggetti passivi d’imposta se operano nell’esercizio delle attività istituzionali mentre lo sono quando operano nell’esercizio di attività commerciali (o agricole) eventualmente esercitate in via secondaria (art.4, comma 4, del D.P.R 633 del 1972). Il comma 5 dello stesso articolo presume che siano commerciali alcune specifiche attività.
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Buongiorno Dott.D’angelo,
ho un dubbio in merito ad una fattura ricevuta da un fornitore svizzero relativamente alla prestazione di servizi di formazione.
E’ corretto procedere con l’autofattura (visto che trattasi di servizio extra-ue?); oppure rientra nella non imponibilità art.9?
La ringrazio moltissimo.
Saluti.
Buonasera Filomena,
Un servizio di formazione in genere rientra nella sfera dei servizi generici (B2B) ex articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, per cui nel caso del regime forfettario andrà integrata e versata l’IVA, mentre in regime ordinario, oltre a emettere autofattura, si applicherà il meccanismo dell’inversione contabile.
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Buonasera Dottore,
non riesco a capire come ci si debba comportare quando si fanno acquisti (beni digitali online: programmi ecc.) su siti di società Extra UE.
Ad esempio, ho visto che se inserissi il mio numero di p.iva (regime forfettario) durante il processo di pagamento non mi farebbero pagare l’IVA e mi rilascerebbero una loro fattura (invoice).
Cosa dovrei fare dopo?
– versare o meno l’IVA?
– niente modello INTRASTAT, da quello che ho letto.
Grazie mille
Buongiorno Jenny,
In questo caso, richiedendo l’emissione di fattura con la propria partita IVA, sarà poi necessario integrare l’IVA in fattura e versarla entro il 16 del mese successivo all’operazione.
Se il venditore è un soggetto extra-UE (identificato da una partita IVA che inizia per EU) non andrà inviato elenco riepilogativo Intrastat, viceversa se il venditore è un soggetto UE, andrà inviato l’Intrastat.
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Grazie della risposta Dr D’angelo,
alla fine dovrò capire se mi converrà fare acquisti Extracomunitari (eventuali licenze software, servizi hosting con cadenza mensile ecc. ) da privato, pagando subito l’iva (anche se ho notato che qualche sito Extra UE, ad esempio USA, non la ricarica nonostante io acceda dalla UE), o da ditta individuale.
L’acquisto da privato sembra assolutamente meno “cervellotico”. :))
Comunque, grazie ancora. Non mancherò di farla conoscere ad amici intenzionati ad avviare nuove attività.
Buongiorno Egregio Dottore,
visto e considerato che qui si parla di attività sotto regime forfettario, ricollegandomi al discorso qui sopra, avrei una domanda da porle:
– potrebbe essere più “pratico” acquistare prodotti digitali e/o servizi, ad esempio un pacchetto hosting ecc., da società extacomunitarie, ma da privati, quindi senza richiedere fatturazione (invoice)?
La ringrazio, saluti
Buongiorno Andrea,
Premesso che chi acquista beni o servizi per la propria attività è tenuto a richiedere l’emissione di fattura intestata alla propria partita IVA … l’acquisto di prodotti digitali e/o servizi esteri dal punto di vista della gestione contabile e fiscale è sicuramente più semplice in qualità di privato (adempimenti nulli).
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Salve Dottore,
Vorrei aprire partita IVA e operare con il regime forfettario 2017 per prestare servizi a carattere intellettuale (elaborazione di studi e stesura di documenti progettuali, etc.). Prevedo che i miei clienti saranno o società italiane e estere UE/extraUE o organizzazioni internazionali (tipo agenzie ONU). Nei vari casi mi sono piu’ o meno chiare le regole IVA e fatturazione, ma vorrei capire come meglio strutturare i contratti in modo che i rimborsi per le spese per viaggi non mi incidano sul limite dei ricavi di 30 000 euro.
1) Se ad esempio il cliente riconoscesse una diaria fissa giornaliera per i viaggi legati all’esecuzione della prestazione, la fattura della diaria sarà computata nella formazione dei ricavi, indipendentemente dalle spese che io ho sostenuto?
2) Potrei in alternativa strutturare un contratto, quando possibile, facendo inserire la dicitura che il cliente riconosce le spese di viaggio sostenute dal prestatore come fatte “in nome e per conto del cliente” e in tal modo non computabili nella determinazione dei ricavi?
Grazie mille per il suo consiglio e complimenti per la qualità del forum commenti!
Alessandro
Buongiorno Alessandro,
Secondo la normativa attualmente vigente, i rimborsi spese, sia forfettari che a a pié di lista, fanno parte dei compensi incassati che formano la base imponibile per l’imposta sui redditi, pertanto andranno regolarmente fatturati e riportati tra i compensi incassati in dichiarazione, nonché rientrano nel limite annuale di ricavi/compensi per il regime forfettario.
Non è possibile classificare le spese come escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972 in quanto i classici rimborsi spese viaggio-vitto-alloggio non rientrano tra le “spese anticipate in nome e per conto”. Tali spese devono essere anticipate sia per conto del cliente (deve essere una spesa legata al cliente), che in suo nome (i documenti vanno intestati a nome del cliente), e i rimborsi spese non hanno queste peculiari caratteristiche,
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Buongiorno Dottore,
si sa qualcosa in più riguardo ai limiti alle esportazioni per i regimi forfettari? Sono passati più di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Grazie e complimenti per l’ottimo servizio di supporto che offre sul suo sito.
Buongiorno Marco,
Purtroppo il decreto ministeriale non è ancora stato emanato.
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Buongiorno Dottore,
la mia ragazza ha una partita IVA con regime forfettario in Italia e una partita IVA in Israele (è israeliana)
i redditi della partita IVA Israeliana verranno tassati in Italia se ho capito bene, la domanda è se questi faranno cumulo con i redditi prodotti in Italia e se questo può comportare l’uscita dal regime forfettario.
Grazie
Buonasera Francesco,
Presumo che avendo optato per il forfettario sia residente in Italia, per cui effettivamente in generale dovrà dichiarare tutti i redditi prodotti in tutto il Mondo in Italia (cosiddetto principio della worldwide taxation), potendo però riportare in dichiarazione dei redditi come credito le imposte pagate all’estero.
In ogni caso, a seconda della tipologia di attività svolta in Israele, andrà verificato il trattamento del relativo reddito secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Israele.
La partita IVA estera non comporta la fuoriuscita dal regime forfettario se tutti gli altri requisiti sono rispettati.
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Buongiorno, sono titolare di una partita Iva a regime forfettario residente in Italia. Ora dovrei emettere una fattura ad una Società con sede in Inghilterra per le mie prestazioni di grafico editoriale che le ho reso. Come devo comportarmi? E’ vero che questa società dovrà poi pagare lei il 22% di Iva sulla mia fattura? Anche se io chiaramente non posso inserirla?
Buongiorno Andrea,
Come descritto nell’articolo, per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche ex articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972 erogate a soggetti passivi IVA (dotati di numero di partita IVA), la fattura dovrà riportare la dicitura “inversione contabile”. La società applicherà poi il meccanismo di inversione contabile (annotando la fattura, integrata della VAT britannica al 20%, sia sul registro delle vendite che su quello degli acquisti). In regime ordinario IVA britannico non dovrà versare alcunché poiché si tratta di un meccanismo puramente contabile per rilevare l’IVA/VAT.
Viceversa se la società cliente fosse una cosidetta “LTD No VAT” (priva di partita IVA), allora la prestazione andrebbe fatturata come una normale operazione nazionale effettuata da un soggetto in regime forfettario.
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Buongiorno,
domanda delle domande (purtroppo la chiarezza normativa in Italia è tutto tranne che limpida)
Io sono un “vecchio minimo”, in sostanza il regime a forfettario al 5% come volume d’affari a 30000 €. nel corso di fine 2016 è stato rimosso l’obbligo di comunicazione intrastat mentre sembrerebbe che con un emendamento del 2017 sia stato rinserito, come mi devo comportare? ho una fattura di fine Gennaio 2017, devo redigere il modello trimestrale intrastat.
Grazie in anticipo e buon lavoro.
Alessandro
Buonasera Alessandro,
Confermo la necessità di presentare gli elenchi INTRA almeno fino al 4° trimestre 2017, come da prospetto riassuntivo che ho pubblicato qui: .
Non appena possibile sarà aggiornato anche questo articolo.
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Gentile Dott. D’Angelo,
il mio compagno, che è in regime forfettario, ha acquistato un macchinario per la sua professione (personal trainer) per un importo inferiore a 10.000 euro. Si tratta in particolare di una operazione triangolare comunitaria: l’azienda titolare del marchio è in Germania, l’artigiano che costruisce il macchinario in Ungheria, e il mio compagno in Italia. Per questa operazione poteva comportarsi come un consumatore finale: in fattura veniva addebitata la tassa tedesca ma non era compreso il trasporto. L’organizzazione del trasporto in tal modo sarebbe stata molto complicata ed eccessivamente onerosa, così il mio compagno ha preferito acquistare secondo le procedure ordinarie ossia versando l’iva in Italia. Di fatto, ci è stata girata la fattura via mail al momento dell’ordine il 28 novembre 2016 allo scopo di quantificare il dovuto ma il bonifico è stato effettuato di comune accordo il 2 marzo 2017. Ad oggi, data di arrivo del macchinario, alla richiesta della fattura ci è stata riproposta quella in data 28 novembre 2016. Avremmo dovuto versare l’iva entro il 16 dicembre 2016?
Grazie mille in anticipo!
Buonasera Gabriella,
Dal 2013, il criterio per l’individuazione del momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari è il seguente:
l’acquisto intracomunitario si considera effettuato alla data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza (art. 39, co. 1, D.L. 331/1993)
se anteriormente alla consegna o spedizione, viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato
Per cui sarebbe più prudente considerare come data dell’operazione novembre 2016, e di conseguenza versare la relativa IVA con riferimento al mese di novembre 2016, sempre che i due documenti ricevuti non siano fatture proforma prive di qualsiasi valore.
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Grazie mille dott. D’Angelo per essere sempre così disponibile! La seguo sempre con molto interesse!
Gentile dottore,
versando l’iva con riferimento al mese di novembre 2016 con ravvedimento operoso, dovremmo effettuare anche l’Intra e la comunicazione iva 2016 in ritardo? Questo comportamento da contribuente in regime ordinario in relazione a questa singola operazione comunitaria può essere interpretato come un comportamento concludente anche in relazione alle fatture emesse, che intanto sono state emesse da minimo (nel 2016) e da forfettario (nel 2017)quindi senza rivalsa dell’iva?
Grazie
Buonasera dottore, la contatto per una questione doganale.
Ho effettuato un acquisto su ebay per del materiale (cassette di backup) da un venditore statiunitense. Il fornitore mi ha emesso regolare fattura ma ho problemi nel reperire la bolla doganale in quanto pare la spedizione è transitata in inghilterra e li è stata sdoganata e poi spedita qui in italia. Ho provato a sentire le varie parti, sia la gls che mi ha effettivamente consegnato il pacco, sia la b2c europe che ha effettuato la spedizione uk-italia ma tutti mi dicono di richiedere copia della bolla doganale al mio fornitore USA?????? cosa che credo poco probabile che il fornitore USA abbia copia della bolla doganale uk quindi come faccio a mettermi in regola dal punto di vista fiscale? devo presentarmi in dogana e chiedere lo sdoganamento a posteriori della merce?
grazie mille
Buongiorno Sergio,
Le informazioni non sono sufficienti per rispondere. In ogni caso se lo sdoganamento in Regno Unito è avvenuto tramite spedizioniere dovrebbe ricevere dallo stesso almeno una fattura relativamente ai dazi e IVA anticipati dallo stesso. Il fornitore USA può fornirle solamente una fattura commerciale ma non la bolla doganale. In definitiva dovrebbe ritrovarsi con tre documenti:
– fattura del fornitore vistata dalla dogana
– bolla doganale
– fattura dello spedizioniere
Ma visti i passaggi che ha descritto, potrebbe trattarsi di un’importazione triangolare per tramite di un terzo soggetto del Regno Unito? In tal caso se il bene è stato correttamente sdoganato dovrebbe ricevere una fattura intracomunitaria dal soggetto del Regno Unito.
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Buongiorno Tiziano!
Complimenti per l’articolo.
Ho intenzione di aprire p iva forfetaria ma ho un paio di domande : la mia attività è svolta attraverso un sito internet (Upwork) gestito da una società americana che fa da tramite tra me ed i clienti stranieri che beneficiano dei miei lavori grafici.
Perciò io verrò pagata dalla società americana che fa da tramite e non dai diretti usufruitori del lavoro quindi fatturerò alla società americana. Poichè parliamo di cifre mensili piccole pensavo di optare per il regime contabile forfettario (legge 190/2014).
Avrei però bisogno di aiuto per inquadrare l’attività. Il tipo di servizi svolto rientrano nei servizi generici art. 7 ter DPR 633/72?
Posso in qualità di forfettario fatturare solo alla ditta americana?
Ringrazio anticipatamente e resto in attesa di vs. gradito riscontro in merito.
Cordialità
Buongiorno Marta,
Anche nel regime forfettario è certamente possibile prestare servizi nei confronti di clienti esteri (UE o Extra-UE). Il trattamento dei servizi resi è quello descritto nell’articolo: trattandosi di servizi generici andrà emessa fattura Fuori Campo IVA ex art. 7-ter con dicitura “Operazione Non Soggetta” (nel caso di cliente Extra UE) o “Inversione Contabile” (nel caso di cliente UE).
In verità (come specificato in alcune pagine del sito Upwork) la fattura non va emessa nei confronti di Upwork (che è solamente un fornitore di servizi ed intermediario nel pagamento) bensì nei confronti del cliente effettivo.
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Gentile Dottore, svolgo un’attività di consulenza e sono nel Regime Forfettario.
Devo fatturare ad un cliente svizzero, quale dicitura devo mettere in fattura?Quella normale del Regime Forfettario oppure l’Art. 7 ter. ?
Grazie
Buona sera Dottore, a parte i complimenti per le risposte esaurienti, Le volevo fare una domanda:ho un amico del Bangladesh che ha aperto una partita iva con il regime forfettario come commercio all’ingrosso di abbigliamento. In pratica acquisterà dal Bangladesh e rivenderà qui in Italia.
Gentilmente, Le volevo chiedere 2 informazioni:
1)essendo il Bangladesh un paese extraeuropeo, presuppongo che nel momento in cui arriverà la fattura dovrà entro il trimestre versare il 22% a titolo di Iva giusto?
2)deve fare il reverse charge?Essendo nel forfettario e non avendo registri i.v.a. mi verrebbe da rispondere di no, ma solo fare integrazione sula fattura d’acquisto dell’IVA giusto?
Ci sono altri obblighi?Intrastat non dovrebbe farlo giusto?
La ringrazio e Le porgo cordiali saluti
Stefno
Buongiorno Stefano,
1. No, l’importatore (di beni/merce) versa dazi doganali (se dovuti) e IVA (secondo l’aliquota del bene/merce) direttamente allo spedizioniere o presso la Dogana in sede di sdoganamento.
2. No, la procedura è quella appena descritta. Il reverse charge riguarda gli acquisti intracomunitari (di beni), oltre soglia di 10.000€ o per opzione, e in generale tutti i servizi ricevuti dall’estero.
Non vi sono altri obblighi oltre al pagamento di dazi e IVA alla Dogana.
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Gent.mo Dottore buongiorno , vorrei porle una domanda, vorrei aprire un B&b in regime forfettario , appongiandomi a siti come booking.com ,etc, posso farlo? come mi devo regolare con la fatturazione e con le diciture, grazie anticipatamente
Buongiorno Massimo,
È certamente possibile avvalersi di servizi di intermediazione come Booking.com anche nel regime forfettario. Sarà l’intermediario a emettere fattura per le commissioni applicate, per cui andrà integrata e versata la relativa IVA oltre che (almeno per il 2017) inviato l’elenco riepilogativo INTRA a cadenza trimestrale.
Per quanto riguarda i pernottamenti, trattandosi di servizi di alloggio erogati in Italia, indipendentemente dal cliente potrà emettere una normale ricevuta fiscale o una fattura per chi la richiedesse.
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Salve,
sono nel regime forfettario al 15% come operatore video.
Devo emettere una fattura ad una società Svedese per un lavoro eseguito in Francia.
Come faccio?
Grazie
Buongiorno Max,
Trattandosi di servizi generici, e posto che sei iscritto al VIES, va emessa una fattura nei confronti del soggetto svedese (anch’esso presumibilmente iscritto al VIES), con dicitura “inversione contabile” / “reverse charge”. Andrà poi presentato l’elenco riepilogativo INTRA a cadenza trimestrale.
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Buonasera
ho aperto a dicembre 2016 negozio di profumi/tè adottando il regime forfettario.
Ho acquistato dalla Germania alcuni tipologie di tè e mi sono fatto emettere fattura da fornitore non come privato ma come p.iva italiana per € 1000
Adesso il dubbio è : 1) devo integrare la fattura con iva e versarla ?
2) l’aliquota per il tè è al 4%?
3) il modello Intra lo devo fare?ovviamente in ritardo
Grazie per l’aiuto
Buongiorno Giacomo,
Come scritto nella risposta al commento precedente di Marco Ruscitti, l’emissione di fattura con IVA del paese del fornitore per acquisti di merci sotto i 10.000€ andava richiesta preventivamente al fornitore (il fornitore non è in grado di sapere quale regime applica!), per cui, salvo che il fornitore sia disponibile a variare la fattura (se è passato troppo tempo sicuramente non sarà possibile), sarà necessario integrare e versare l’IVA sulle fatture di acquisto intracomunitarie (per il té indicativamente è il 10%, salvo particolarità) nonché presentare (almeno fino a fine 2017) l’elenco riepilogativo INTRA acquisti.
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Egregio Dottore grazie delle sue risposte sempre esaustive dei dubbi che le vengono posti.
Se posso, non ho ben capito, in relazione alla risposta precedente comunicata alla Signora MALLEMI, se il versamento dell’IVA da un soggetto in Italia in regime forfettario che acquista da un grossista INTRACOMUNITARIO è legato all’iscrizione o meno al VIES. Per come leggo sopra, Sì.
io sono in regime forfettario dal 2016, ed ho chiesto l’iscrizione al VIES perché pensavo fosse OBBLIGATORIA per effettuare gli acquisti INTRACOMUNITARI. M non ho superato i famosi 10000€….e ora dovrei comunque versare l’IVA solo perché iscritto al VIES o no?
i miei fornitori scrivono questa dicitura: VAT must be payd by customer based on INTRA-EU supply art. 28 c part A6 EC-Directive;
ed un altro questo: VAT is not calculated in accordance with paragraph 41. 1 of the Law on VAT on supplies of goods in the EU.
in base a ciò, devo o no versare l’IVA non pagata ai fornitori?
Grazie del tempo che vorrà dedicare al mio quesito.
Marco RUSCITTI
Buongiorno Marco,
L’emissione di fattura con IVA del paese del fornitore per acquisti di merci sotto i 10.000€ andava richiesta preventivamente al fornitore (il fornitore non è in grado di sapere quale regime applica!), per cui, salvo che il fornitore sia disponibile a variare la fattura (se è passato troppo tempo sicuramente non sarà possibile), sarà necessario integrare e versare l’IVA sulle fatture di acquisto intracomunitarie nonché presentare (almeno fino a fine 2017) l’elenco riepilogativo INTRA acquisti.
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Gent.mo Dottore, trovo le sue risposte precise e pertinenti! veramente ottimo blog.
Mi chiedevo, in merito ad un soggetto in regime forfetario che acquista da un grossista Tedesco le merci che rivende, ha ricevuto ad oggi fatture sempre senza iva.
Il grossista ha richiesto OBBLIGATORIAMENTE l’iscrizione al VIES e quindi tratta il mio cliente come soggetto iva, pur essendo in regime forfait. Quindi, pur avendo effettuato acquisti inferiori ai 10.000 euro, mi sono sentita in dovere di applicare il reverse charge, con relative integrazione e versamento dell’iva in f24 mensilmente. A questo punto, il soggetto, ha obbligo di presentare dichiarazione iva?? Grazie anticipate. Simona
Buonasera Simona,
La ringrazio per l’apprezzamento.
Nel caso descritto si è in sostanza optato per applicare la normativa ordinaria, quindi correttamente, non avendo applicato il fornitore IVA tedesca in fattura, è necessario integrare e versare l’IVA in Italia (e dal 2017 non presenta più INTRA acquisti).
Anche in presenza di versamenti di IVA dovuti ad integrazione di fatture in reverse charge, non va comunque presentata la dichiarazione IVA, in quanto il soggetto in regime forfettario è completamente esonerato.
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Buonasera, il mio caso è il seguente :
Soggetto italiano forfettario che fattura a ditta Statunitense (California) quindi extra ue, la fatturazione riguarda “Servizi effettuati per conto della ditta USA” su territorio italiano (Organizzazione spedizione merci che la ditta Usa acquista da ditte in Italia, seguire la logistica, eventuali reclami, etc etc)
Per questi servizi vengono emesse fatture.
Nel precedente regime dei minimi in cui stavo indicavo nelle fatture “operaz. non imponibile Iva ai sensi dell’art 27 commi 1 e 2, d.l. 98/2011”.
Ora leggendo tutti i quesiti e le risposte precedenti, avrei sbagliato perchè dovevo indicare “OPerazione non soggetta ex art 7 ter dpr 633/72”.
Ora che sono in regime forfettario, dovrei quindi indicare “Operazione non soggetta ex art 7 ter dpr 633/72” oppure la normale dicitura “Operaz sogg al regime fiscale forfettario art 1 commi da 54 a 89 lex 23/12/2014 n. 190.
Ribadisco che non è cessione di beni, ma sono servizi prestati alla ditta Usa
Grazie ancora per il chiarimento
Buonasera Simone,
Posto che in alcuni casi potrebbe trattarsi di operazioni ex articolo 9 del D.P.R. 633 del 1972 (cosiddetti “servizi internazionali” o connessi agli scambi internazionali, tra cui ad esempio i servizi legati a importazioni od esportazioni), per cui è prevista la non imponibilità nel caso di committente italiano, direi che, alla luce della Circolare 37/E del 2011, dato che il committente è extraeuropeo, l’operazione rientra comunque tra i servizi generici ex art. 7-ter del medesimo D.P.R., per cui l’operazione è da considerarsi Fuori Campo IVA e l’unica dicitura richiesta è “operazione non soggetta”.
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Buonasera Tiziano,
complimenti per il sito e la chiarezza espositiva.
Ho letto quasi tutti i commenti e penso di aver capito ma le chiedo una conferma sull’indicazione da inserire in fattura.
Ho un’impresa individuale in regime FORFETTARIO (codice attività è 62.01.00 produzione di software non connessi all’edizione.
La mia attività svolta è effettuata al 100% on line tramite web, nei confronti di:
Imprese extra Ue: Operazione non soggetta ex-art 7/ter
Privati extra Ue: Operazione non soggetta ex-art 7/ter
Imprese Ue: Operazione soggetta ad inversione contabile (reverse charge) ex art. 7/ter Dpr 633/72
Le diciture sono corrette?
Grazie mille
Buongiorno Irene,
Sì, queste sono le annotazioni da inserire in fattura (trattandosi di servizi generici, se non utilizza un e-commerce diretto per la vendita). Basterebbe anche “operazione non soggetta” o “inversione contabile”, mentre i riferimenti normativi sono facoltativi.
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Buongiorno, una semplice domanda: per la determinazione del reddito nel regime forfetario vale il principio di cassa o di competenza? Grazie
Buonasera Gregorio,
Vale sempre il principio di cassa, sia per i professionisti che per le imprese.
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Salve devo aprire partita IVA con regime forfettario , aderendo quindi alle normative per il 2017.
Sono una costumista e vendo principalmente abiti realizzati su misura operando sulla piattaforma di Etsy (che come ho già letto lei conosce bene a differenza della maggior parte dei professionisti che ho contattato a riguardo.)
Volevo sapere come comportarmi con le vendite per USA (quindi extra UE) e Per quelli appartenenti all’UE.
Da quel che ho capito è obbligatoria l’iscrizione al VIES in entrambi i casi.
Per quanto riguarda invece la comunicazione INTRA in quale dei due casi va effettuata?
Le marche da bollo da 2 € per gli importi superiori ai 77€ vanno applicate in entrambi i casi?
Devo inserire l’IVA in fattura?
Da quel che ho letto per le fatture per gli USA va messa la dicitura “operazione non imponibile”, per quelle intracomunitarie ?
La ringrazio in anticipo per la risposta e il tempo dedicatomi, trovare questo tipo di informazioni è diventata per me la ricerca del santo graal, dopo aver contattato tre commercialisti , due sedi dell’agenzia dell’entrate e CAF. È molto importante che ci siano professionisti seri e preparati come lei che forniscano anche risposte online .
Salve
ho una partita iva in regime forfetario NON iscritta al vies.Vendo online ebay/amazon sito ecc
Ho 2 domande
La prima come viene calcolato il totale degli incassi / compensi (che nel mio settore merceologico è 50.000 euro anno)?
Il totale delle spese + incassi?
Esempio
1000 euro di commercialista
3000 euro di affitti
1000 euro di bollette
10000 euro di acquisto beni
35000 euro di incassi
totale 50.000…è giusto?
Però mettiamo il caso che i 35000 euro erano tutti da paypal che “travasati” in conto corrente appunto sono
35.000 però sul conto ne sono passati il 4% in più circa diciamo 37.000 … x cui supero la soglia? o fa fede il netto ? a regola dovrei dichiararne 37.000
Seconda domanda….amazon ed ebay se la partita iva non è abilitata fanno fattura con iva…giusto?
Se non indispensabile è meglio NON essere nel vies in questi casi cosi non SPENDO x modelli INTRA
Grazie
Roberto
Buongiorno Roberto,
Il limite di 50.000 € per le attività di commercio è relativo ai ricavi ossia i corrispettivi incassati dalle vendite. Pertanto può tranquillamente incassare fino a 49.999 €
I costi pagati sono invece del tutto irrilevanti per determinare il limite di ricavi.
Il soggetto (anche in regime forfettario) che agisce come impresa deve richiedere l’emissione di fattura intestata alla propria partita IVA, perciò dovrebbe anche abilitarsi al VIES ove voglia porre in essere operazioni intracomunitarie di acquisto o vendita.
Detto questo, nella pratica sia Ebay che Amazon emettono fatture anche a soggetti qualificati come privati, addebitando l’IVA in fattura. In quest’ultimo caso non è necessario né integreare e versare l’IVA né inviare modelli INTRA trimestrali. Tuttavia segnalo che dal 1° trimestre 2017 non sarà più necessario inviare il modello INTRA per acquisti di beni o servizi ricevuti.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Buongiorno Tiziano,
Anche io sarei interessato a iniziare un’attività su Amazon tramite partita IVA.
Ho già provato una volta a vendere un prodotto come privato, e ho notato che le fatture relative alle commissioni di vendita sono emesse da Lussemburgo. In questo caso è necessario fare l’integrazione della partita IVA e il modello F24?
Buonasera Simone,
Indicando la propria partita IVA nel portale venditori di Amazon, Amazon Services Europe s. à r.l. emetterà fatture per le commissioni in inversione contabile, pertanto la relativa IVA andrà integrata e versata mediante modello F24 come descritto nell’articolo.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Buongiorno Dott. D’Angelo,
sempre in merito al nuovo regime forfettario, sarebbe corretto secondo lei averlo sia per me che per mia moglie? Mi spiego meglio, lavoriamo entrambi da casa allo stesso prodotto (vendita di video personalizzati ad aziende) e vendiamo agli stessi clienti, e vorremmo convertire le nostre due partite IVA (la sua dei minimi, la mia tradizionale, entrambe ditte individuali) in due regimi forfettari, per poter fatturare fino a 30.000 euro a testa. Sarebbe corretto o dovremmo procedere diversamente? PS: vendiamo sia in Italia che all’estero.
Grazie per i suoi preziosi consigli!
Buonasera Alessandro,
Posto che non si possono suddividere artificiosamente gli incassi di un’unica attività su due posizioni distinte (dove nei fatti è solo uno dei due titolari ad operare) per sfruttare i benefici dei regimi agevolati, se la ditta individuale in regime IRPEF ha i requisiti di accesso al regime forfettario può utilizzarlo (anzi, è il regime naturale, per cui lo utilizza salvo opzione per il regime IRPEF). Per la ditta in regime dei minimi può altresì essere effettuato il passaggio se vengono rispettati i requisiti di accesso.
Vanno comunque effettuate ulteriori valutazioni di convenienza per il fatto che nel passaggio da IRPEF a forfettario si perdono le detrazioni IRPEF (se quello fosse l’unico reddito), oppure sul fatto che nel regime forfettario i costi sono deducibili forfettariamente e non analiticamente, etc…
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
La ringrazio per la risposta.
Ma se io fatturassi solo a clienti esteri e mia moglie solo a clienti italiani? Magari con due siti web distinti, ognuno con indicata la sua partita IVA? Sarebbe secondo lei sempre un’unica attività?
Buonasera,
Se le attività vengono effettivamente svolte separatamente dalle due persone fisiche non ci sono problemi di sorta.
Le contestazioni potrebbero sorgere quando la “seconda” partita IVA è utilizzata dal titolare della “prima” partita IVA o viceversa per suddividere in modo artificioso i ricavi.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Certo, nel nostro caso lavoriamo a tempo pieno da casa, mia moglie si occupa di clienti italiani, ed io di clienti americani.
Possiamo a questo punto anche creare due siti web distinti, uno per lei ed uno per me. Possiamo anche togliere il marchio unico ed usarne due diversi. Ovviamente il prodotto è lo stesso (in due lingue diverse), però potrei venderle i diritti d’autore per l’Italia per giustificare la cosa.
Infine, mi sembra di capire che due partite IVA possono operare nello stesso locale, e non conta che siamo sposati.
C’è altro secondo lei che potrebbe essere contestato?
salve avrei da porle alcune domande: io ho una ditta individuale con p.iva iscritta al vies.
se io dovessi vendere dei beni acquistati extra ue (emirati arabi) a soggetti passivi extra ue (americani) l’operazione sarebbe esente da iva sia in entrata che in uscita??? i beni non transitano italia perchè trattasi di codici digitali (digital key).
se invece allo stesso modo dovrei acquistare da fornitori eu (che mi rilasciano fattura senza iva) dovrei in tal caso emettere (autofattura in reverse charge???) e poi rivendendo a soggetti passivi extra eu non dovrei applicare l’iva.Ma facendo in questo modo mi ritrovo a pagare l’iva senza poi possibilità di recuperarla??? sbaglio???? attendendo sue delucidazioni la ringrazio in anticipo
Buongiorno Daniele,
Non mi è del tutto chiaro se si tratti di beni fisici oppure piuttosto di beni digitali (che ai fini IVA sono considerati servizi), nonché se lei aderisca o meno al regime forfettario.
A seconda dei casi, pur trattandosi di operazioni triangolare, ci sono trattamenti diversi delle operazioni.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Gentilissimo,
vorrei sapere se mi può dare un chiarimento.
Sono libero professionista e mi occupo di traduzioni. Ho la P.iva dal 2004, e sono transitata attraverso diversi regimi fiscali fino ad arrivare al regime forfetario.
Fino ad ora ho sempre avuto clienti Italia, ma sto trattando due collaborazioni, una con uno studio negli USA, l’altra con uno studio che fattura in Irlanda, ma ha anche filiali in USA.
Come mi devo comportare?
Nel caso di fattura UE? IVA non imponibile ex dpr633/72
Nel caso di fattura extra UE? non imponibile ex art 7 dpr 633/72 + reverse charge + intra
Ho capito bene?
Mi farebbe un grandissimo favore se volesse darmi una risposta comprensibile ed esaustiva.
La ringrazio in anticipo e le auguro buona serata
Emanuela
Buongiorno Emanuela,
Nel caso di fattura a soggetto UE, emissione fattura con annotazione obbligatoria “inversione contabile” e/o “reverse charge”, seguita eventualmente dal riferimento normativo “ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972”, e invio dell’elenco riepilogativo INTRA a cadenza trimestrale.
Nel caso di fattura a soggetto extra-UE, emissione fattura con annotazione obbligatoria “operazione non soggetta”, seguita eventualmente dal riferimento normativo “ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972”.
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Buongiorno,
con riferimento alla sua risposta in questione, vorrei chiederle soltanto conferma che, nel regime forfettario, in caso di cessione di servizi a aziende sia UE che extra-UE non si applica IVA.
Grazie
Buongiorno Enrico,
Nel caso di prestazioni di servizi generiche verso aziende UE o extra-UE da parte di un prestatore in regime forfettario, confermo che non si applica IVA.
A seconda del soggetto UE o extra UE, varia però la dicitura obbligatoria (“inversione contabile” o “operazione non soggetta”).
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Salve, vorrei chiedere un informazione: Vendo software sulla piattaforma Envato ( themeforest.net ), in particolare temi WordPress e sono in regime dei minimi (5%) con iscrizione alla gestione separata…. L’azienda è questa:
Supplier for VAT purposes:
Envato Pty Ltd
PO Box 16122
Collins Street West
Victoria
8007
Australia
ABN 11 119 159 741
EU VAT Number: EU826409867
come devo comportarmi in questo caso ? Devo fare fattura normale come per un soggetto italiano oppure devo inserire qualche dicitura?
Grazie mille…
Buonasera Marco,
Envato è un soggetto Extra UE. Bisogna distinguere due diverse casistiche: vendite a soggetti UE (Italia compresa) e vendite a soggetti Extra-UE.
Come specificato in questa pagina, per quanto riguarda le vendite effettuate verso clienti residenti nell’Unione Europea, è Envato stessa ad occuparsi degli adempimenti IVA, in vigore dal 1° gennaio 2016, relativi alle vendite al cliente finale (soggetto IVA o privato). Envato emette fattura/ricevute di vendita direttamente al cliente con applicazione dell’IVA del paese UE di residenza nel caso di privato o senza applicazione dell’IVA e annotazione “reverse charge” nel caso di soggetto IVA. In questo caso, ai fini IVA non si vende direttamente al cliente finale, ed è sufficiente emettere fattura di vendita per servizi resi nei confronti di Envato Pty Ltd – ABN 11 119 159 741, soggetto extra-UE, e quindi con annotazione obbligatoria “operazione non soggetta” ed eventuale riferimento di legge “ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972”. Non sono necessari ulteriori adempimenti INTRA, essendo Envato extra-UE.
Nel caso invece di vendite a soggetti economici Extra-UE che richiedano fattura, non c’è il passaggio tramite Envato, ma andrà emessa ugualmente fattura direttamente al cliente con la medesima dicitura di “operazione non soggetta”.
Ricordo infine che dal 2015 qualora il soggetto acquirente (non residente UE) non richieda espressamente l’emissione di fattura (e si qualifichi quindi come privato), si è esonerati dall’emissione di fattura, ricevuta o scontrino, ed è sufficiente la sola annotazione nel registro dei corrispettivi.
Viceversa, sulla fattura delle commissioni di vendita di Envato andrà integrata e versata l’IVA entro il 16 del mese successivo all’operazione. Anche in questo caso non sono necessari ulteriori adempimenti INTRA.
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LA circolare 14/A dice che i regimi forfettari non applicano il reverse charge ai servizi resi e quindi non va indicato in fattura reverse charge sia per clienti b2b UE che Italia.
7. REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO La legge di stabilità 2015, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2015, un nuovo regime forfetario. Con riferimento all’IVA, i contribuenti che applicano tale regime forfetario sono, tra l’altro, esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Per tali soggetti rimane, quindi, obbligatoria l’emissione della fattura (senza addebito dell’IVA a titolo di rivalsa), che dovrà riportare l’annotazione “operazione in franchigia da IVA” con l’indicazione del riferimento normativo. Per quanto riguarda gli acquisti, conseguentemente, non potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sulle relative fatture. Dall’impianto normativo sopra illustrato discende che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”). 24 Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito. Resta inteso che le precisazioni fornite relativamente al nuovo regime forfetario debbano ritenersi valide anche con riferimento al regime dei “minimi”, la cui proroga è stata prevista dall’articolo 10, comma 12-undecies), del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. “Milleproroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
Buongiorno Mario,
Invito a rileggere l’articolo, che riguarda le operazioni con l’estero, e che ricalca quanto scritto piuttosto esplicitamente dalla normativa in materia. Tutto quanto ho scritto è stato definitivamente confermato dalla Circolare 10/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate.
La Circolare 37/E del 2009 riguarda una ben diversa casistica che è quella del reverse charge – inversione contabile nazionale. Quelle operazioni, essendo nazionali, seguono pertanto la normativa particolare del regime forfettario.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
salve, complimenti per il sito e per il lavoro che svolgete. Io ho partita iva con il vecchio regime dei minimi (aperta quasi 4 anni fa). In caso di fatturazione in irlanda (per google adsense) basta la reverse change e l’iscrizione al vies? Ho letto che essendo vecchio regime dei minimi, l’ Intra trimestrale non è da fare…. è giusto?
Buonasera Marco,
Deve seguire quanto scritto nel paragrafo dedicato ai servizi resi, pertanto oltre all’iscrizione al VIES, la fattura dovrà riportare la dicitura “inversione contabile – reverse charge” (e non reverse
change). Inoltre, a seguito della Risoluzione 75/E del 2015, le operazioni di servizi resi da “contribuenti minimi” a soggetti intracomunitari come Google Ireland vanno riepilogate negli elenchi INTRA periodici (essendo purtroppo superata l’interpretazione fornita dalla Circolare 36/E del 2010).Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Buongiorno. Un artigiano che ha aperto partita iva in regime forfettario per l’attività di giardinaggio, ha dei clienti privati in Slovenia.
Trattasi quindi di prestazione di servizi B2C. Posso considerare tale servizio generico e quindi emettere la fattura con la dicitura del regime forfettario? Il mio dubbio è che possa essere identificato come servizio su immobili e quindi con territorialità in Slovenia. In questo ultimo caso come mi comporto? Grazie
Buonasera Lara,
Ritengo corretto l’inquadramento come servizio generico, in quanto la prestazione non viene svolta direttamente sul suolo bensì su piante e affini. Inoltre il servizio generico erogato a privati è sempre territorialmente imponibile in Italia quindi è corretto emettere regolare fattura con dicitura per il regime forfettario.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Salve, dott. D’Angelo, vorrei chiederle un parere riguardo un dubbio sorto a seguito l’utilizzo di Adwords.
Ho regolare p.iva, rientro nel regime forfettario e qualche giorno fa’ ho attivato il servizio di google Adword giusto per provare e meglio comprendere come funzionava il tutto.
Alla scadenza del termine da me indicato di una settimana ho provveduto ad effettuare il pagamento (€ 7,00) del servizio e di seguito mi e’ stata inviata la loro fattura (azienda che e’ situata in Irlanda) che rientra nel regime di inversione contabile (reverse charge).
Preciso che non ero inscritto al vies quando ho effettuato l’acquisto, non ero neanche a conoscenza che era un prerequisito per poter acquistare beni o servizi tra paesi della comunità europea.
Adesso cosa dovrei fare per regolarizzare il tutto? Dovrei pagare qualche sanzione a riguardo?
Google Adwords non avrebbe dovuto informarsi prima di poter inviarmi la fattura data che non ero iscritto al vies?
Non so come comportarmi.
La ringrazio anticipatamente.
Alessandro
Buongiorno Alessandro,
Ha verificato di non essere effettivamente iscritto al VIES qui?
Se effettivamente non è iscritto dovrebbe chiedere tramite il supporto di Adwords che venga riemessa la fattura con applicazione dell’IVA irlandese dato che la partita IVA non è iscritta al VIES.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Salve, ho lo stesso dubbio ma… un anno dopo! E’ cambiato qualcosa nel frattempo?
Ho controllato con il link da Lei messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed effettivamente ho trovato la mia azienda (la pagina mi risponde con un “CODICE IVA VALIDO” e il dettaglio): significa che sono iscritto al VIES? Se si, devo rendicontare periodicamente qualcosa o basta trattenere le fatture e poi darle al mio commercialista in sede di dichiarazione dei redditi?
Grazie 🙂
Buongiorno Ivan,
Al momento non ci sono stati cambiamenti. Qualcosa cambierà a partire dal 2018 per gli acquisti e servizi ricevuti (a breve pubblicherò un articolo sul tema).
L’esito “CODICE IVA VALIDO” significa che la partita IVA è iscritta al VIES, e pertanto per le prestazioni di servizi resi o ricevuti si applica la normativa generale per le operazioni intracomunitari, e lo stesso vale per gli acquisti di beni sopra i 10.000 € o per opzione.
Periodicamente vanno presentati gli elenchi riepilogativi INTRA richiesti (per un forfettario a cadenza solitamente trimestrale) mentre a cadenza mensile andrà integrata l’IVA sugli acquisti di beni comunitari e per tutti i servizi ricevuti esteri.
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Buongiorno!
Ho partita iva in regime forfettario e vorrei acquistare materiale in Paesi Extra UE, in particolare Stati Uniti e Cina. Non so come comportarmi per quanto riguarda il pagamento dell’iva e dei dazi doganali per far sì che la merce sia totalmente fatturata e in regola.
Anni fa, da privato, ho acquistato in questi Paesi ma non mi è mai arrivato da pagare nulla.
Come funziona? Immagino di dover richiedere fattura al venditore extra UE, ma poi? Non devo far altro che aspettare la bolla doganale? Arriva in automatico o devo far io qualche cosa?
Preciso che le spedizioni non sarebbero di importi esagerati, da 20€ a 200€ circa e arriverebbero tramite posta o corriere.
Mi sa aiutare? Non trovo risposta neanche sul sito delle Agenzie delle Dogane!
Grazie mille in anticipo, gentilissimo Dott. D’Angelo.
Beatrice
Buonasera Beatrice,
Essendo gli acquisti di merce da fornitore extra-Unione Europea importazioni, va seguita la normale procedura che trova al paragrafo “Importazioni” dell’articolo e quindi il versamento dell’IVA in Dogana. L’IVA pagata non potrà ovviamente essere né detratta né dedotta come costo come per tutti gli acquisti effettuati nel regime forfettario. A seconda del valore della merce, questa potrà essere sdoganata con la normale procedura con il pagamento dell’IVA e degli eventuali dazi doganali, oppure, nel caso di spedizioni di modico valore inferiore ai 22€, potrebbe essere sdoganata senza il pagamento di IVA e dazi. In ogni caso al fornitore andrebbe sempre richiesta l’emissione di idoneo documento con i suoi riferimenti. Solitamente le formalità doganali sono a cura del corriere/vettore che cura il trasporto.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Buonasera, volevo porLe un quesito:
Siamo un’associazione culturale in regime di 398/91 (gruppo musicale), dobbiamo fare un concerto in Germania nei confronti di un soggetto passivo iva tedesco; dobbiamo emettere una fattura non imponibile Art. 7Ter?
RingraziandoLa anticipatamente per la risposta che vorrete fornirci Le inviamo i nostri saluti
Buonasera Giancarlo,
Le rispondo qui anche se il suo commento non è relativo al regime forfettario per le partite IVA di persone fisiche, bensì al regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 per gli enti non commerciali tra cui le associazioni come quella che rappresenta. La prestazione nei confronti del soggetto passivo IVA tedesco è una prestazioni di servizi generica per cui si applica l’articolo 7-ter del D.P.R. 633 del 1972 più volte richiamato, quindi va emessa fattura con annotazione obbligatoria “inversione contabile – reverse charge”, che sarà soggetta a comunicazione negli elenchi riepilogativi INTRA.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Gentilissimo Dott. D’Angelo,
gradirei avere il suo parere in merito alla mia situazione:
sono un artigiano operante nel regime forfettario, vorrei ampliare la mia clientela nella vicina Svizzera, se non ho capito male l’unica cosa che dovrò fare è cambiare la dicitura che espongo in fattura poiché anche in Italia non addebito l’Iva aderendo a tale regime.
Indicherò operazione non soggetta ex art. 7-ter – inversione contabile/reverse charge solamente nel caso in cui i mio cliente sarà una ditta/azienda.
Ringrazio anticipatamente per il tempo che mi vorrà dedicare.
Carlo
Buonasera Carlo,
E’ corretto quanto ha scritto, se l’operazione è una prestazione di servizi di tipo generico.
Diverso sarebbe il discorso se si trattasse di prestazione di servizi su immobile.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Buongiorno gentilissimo Dott. D’Angelo
Per prima cosa, grazie per il prezioso aiuto che dà a tutti noi….
Ho tre dubbi che non riesco a risolvere (sono in regime forfettario):
– Per vendita di beni a soggetto privato statunitense, superiore a 77,47€ (compreso spedizione) andava applicata la marca da bollo?
Nella fattispecie non l’ho applicata credendo non servisse, ma temo di sì…come posso risolvere?
– Come si procede con le commissioni Paypal? Ho appena iniziato ad usarlo e non so come comportarmi quando arriverà la prima fattura.
Tra l’altro io non ho un conto business, per problemi di intestazioni di conto bancario (il mio è privato non aziendale), Paypal mi dice che posso usare il mio conto premier ma non vi è associata la mia partita iva!
– Io, su suggerimento di un commercialista, utilizzo sulle ricevute fiscali la dicitura: “operazione effettuata ai sensi art.1 commi 54-89 della legge 19/2014” sia per ricevute verso soggetto italiani che verso soggetti UE e Extra-UE (sempre privati). Ho il dubbio che sia sbagliato! Nel caso fosse sbagliato, come sistemo le precedenti ricevute fiscali? Cosa rischio?
Grazie mille in anticipo!!!!!!
Sara
Buonasera Sara,
– Presumo che si tratti di vendita tramite commercio elettronico (indiretto – cioè spedizione di beni fisici ordinati tramite sito internet).
Ricordo innanzitutto che nel caso delle vendite a distanza come il commercio elettronico, è previsto l’esonero dalla fatturazione (se non richiesta espressamente dal cliente all’atto dell’acquisto) nonché dalla certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale (secondo l’articolo 2, lettera oo), del D.P.R. n. 696/96).
Pertanto nel caso del privato statunitense, la fattura o la ricevuta va emessa se richiesta dal cliente. Tale fattura essendo una cessione all’esportazione ex articolo 8 D.P.R. 633/1972, non necessita di apposizione della marca da bollo, e riporterà la dicitura obbligatoria “Operazione non imponibile”.
In realtà sarebbe consigliato emetterla (o emettere almeno un documento di trasporto) anche ai fini della prova dell’avvenuta esportazione, che può avvenire in vario modo, con documentazione doganale o appunto mediante vidimazione della fattura o del documento di trasporto.
– Se il conto Paypal (comunque intestato a suo nome) viene considerato alla stregua di un conto corrente bancario, le commissioni vanno registrate semplicemente come costo derivante da documento giustificativo (estratto conto Paypal).
– Come già scritto al primo punto, se si tratta di commercio elettronico, è previsto l’esonero dalla certificazione con ricevuta fiscale. Per le operazioni con soggetti privati extra-UE si veda sempre quanto scritto al primo punto.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
La ringrazio moltissimo.
sì si tratta di commercio elettronico. Io accludo sempre la ricevuta per mia comodità personale (lì ho tutti insieme i corrispettivi: e-commerce, fiere ecc) e perché in passato mi è successo in qualche caso di avere delle noie da clienti che mi hanno accusato di frodare il fisco perché non avevo accluso la ricevuta fiscale. Spiegare la normativa è stato piuttosto complesso e noioso.
Per mia comodità le emetto sempre e le inserisco nel pacchetto!
in tutte le ricevute (verso l’Italia o verso l’estero) metto la stessa dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art 1, commi 58-89 ecc”…
Più ovviamente la marca da bollo per importi >77,47€. In tal proposito, non capisco se in caso di vendita con acconto e poi saldo, se la marca da bollo devo apporla su ricevuta, sul saldo o su entrambi se entrambi superano i 77,47€?
Grazie mille ancora!
Buonasera Sara,
Purtroppo la normativa fiscale in merito non è molto conosciuta (nemmeno da molti addetti ai lavori) e quindi si troverà sempre a dover replicare a qualche ignorante. Inserisca un disclaimer sul sito con indicati i riferimenti di legge, e che la fattura o ricevuta va richiesta espressamente all’atto del pagamento.
Una delle ragioni per l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi tramite scontrino ricevuta o fattura è che i pagamenti avvengono nella quasi totalità tramite strumenti tracciabili e comunque un qualsiasi e-commerce è strutturato per memorizzare tutti gli ordini effettuati.
A riguardo della dicitura che appone, questa va bene per tutti i privati italiani e comunitari ma non per i privati extra comunitari per i quali va usata la dicitura che le indicavo nel commento precedente.
La marca da bollo va apposta su ogni documento che superi i 77,47 €, quindi se emette un documento per l’acconto e uno per il saldo va apposta su entrambi.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Gentile Dott. D’Angelo, buon pomeriggio 🙂
Dal suo preziosissmo articolo ho dedotto che, dovendo emettere fattura di regime forfettario per fornitura di servizi ad una società svizzera, assolvo a qualunque obbligo inserendo la dicitura “Reverse Charge ai sensi dell’art.7-ter del DPR n. 633/72” e la stessa quindi non sarà soggetta a Iva. Giusto?
Inoltre, a fine anno dovrò fare Intrastat o comunicazione black list oppure no?
Grazie mille,
Buonasera Gloria,
No, essendo la Svizzera un paese extra-comunitario, va indicata la dicitura obbligatoria “operazione non soggetta” (eventualmente seguita dal riferimento normativo che è sempre quello dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972). Questo se si tratta di servizio generico.
Inoltre non va inviato nessun elenco riepilogativo INTRA. E’ tuttavia necessario includere l’operazione nella comunicazione Blacklist, se viene superato l’importo di 10.000 € annui di operazioni con Paesi blacklist.
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Buongiorno e grazie mille per il prezioso articolo.
Ho da poco aperto Partita IVA con regime forfettario e sto collaborando con aziende europee (Belgio, Germania); per i servizi resi, mi invieranno un accredito automaticamente e io poi invierò loro fattura. Alcune aziende mi hanno già detto che non accreditano l’IVA, altre lo fanno in automatico. In questo secondo caso, posso inviare una fattura con importo netto (considerando anche l’IVA)? Ad esempio, guadagnando 1000€ e ricevendo un accredito di 1000€ + 220€, posso inviare una fattura di 1220€ netti con la normale fattura del regime forfettario?
La ringrazio per la disponibilità e cortesia
Distinti saluti
Francesca Taglieri
Buongiorno Francesca,
indipendentemente dal fatto che si applichi il regime forfettario o quello ordinario, per quanto riguarda le prestazioni di servizi generici rese, in ogni caso si tratta di operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale ex art. 7-ter, con applicazione del meccanismo della inversione contabile (reverse charge), pertanto è corretto che il committente non le accrediti IVA, oltre al compenso pattuito. Sarà il committente a registrare la sua fattura sia tra gli acquisti che tra le vendite integrandola dell’IVA dovuta.
In altre parole, se il compenso pattuito è di 1.000 € “oltre IVA e accessori di legge” (formula tipica), va emessa fattura per 1.000 €, fuori campo IVA, e il committente le verserà 1.000 €, integrando nella sua contabilità l’IVA a seconda della propria aliquota nazionale (es. 19% e quindi 190 € per il committente tedesco).
Pertanto se l’accredito fosse di 1.220€ invece di 1.000€, nulla cambia, sempre di operazione fuori campo IVA si tratta.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Gentilissimo Dott. D’Angelo, innanzitutto grazie per l’esaustiva e cortese risposta.
Mi permetto di chiederle un ultimo chiarimento. Nel caso il compenso pattuito fosse € 1000 e il committente tedesco invece di inviarmi € 1000 mi inviasse € 1190 (cioè 1000 € + 190 € di IVA), io devo inviare una fattura comunque da € 1000 indicando “reverse change” (oppure in questo caso la mia fattura diventa da € 1190?).
La ringrazio di nuovo
Francesca
Buonasera Francesca,
Se sono incassati 1.190 € andrà emessa fattura per 1.190 €, operazione fuori campo IVA con annotazione “inversione contabile / reverse CHARGE”.
Gentile Dottore,
sono una guida turistica e come regime fiscale, sono nel regime forfettario.
Sto stipulando accordi con un tour operator con sede legale negli Stati Uniti per effettuare delle visite guidate in Italia. Dovrei però emettere fattura per i servizi resi alla società statunitense.
Posso tranquillamente emettere la fattura con la dicitura relativa “all’appartenenza al regime forfettario” oppure ci sono altri riferimenti?
Ci sono poi altri adempimenti da porre in essere dal punto di vista fiscale?
La ringrazio molto,
Antonella
Buongiorno Antonella,
Nel suo caso essendo il tour operator un soggetto esercente attività d’impresa, allora rientra nella casistica dei servizi generici, per cui deve emettere fattura per “operazione non soggetta” (con indicazione facoltativa “ex art. art. 7-ter D.P.R. 633/1972”). Va inoltre apposta la marca da bollo da 2,00 €.
Non ci sono ulteriori adempimenti da porre in essere.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Buongiorno, da Gennaio ho aperto la P.Iva con il regime forfettario, ho acquistato articoli in Germania per poi rivenderli in Italia.
La ditta tedesca mi ha inviato una fattura di circa € 200,00 escluso iva. Ho consegnato al commercialista la seguente fattura dove mi ha segnalato che bisognava integrarla, pagando l’iva entro il 15 del mese successivo e compilare un documento intra eu, tutto questo con un aggravio di costi in più per la tenuta della contabilità.
Dopo un mese ho ricontattato il commercialista chiedendo se aveva ottemperato su quanto mi aveva comunicato, mi sono sentita dire che probabilmente non bisogna comunicare nulla, francamente non è stato chiaro ho paura di subire una multa.
La domanda è la seguente, per acquisti inferiori a € 1.000,00 effettuati nell’ue, la fattura che viene inviata dal fornitore straniero in questo caso tedesco, bisogna integrarla con l’iva in Italia oppure bisogna che questa venga pagata in Germania? Se la risposta è si entro quando tempo bisogna pagare l’iva? e dove?
Il documento Intra eu bisogna predisporlo?
Grazie
AnnaMaria
Buongiorno Anna Maria,
Se come ho capito si tratta di beni fisici, ha “sbagliato” il fornitore comunitario a non applicare l’IVA del proprio Paese sulla fattura di vendita, dato che nel regime forfettario si è esentati dalle formalità IVA e INTRA per acquisti di beni inferiori a 10.000 € annui.
Perciò andrebbe ricontattato il fornitore richiedendo di applicare l’IVA comunitaria in fattura, e pertanto lei non dovrebbe né integrare e versare l’IVA né presentare INTRA per acquisto di beni (salvo opzione per applicare la normativa ordinaria).
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Grazie per la risposta e la professionalità con cui svolge questo servizio.
Per non sbagliare le vorrei chiedere come mi debbo comportare con la società tedesca mi spiego; devo chiedere che mi venga annullata la fattura e che mi rivenga inviata una nuova fattura con l’applicazione dell’iva comunitaria come previsto dall’art. ? decreto ? in quanto io ho un regime forfettario.
Domanda: Tale regime è riconosciuto nella comunità europa? La società tedesca può rifiutarsi di procedere all’annullamento e riemissione della nuova fattura? Se si, devo emettere l’autofattura e presentare l’INTRA?
Cosa intende per (salvo opzione per applicare la normativa ordinaria)?
Ancora un grazie per la sua disponibilità e professionalità.
Anna Maria
Il riferimento normativo è l’art. 38 co. 5 lett. c) D.L. 331/1993, secondo il quale non sono acquisti intracomunitari “gli acquisti di beni […] effettuati da […] enti associazioni e altre organizzazioni, dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile […] e dai produttori agricoli che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari […] effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non e’ superato.”
E’ una norma della legislazione italiana che vale anche per altri soggetti oltre ai contribuenti forfettari (associazioni, produttori agricoli, soggetti con pro rata di indetraibilità IVA), ma che si rifà alla Direttiva IVA comunitaria 2006/112/CE, che prevede all’articolo 3, comma 1 lettera b) e comma 2) l’esenzione dagli adempimenti INTRA sotto una certa soglia di acquisti (minimo 10.000 €, ma che varia da Stato a Stato).
La normativa tedesca che ha recepito questa direttiva sicuramente conterrà un articolo simile a quello della normativa italiana.
A riguardo della sua ultima domanda, questa norma di favore può comunque essere non applicata scegliendo di assoggettare tutte le operazioni anche sotto soglia alla normativa ordinaria, quindi applicando e versando l’IVA in Italia, e compilando l’elenco INTRA.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Buongiorno dott. Tiziano,
ho contattato la ditta fornitrice tedesca per chiedergli di stornare la fattura emessa, e di riemettermi la nuova fattura comprensiva dell’IVA, in quanto io ho un regime forfetario.
Purtroppo mi è stato detto che non è possibile stornarla, perché questa è stata registrata e poi da controlli effettuati da loro, io risulto iscritta al VIES.
Mi chiedono di contattare l’agenzia dell’entrate se voglio modificare questa iscrizione.
Può darmi delucidazioni in merito in quanto non mi è chiara cosa devo fare.
Grazie
Buongiorno Anna Maria,
Non è possibile annullare la fattura, ma certamente potrebbero emettere una nota di credito e riemettere la fattura corretta con indicazione dell’IVA tedesca.
A riguardo del VIES potrebbe essere iscritta per porre in essere prestazioni di servizi o per ricevere servizi, per i quali è richiesta l’iscrizione al VIES.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
un soggetto che lavora in svizzera (reddito in franchi svizzeri) come dovrà convertire tale reddito in euro?
Quale cambio si prende in considerazione?
In quale quadro dell’unico dovrà inserire tale reddito?
Anche se magari non è proprio l’argomento trattato in quest’area, se le è possibile darmi qualche indicazione.
Ringrazio in anticipo
Il commento è fuori tema, sarebbe eventualmente da approfondire in separata sede.
Non è semplice dare una risposta perché dipende dalla tipologia di rapporto di lavoro (dipendente?) e di reddito percepito, e dalla qualifica del soggetto (frontarliere oppure no?).
In linea di massima per il lavoro dipendente si dichiarano i redditi convenzionali stabiliti ogni anno con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Salve.
È errato lasciare le diciture “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, cc. 54-89 […] e “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto […]” per le fatture estere(UE ed extra-UE)?
Buona giornata!
Buonasera GiX,
a mio modo di vedere sì per la prima dicitura poiché ingenera confusione per chi riceve la fattura.
Inoltre “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto […]” è del tutto superfluo perché:
1) le operazioni verso soggetti esteri non sono mai assoggettate a ritenuta d’acconto poiché il soggetto estero non è sostituto d’imposta
2) la ritenuta si applica solo ai lavoratori autonomi, ai rappresentanti ed altre casistiche particolari, pertanto per un generico commerciante è del tutto surpeflua anche verso soggetti italiani.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Grazie per la risposta!
Da come ha lasciato intendere, non c’è comunque una legge che vieta espressamente di riportare la dicitura del regime forfetario per le prestazioni di tipo “generico” verso l’estero, giusto? Fino ad ora, nel dubbio, l’ho sempre lasciata.
Buonasera,
Così come non c’è alcuna disposizione che imponga di inserire più diciture in contemporanea! Secondo me è utile evitare di affollare le fatture di diciture non necessarie. In questo caso l’indicazione tradizionale del regime forfettario può solo ingenerare confusione in chi riceve la fattura, che invece non ci sarebbe se l’unica annotazione fosse “inversione contabile / reverse charge” o “operazione non soggetta”, a seconda delle casistiche. Nel primo caso l’operatore comunitario sa che deve integrare l’IVA e presentare INTRA per servizi ricevuti.
Complimenti per la precisione, la tempestività delle risposte e per l’impegno profuso.
Nel caso di un forfettario che aprirà la partita IVA nel corso del 2016 con attività di consulenza ed avrà solo clienti soggetti passivi Ungheresi, emetterà quindi fattura con dicitura “inversione contabile o Reverse Charge”, la domanda è la seguente: qualora il forfettario non venisse iscritto al VIES sarebbe esentato dagli adempimenti relativi al modello INTRA?
Ringrazio in anticipo
Buonasera Francesco,
Confermo la dicitura in fattura.
Per porre in essere operazioni attive quali le prestazioni di servizi generici, è requisito indispensabile l’iscrizione al VIES e pertanto si presenta INTRA a cadenza trimestrale in presenza di operazioni nel trimestre.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
ringrazio molto per la chiarezza e la tempestività
Riprendo questo post di luglio per chiedere un parere.
Nel caso in cui una persona fisica nel regime dei minimi iscritta al VIES, abbia effettuato una prestazione di servizi per un cliente tedesco nel primo trimestre dell’anno 2016 e tuttavia non abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi (modello INTRA) può ad oggi inviare un INTRA tardivo?
Come consiglia di comportarsi? come potrebbe regolarizzare?
Ringrazio in anticipo
Buonasera Francesco,
L’omessa presentazione del modello INTRA trimestrale è ravvedibile con il pagamento della sanzione ridotta, pari a 64,00 €, con versamento F24 con codice tributo 8911 e anno cui si riferisce la violazione (2016), entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale (anche se non dovuta nel regime dei minimi, il termine è il 28 febbraio dell’anno successivo).
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Il mio è il caso di una ditta individuale che esporta beni materiali tramite e-commerce. Credo che tanti altri siano nella stessa situazione.
Ragionavo su questi punti:
– Trattandosi di esportazione va emessa fattura non imponibile ai sensi del……
– Trattandosi di e-commerce la fattura è obbligatoria solo su richiesta del cliente
Dunque mi chiedo, visto che nel regime forfettario non è prevista l’iva per cui non devo “dimostrare” l’avvenuta esportazione, se sia possibile annotare le vendite semplicemente in un registro dei corrispettivi (come faccio per le vendite in Italia) senza l’emissione della fattura.
E nel caso di una cessione INTRA potremmo applicare la stessa logica?
Mi scusi per l’uso di termini non perfettamente appropriati!!
🙂
Buongiorno,
Se si tratta di un’esportazione diretta ex articolo 8, lettera a) del D.P.R. 633 del 1972, dove l’acquirente può essere tranquillamente un consumatore finale estero, allora l’esportazione risulta dal documento doganale o da vidimazione apposta dalla dogana su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento (documento di trasporto), perciò a mio modo di vedere può bastare la bolletta doganale o il DDT.
Se invece si trattasse di esportazione ex articolo 8, lettera b) con esportazione a cura dell’acquirente, in questo caso solamente un operatore economico, allora la vidimazione viene fatta sulla fattura.
L’articolo in ogni caso riguarda principalmente le operazioni con soggetti busioness. Nel caso di cessioni a soggetti privati UE, l’operazione è configurabile come operazione nazionale (fino ai limiti di fatturato previsti per ogni Paese membro) e mai come operazione INTRA.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Grazie dott. D’Angelo. Nel primo caso da lei indicato, ossia esportazione diretta verso un consumatore finale extra UE, in regime forfettario che quindi non prevede l’IVA è proprio necessario dimostrare l’avvenuta esportazione? Oppure basta annotare la vendita su un registro dei corrispettivi? Spesso si spedisce la merce con prioritarie internazionali che rendono difficoltoso il rilascio di documenti doganali.
Ho aggiunto con molto piacere un “like” sulla vostra pagina Facebook”
Salve e complimenti per la prontezza e completezza delle risposte date in precedenza.
Indubbio indice di professionalità erogata.
Le porto il mio esempio. Ho aperto partita iva nel 2016 come professionista in regime forfetario.
Devo recarmi a San Marino per partecipare a un corso di formazione professionale.
Le fatture emesse dall’hotel e ristoranti non prevedono applicazione di iva in quanto san marino per bontà loro non hanno l’iva ma solamente un’imposta sostitutiva del 3% sull’erogazione di servizi.
La mia domanda è mi conviene farmi fatturare con la mia partita iva oppure come privato?
Nel senso che se mi fatturano con partita iva devo assolvere al reverse charge integrando io il 22% di iva allo stato italiano?
Per quanto riguarda invece la fattura relativa al corso, mi viene emessa da società di paese comunitario (Maltese iva 18%) che eroga il corso di formazione a San Marino. In questo caso devo chiedere di rilasciarmi fattura senza iva in quanto forfettario, oppure devo applicare poi io in reverse charge integrando io il 22% di iva allo stato italiano?
Grazie per le risposta.
Buongiorno Antonio,
Se si tratta di operazioni interenti la sua attività professionale, può chiedere il rilascio di fattura con indicazione della sua partita IVA. Trattandosi di prestazioni alberghiere e di ristorazione, rientrano nella deroga dell’articolo 7-quater del D.P.R. 633 del 1972, e perciò sono territorialmente rilevanti dove vengono erogate e in questo caso a San Marino, che per inciso non applica IVA. Pertanto non c’è da integrare né IVA né svolgere ulteriori adempimenti. Se la prestazione fosse svolta in uno Stato che assoggetta ad IVA le prestazioni alberghiere, allora semplicemente avrebbe una fattura con IVA dello Stato in cui è stata erogata la prestazione.
Per quanto riguarda invece il corso di formazione, se si tratta sempre di operazione inerente la sua attività professionale, allora può chiedere il rilascio di fattura con indicazione della sua partita IVA.
L’operatore maltese dovrà quindi emettere fattura fuori campo IVA maltese, con applicazione dell’inversione contabile da parte sua (e quindi integrazione e versamento dell’IVA italiana al 22%) e presentazione dell’elenco riepilogativo INTRA per servizi ricevuti.
Se invece non richiedesse l’emissione di fattura alla sua partita IVA, allora i costi non saranno deducibili, e nel caso del corso di formazione l’operatore maltese (posto che la normativa è uniforme a livello comunitario) dovrebbe utilizzare come criterio di territorialità il luogo di svolgimento materiale della prestazione, e quindi emettendo fattura senza applicazione dell’IVA poiché il corso si svolge a San Marino, secondo la deroga dell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a) del succitato D.P.R.. Se il corso si svolgesse in Italia dovrebbe invece emettere fattura con IVA al 22% e così via al 19% se in Germania, etc…
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Buongiorno dottore,
Per prestazioni di servizi generici in regime forfettario verso soggetti passivi UE ed extra-UE, la marca da bollo, qualora superati i 77,47€, va applicata?
Buonasera Giorgio,
Sì, si tratta di importi Fuori Campo IVA che assolvono l’impoista di bollo da 2 € per valori oltre 77,47 €.
Veda questo articolo per maggiori informazioni.
Grazie per la celere risposta!
Ho letto l’articolo da lei indicato pochi minuti dopo aver postato il commento e ho ora un quadro molto più completo. Quello che non riesco a comprendere è perché una prestazione verso soggetti passivi UE in “inversione contabile” è da considerarsi “fuori campo IVA”. Perché manca del requisito di territorialità?
Egr. dott. D’Angelo,
Le chiedo se, essendo in regime forfettario, posso comunque emettere note di collaborazione occasionale a committenti italiani o stranieri.
La ringrazio per l’attenzione
Buonasera Roberto,
Se lei è un professionista, solitamente si applica il principio di attrazione dei redditi derivanti da altre attività anche occasionali nel reddito professionale, che andranno perciò fatturate. In ogni caso può anche dipendere dal tipo di prestazione svolta (es. le prestazioni sportive dilettantistiche sono escluse dall’attrazione, mentre se è un’attività identica a quella svolta chiaramente è attratta dal reddito professionale etc….).
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Buongiorno, per le fatture ricevute da un soggetto fuori dall’unione europea, visto che bisogna emettere autofattura e versare l’iva, mi potrebbe dire gentilmente quali sono i codici tributo da utilizzare (versamento entro il 16 del mese successivo al ricevimento della fattura). Per le fatture ricevute nei mesi precedenti e quindi in ritardo si può fare il ravvedimento? con quali codici tributo.
Grazie mille per le indicazioni.
Buonasera Antonio,
I codici tributo sono quelli dell’IVA mensile quindi da 6001 a 6012 a seconda del mese di svolgimento dell’operazione (e non di ricevimento della fattura). E’ certamente possibile effettuare il ravvedimento operoso con il codice 8904 per le sanzioni.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Buongiorno, in caso di fattura emessa da soggetto in regime dei minimi italiano (esente IVA) verso una ltd nello United Kingdom esente Vat e esente dal possesso di Vat number come ci si deve comportare?
Non avendo VAT number non ha nemmeno VIES, mi risulterebbe impossibile registrarlo come intra.
Grazie,
Niccolo’
Buonasera Niccolò,
presumo si parli di prestazione di servizi generici per un contribuente in regime forfettario (questo articolo riguarda il regime forfettario, ma analoghe conclusioni si applicano per il regime di vantaggio – dei minimi). In tal caso l’operazione va trattata come se il soggetto fosse un cliente privato, quindi territorialmente rilevante in Italia, e quindi va emessa una fattura con le annotazioni previste per il regime agevolato, senza necessità di presentare INTRA (in quanto sarebbe appunto impossibile inserire un movimento senza partita IVA comunitaria).
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Salve.
Come comportarsi con le commissioni Paypal? Paypal ha sede in Lussemburgo e, se non erro, fino a qualche tempo fa, ovvero prima dell’uscita del Lussemburgo dalla blacklist, si poteva far riferimento a quanto stabilito nella circolare 2/e del 28 Gennaio 2011 dell’AdE. Ora come bisogna comportarsi? Autofattura? Intrastat?
Grazie e buona serata!
Saluti,
Giorgio
Buonasera Giorgio,
Ritengo che l’assoggettamento a blacklist di tutti i soggetti lussemburghesi sia stata una forzatura da parte dell’Amministrazione finanziaria. Lussemburgo compariva nella blacklist solo per le cosiddette “holding del 1929”.
In ogni caso dopo l’eliminazione dalla blacklist ritengo che le commissioni possano essere tranquillamente dedotte come oneri bancari documentati senza dover sottostare all’emissione di autofattura, prevista invece per le operazioni con paesi effettivamente blacklist, come specificato dalla circolare 2/E del 2011 richiamata.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Grazie!
Buona serata!
La ringrazio per la celere ed esaustiva risposta. Non sono iscritto ai social, come posso mettere un like o simile?
Buongiorno,
innanzitutto Le faccio i complimenti per questo sito, non se ne trovano tanti di così completi. Sono accompagnatore escursionistico e turistico e lavoro con gruppi di francesi, accompagnandoli in Italia per conto di un’agenzia francese. Applico il regime forfettario. Dalla lettura dell’art. 7-quinquies del DPR 633/72 sembra di capire che le attività culturali, sportive, ricreative etc. siano escluse dall’applicazione del 7-ter (vedi circolare Agenzia Entrate n. 36 del 21/06/2010 – punto 14) e quindi dalla presentazione del modello Intra. Mi può confermare qual è la procedura corretta, con o senza Intra?
La ringrazio per l’attenzione
Buongiorno Roberto,
La formulazione dell’articolo 7-quinquies del D.P.R. 633 del 1972 era alquanto diversa all’epoca della Circolare 36/E del 2010.
Come può leggere qui la nuova formulazione in vigore dal 2011 prevede che solo le prestazioni culturali fatturate a clienti privati sono territorialmente rilevanti in Italia, mentre quelle svolte nei confronti di committenti soggetti passivi (dotati quindi di partita IVA, e iscritti all’archivio VIES, se comunitari), rientrano nell’ambito delle prestazioni di servizi generici, per i quali si applica l’articolo 7-ter, e quindi andrà emessa fattura con annotazione “inversione contabile”, e presentato l’elenco riepilogativo INTRA per i servizi resi nel trimestre, nel caso di committente comunitario.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
un soggetto nel regime dei minimi sottoscrive un abbonamento ad una piattaforma online del Canada per usufruire dei servizi forniti dalla stessa. Riceve una fattura relativa ai servizi utilizzati per tutto il mese senza IVA e in dollari, L’azieda fornitrice del servizio riporta la dicitura:la fattura è soggetta a reverse charge.
Il soggetto italiano che riceve la fattura deve emettere L’autofattura oppure è esonerato in quanto in regime dei minimi?
Buonasera Antonio,
Questo articolo riguarda il regime forfettario in vigore dal 2015 (e “potenziato” dal 2016), e non il vecchio regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) in vigore dal 2012 e prima ancora dal 2008, ma la sostanza non cambia.
Il soggetto italiano in regime agevolato che riceve tale documento deve applicare la normativa ordinaria, perciò provvedere al versamento dell’IVA relativa ed emettere autofattura (nel caso di operazione con soggetto extracomunitario). Essendo però privo di registri obbligatori e non essendoci una chiara posizione normativa o di prassi in merito, non è chiaro se l’autofattura vada effettivamente emessa o sia sufficiente il documento ricevuto.
L’imponibile in dollari canadesi va convertito in euro al cambio giornaliero della BCE (https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) o Banca d’Italia (http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm) e su questo importo si calcola l’IVA da versare.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Il soggetto di età inferiore ai 35 anni ha iniziato nel 2015, regime dei minimi. Visto che non è tenuto ai registri iva, non ho capito se deve emettere o il documento ricevuto e se soprattutto deve calcolare l’iva e versarla.
Grazie per la risposta precedente.
Sicuramente deve calcolare l’IVA e versarla. Il dubbio riguarda l’emissione dell’autofattura, per la quale procederei comunque all’emissione.
Buonasera e grazie per le indicazioni fornitemi, le volevo però chiedere relativamente allle fatture ricevute, visto che sono di importi molto esigui (gli importi convertiti pari a euro 10,00 ogni mese) è possibile emettere un’autofattura riepilogativa?
Nel caso non fosse possibile, per il versamento dell’Iva si dovrà effettuare di euro 2,20 ogni 16 del mese successivi?
Qual’è il codice da utilizzare?
Si può effettuare il ravvedimento visto il ritardi di alcune fatture? Con quali codici?
Grazie mille per le indicazioni.
Buona serata
Salve.
In una fattura diretta a committenti extra-Italia, le diciture del tipo “inversione contabile” o “operazione non soggetta” andranno tradotte in inglese o riportate in italiano?
Una buona giornata.
Non c’è un obbligo tuttavia sarebbe buona cosa e cortesia farlo se il cliente non mastica l’italiano.
Grazie!
Buongiorno,
Guida turistica , in regime forfetario da quest’anno, esente iva ed esente ritenuta d’acconto.
Eseguo una prestazione di servizio per un ’agenzia turistica della Repubblica di San Marino che applica comunque una ritenuta d’acconto del 20%. Loro mi invieranno una certificazione delle ritenute versate alla Stato Sanmarinese.
Chiedo se in fase di dichiarazione dei redditi potrò portare in deduzione la ritenuta subita.
Grazie
Buonasera Marco,
Se la prestazione è stata svolta a San Marino, si ha diritto ad un credito di imposta per imposta pagata allo Stato estero a titolo definitivo.
Se la prestazione è stata svolta in Italia o altrove (e non a San Marino), la ritenuta alla fonte del 20% non va applicata, anche in conformità alla Convenzione Italia – San Marino contro le doppie imposizioni entrata in vigore nel 2014, e quindi qualora questa sia erroneamente applicata, dovrà essere richiesta a rimborso a San Marino.
PS: Le operazioni svolte nei confronti di soggetti sanmarinesi non sono operazioni esenti bensì “operazione non soggetta“, fuori campo IVA ex art. 7-ter D.P.R. 633 del 1972. Anche le operazioni interne non sono esenti bensì “operazioni in franchigia da IVA ex art. 1 commi 54-89 L. 190 del 2014.
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Buonasera, grazie per la risposta.
La prestazione è svolta in Italia, da soggetto residente in Italia, ma leggo dall’art. 14 della Convenzione riguardo le professioni indipendenti che i relativi redditi sonno imponibili sia in Italia che a San Marino, inoltre nella circolare del 28.01.2014 della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio di San Marino, applicativa dell’art.14, è scritto che sono comprese anche le guide turistiche…A seguire l’art. 23 dice che L’Italia detrae dalle imposte quelle pagate a San Marino fino alla concorrenza di quanto dovuto …
Riassumendo a San Marino pago il 20% e poi poi in italia posso recuperare solo il 15% del 67% = 10,05% (x regime forfetario), se fossi stato in regime ordinario avrei recuperato tutto il 20%.
Questa interpretazione dovrebbe valere se la di guida turistica è un “professionista senza ordine professionale”, ma può essere anche considerata un “lavoratore autonomo”, e allora l’interpretazione cambia ?
Buongiorno, ho letto i commenti di cui sopra e mi trovo in una situazione analoga al Sig. Degan (guida turistica, regime forfettario, servizio effettuato in Italia per conto di agenzia con sede a San Marino che opera ritenuta 20% in base agli accordi Italia-San Marino). Non mi è chiaro se tale quota potrà essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi? Grazie mille.
Buongiorno Sebastiano,
Ribadendo quanto scritto in risposta al sig. Degan, se la prestazione è stata svolta in Italia (e non a San Marino), la ritenuta d’acconto sanmarinese non è dovuta, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino del 21 marzo 2002 come modificata dal protocollo di modifica del 13 giugno 2012, né è recuperabile in Italia come credito d’imposta su redditi conseguiti all’estero.
Pertanto si dovrebbe richiedere l’esonero al committente, o viceversa se la ritenuta è stata subita si può, ai sensi dell’articolo 28 della Convenzione, presentare istanza di rimborso presso l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino – Sezione Imposte Dirette.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e per consulenza specifica sulla sua situazione personale, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Guardi anch’io sto opernado con san marino sempre in regime forfettario ma quel 20 % non riesco a recuperarlo a San marino perche mi dicono sia una tassa e in Italia perche la mia partita iva non prevede l’irpef ma un imposta sostitutiva Quindi soldi persi!?
Buongiorno Roberto,
Ribadendo quanto scritto in altre risposte, se la prestazione è stata svolta in Italia (e non a San Marino), la ritenuta d’acconto sanmarinese non è dovuta, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino del 21 marzo 2002 come modificata dal protocollo di modifica del 13 giugno 2012, né è recuperabile in Italia come credito d’imposta su redditi conseguiti all’estero.
Pertanto si dovrebbe richiedere l’esonero al committente, o viceversa se la ritenuta è stata subita si può, ai sensi dell’articolo 28 della Convenzione, presentare istanza di rimborso presso l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino – Sezione Imposte Dirette.
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Buonasera Tiziano,
Innanzitutto complimenti per la qualità dei contenuti 🙂
Mi domandavo se il regime dei minimi può essere utilizzato anche per la vendita di servizi informatici in abbonamento (ipotizziamo un prodotto “software as a service” tipo MailChimp, SumoMe o simili dal costo di 10/20/30 euro mensili).
In caso affermativo, che implicazioni ci sono nella fatturazione dato che la normativa europea per i beni
digitali impone di caricare l’iva in base al paese di destinazione per poi versarla trimestralmente tramite MOSS?
Grazie per la disponibilità!
Andrea
Buonasera Andrea,
Confermo che chi è in regime di vantaggio – dei minimi può certamente vendere servizi informatici in abbonamento, che rientrino tra i cosiddetti “servizi digitali” “TBES” (Transmission Broadcasting and Electronic Services), così come chiarito dalla Risoluzione 75/E del 28 agosto 2015, applicando per le vendite a privati comunitari l’IVA del relativo paese di residenza/domicilio, eventualmente optando per il regime IVA opzionale MOSS (Mini One Stop Shop) e versando l’IVA tramite MOSS, oppure provvedendo alla più onerosa identificazione diretta e versamento nel singolo Paese membro.
Questo tipo di operazioni verso privati italiani continueranno invece a fruire della non assoggettabilità ad IVA.
Questo tipo di operazioni verso soggetti passivi IVA comunitari o extracomunitari continueranno a seguire il trattamento previsto per i servizi generici B2B descritto nell’articolo.
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Grazie mille per la risposta rapida ed esaustiva, non mancherò di promuovere il sito 🙂
Saluti,
Andrea
Le fatture di servizi pubblicitarie rese da soggetto forfettario a soggetto UE, ma non VIES (residenza fiscale alle Isole Canarie di Spagna) come andrebbero viste ? Presumo come quelle extra-UE, quindi “non soggette”. Grazie mille.
Buonasera Rosario,
Ai fini IVA le Isole Canarie sono considerate “extracomunitarie”, cioè è un territorio al di fuori del “territorio della Comunità” così come individuato dall’articolo 7 comma 1 lettera b) del D.P.R. 633/1972.
Il soggetto in regime forfettario emette quindi fattura con indicazione di “operazione non soggetta” e non presenta alcun modello INTRA.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1 (link sulla barra di navigazione).
Buongiorno! Sono un’artigiana iscritta al nuovo regime forfettario. Avrei la possibilità di esportare alcuni miei prodotti negli Stati Uniti a una società che vorrebbe rivenderli sempre negli Stati Uniti. Mi è possibile farlo? Come devo comportarmi con le fatture? Grazie mille per l’attenzione!
Buonasera Marianna,
Nel regime forfettario è certamente possibile esportare i prodotti negli Stati Uniti, seguendo la normativa ordinaria prevista, e pertanto applicando l’articolo 8 del D.P.R. 633 del 1972. Andrà emessa una fattura con dicitura “operazione non imponibile” come stabilito dall’articolo 21, comma 6, lettera b) del D.P.R. 633 del 1972. E’ opportuno rivolgersi ad un vettore/spedizioniere per adempiere alle formalità di esportazione in Dogana.
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Salve.
Un lavoratore autonomo nel nuovo regime forfettario agevolato che rilascia servizi di tipo “generico” a clienti (passivi e non) extra-UE deve indicare in fattura la dicitura “inversione contabile”?
Buona serata!
Salve GiX,
No, trattandosi di operazioni extra-UE, indicherà la dicitura “operazione non soggetta” (eventualmente seguita dal riferimento normativo) nelle fatture emesse a soggetti passivi IVA (operazioni B2B) e nelle fatture emesse a soggetti privati per le specifiche operazioni elencate all’articolo 7-septies del D.P.R. 633/1972, mentre emetterà regolare fattura nazionale per tutte le altre operazioni di servizi generici, non specificati da tale articolo, svolte nei confronti di soggetti privati (operazioni B2C).
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Grazie per la risposta!
Un’ultima domanda chi sono i “soggetti passivi” extra-UE, dato che la partita IVA (o VAT number in inglese) non esiste al di fuori dell’ UE?
La mia domanda era scaturita dal fatto che il mio commercialista mi aveva riferito di lasciare la scritta “inversione contabile” per i soggetti passivi extra-UE (svolgo più che altro lavori di traduzione.)
Buona giornata!
Secondo l’articolo 7-ter, comma 2 del D.P.R. 633/1972, sono committenti soggetti passivi “i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività, gli enti, le associazioni e gli altri enti non commerciali, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole”. In sostanza tutte le imprese, società, professionisti, agricoltori, ed enti associazioni e fondazioni che hanno attività istituzionale e commerciale.
L’inversione contabile viene applicata in ambito comunitario su determinate operazioni. Potrebbe essere prevista dalle normative di altri Paesi extra-UE, ma sarà poi il committente extracomunitario a conformarsi alla propria normativa nazionale, mentre il prestatore italiano deve solamente inserire la dicitura “operazione non soggetta” per tali casistiche, come stabilito dall’articolo 21, comma 6-bis lettera b) del D.P.R. 633/1972.
Grazie!
L’aver applicato la dicitura “inversione contabile” invece che “operazione non soggetta” comporta delle sanzioni?
Buonasera dottore.
Mi scusi se torno un attimo sull’argomento; vorrei avere un quadro ancor più chiaro dell’argomento. Una società, una compagnia o un’impresa extra-europea va dunque SEMPRE inquadrata come soggetto passivo extra-UE e va pertanto SEMPRE riportata la dicitura “operazione non soggetta”?
In ultimo: se per i committenti europei va riportato in fattura, qualora in loro possesso, il loro numero di partita IVA, ai committenti extra-UE andrebbe richiesto il loro TAX-ID o basta l’indirizzo della loro sede (città, via e ZIP code)?
Saluti.
Buonasera Giorgio,
Questo dipende dalla tipologia di operazione (cessione di beni o prestazione di servizi resa [generica o in deroga], quindi va fatta una valutazione caso per caso, se cambia la tipologia di operazione.
Per quanto riguarda i dati anagrafici va indicato l’identificativo equivalente alla partita IVA, se disponibile.
Grazie per la celere risposta!
Si tratta di prestazioni di servizi generici (ho dimenticato di esplicitarlo, mi scusi.)
Buongiorno Dottore. Aderisco al regime forfettario dal 2015. Per la mia attività effettuo acquisti intra-comunitari entro i 10.000 annui, trattandoli come se fossi un privato (no reverse-charge, applicazione delle tasse vigenti nel paese del fornitore).
Ora dovrei acquistare da un fornitore che sta in Slovenia e che emette fatture esenti iva (Esente IVA secondo l’articolo 94 della legge ZDDV-1 – Slovenia). Come mi devo comportare? Devo integrare l’iva in Italia con il reverse-charge? Oppure non devo pagare iva perchè il bene è esente “a monte” ?
La ringrazio tanto per la sua disponibilità.
Buonasera Michela,
L’articolo 94 della ZDDV-1 non è altro che l’equivalente sloveno del regime agevolato forfettario o dei minimi, perciò chi adotta tale regime emette fatture non soggette ad IVA fino ad un volume d’affari di 50.000 € (per le proprie operazioni nazionali). Finché lei non supera i 10.000€ di acquisti comunitari potrà semplicemente ricevere le fatture emesse dal fornitore sloveno non soggette ad IVA “alla fonte” senza dover procedere ad alcuna integrazione IVA o adempimenti INTRA, come fosse un normale acquisto ivato all’origine nel Paese del fornitore.
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ok non riesco a capire bene, ma il limite dei 10000 euro per fatture intracomunitarie nel regime forfettario si intendono per anno singolo quindi se non supero nell’anno in corso i 10000 euro non si paga iva, poi si riparte da capo per l’anno succesivo, è cosi o sbaglio?
saluti
enzo pengue
Buongiorno Enzo,
Il limite di 10.000 euro va verificato sull’anno solare precedente, e l’agevolazione si applica fino a quando nell’anno il limite di 10.0000 euro non e’ superato. Per il calcolo del limite gli acquisti vanno considerati al netto dell’IVA e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like o un follow (link sulla barra di navigazione).
Sono in procinto di aprire P.IVA in regime forfettario. Mi chiedevo a riguardo se è sufficiente emettere e conservare, oppure è necessario anche inviare, le fatture alle piattaforme di affiliazione comunitarie ? Distinguerei due casi. A) affiliazioni (es. Tradedoubler SE, Zanox DE) che mettono a disposizione del pubblisher auto-ricevute di pagamento con i dati fiscali delle parti. B) Affiliazioni (es. Amazon LU) che non emettono tali documenti ne mettono a disposizioni indirizzi digitali a cui spedirle.
Nei casi di invii cartacei è poi possibile raggruppare più fatture in un unico invio, ad esempio a cadenza semestrale oppure annuale?
Ringrazio per il gentile e prezioso consiglio.
E’ opportuno inviare le fatture al committente, poiché le stesse si considerano emesse quando vengono spedite o consegnate. Altresì nel caso di unico invio si considererebbero emesse nella data in cui vengono spedite. Se è disponibile un indirizzo e-mail è possibile l’invio anche con questa modalità.
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Buongiorno, che riferimento di legge, seppur facoltativo, accompagna la dicitura circa l’assoggettamento al reverse charge per servizi resi in UE ? Inoltre in tal caso il bollo oltre i 77 euro è dovuto (il destinatario è comunque soggetto ad iva…) ? [Prima ho postato erroneamente nel 3d del regime dei minimi, chiedo venia].
Dopo l’annotazione “inversione contabile”, oltre alla traduzione inglese “reverse charge”, si può insserire “operazione fuori campo IVA ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972” (se si tratta di servizi generici).
Va inoltre applicata la marca da bollo di € 2,00 per importi superiori a 77,47 € (cfr. https://www.dangelos.it/come-assolvere-imposta-di-bollo-su-fatture-elettroniche-pdf-cartacee/#comment-113)
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Salve Tiziano, Ho un azienda in Olanda e sto per fatturare ad un associazione in Italia che non è esente da IVA.
Applico il reverse charge come per altri clienti italiani o devo comportarmi in modo differente?
Inoltre ovviamente l’associazione ha un codice fiscale anzichè una PIVA. Non so se sono pertinente nel chiederlo, ma questo ultimo fattore ha delle specifiche necessarie in fase di fatturazione? Ad esempio qui in Olanda in caso di reverse charge si specifica la dicitura “btw verlegd” seguita dalla Partita IVA (VAT). Il codice fiscale vale come PIVA?
La ringrazio in anticipo e le faccio i miei complimenti.
Buonasera Francesco,
La ringrazio!
Premesso che va sicuramente esaminata la normativa olandese per avere un riscontro certo di quanto le sto per scrivere e presumo che si tratti di servizi resi dalla sua azienda all’associazione. Esaminando la normativa italiana, un soggetto quale associazione, privo di partita IVA o di qualsiasi soggettività passiva IVA e che svolge sola attività istituzionale con il proprio codice fiscale (che NON è la partita IVA) dovrà essere trattato alla stregua di un soggetto privato, e quindi si applica la normativa prevista dall’articolo 7-ter del D.P.R. 633 del 1972 per i soggetti privati, e dovrà quindi essere applicata l’IVA olandese prevista per questo tipo di prestazioni.
Deve però accertarsi che l’associazione sia effettivamente priva di partita IVA (ad esempio tramite i sistemi dell’Agenzia delle Entrate posso verificare se ad un codice fiscale è abbinata una partita IVA e viceversa).
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Salve dottore, complimenti per la precisione e competenza con cui affronta gli argomenti.
Esporto prodotti in regime forfettario tramite un e-commerce. Mi chiedevo se fosse possibile estromettere le spese di spedizione dal conteggio utile ai fini dell’individuazione del fatturato annuale. Sarebbe d’aiuto nel riuscire a stare entro i limiti annuali.
Grazie!
Buonasera Sergio,
La ringrazio per il complimento!
Per quanto riguarda le spese di spedizione, se si tratta di spese anticipate in nome E* per conto del cliente nonché documentate da contratto, allora possono essere considerate come importi esclusi ex articolo 15 del D.P.R. 633 del 1972. In questo caso sono anche escluse dal volume d’affari e non rilevano per il limite di ricavi per il regime forfettario. Operativamente, oltre ad indicare nelle condizioni contrattuali che saranno riaddebitate all’acquirente le spese postali sostenute in nome e per conto del cliente, andrà richiesta al corriere o alle Poste l’emissione di fattura intestata a nome del cliente, e l’importo da lei pagato alle Poste o al corriere dovrà corrispondere a quanto riaddebitato al cliente. Un’altra alternativa (ma difficilmente attuabile in pratica) sarebbe far effettuare il pagamento delle spese di spedizione direttamente dal cliente al corriere.
Nel caso invece di spese non in nome E* per conto (ovvero quelle non fatturate a nome del cliente), allora si tratterà di ricavi imponibili che incrementano il valore del bene, e pertanto avranno rilevanza per quanto riguarda il limite dei ricavi nel regime forfettario.
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*= ho inserito la E maiuscola per far notare che le spese devono essere anticipate contemporaneamente sia in nome sia per conto del cliente, e non solamente per conto.
Buongiorno. Alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo regime forfetario del 2016, pare sia tornato l’obbligo del versamento dei contributi minimali ma con la possibilità (previa domanda da sottoporre all’inps online) di usufruire di una riduzione del 35%.
Io ho aperto p.iva in regime forfettario nel 2015, per cui mi chiedo se ciò che segue sia corretto:
– verserò i contributi relativi al 2015 in fase di dichiarazione dei redditi 2016, visto che per il 2015 non era previsto il versamento dei minimali;
– verserò i contributi dal 2016 in poi con il metodo dei minimali (eventualmente ridotti del 35%), per cui il primo versamento lo effettuerò entro il 16 maggio per il primo trimestre 2016, e così via.
– In fase di conguaglio nella dichiarazione unico 2017, calcolo i contributi (event. ridotti del 35%) sull’imponibile derivato dall’applicazione del forfait sul fatturato (ad es. se sono commerciante il 40% del fatturato del 2016) e, se superiori a quanto già versato per il 2016 con il metodo dei minimali, effettuo un versamento a conguaglio.
E’ tutto giusto? Grazie per il prezioso lavoro!
(Tralascio il fatto che il commento è fuori tema in quest’articolo e rispondo lo stesso)
Non pare, è così!
Confermo.
– Per il 2015 i contributi si versano in percentuale (22,74%) in sede di dichiarazione dei redditi durante il 2016
– Per il 2016 i contributi si versano in 4 rate per il minimale + in sede di versamento delle imposte l’anno successivo per l’eventuale eccedenza a saldo e acconto; chi chiede l’agevolazione versa un contributo minimale fisso di € 2.351,07 (2.343,63 IVS + 7,44 maternità) in 4 rate uguali di € 587,77, mentre la riduzione per le eventuali eccedenze sarebbe equivalente al versamento con un aliquota del 15,07%.
Rimando ad un post che ho pubblicato il mese scorso su Facebook.
Con il nuovo regime forfettario 2016 la dicitura in fattura per prestazione di servizi pubblicitari con un soggetto nella comunità europa dovrà essere: Operazione soggetta all’inversione contabile o VAT reverse charge in base all’art. 7-ter del DPR 633/72 assolta dal destinatario, in conformità all’articolo 196 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione Europea e della Direttiva 2008/8/CE”.
Va bene questa ?
O bisogna aggiungere altro ?
Grazie per eventuali risposte.
E’ sufficiente l’indicazione in fattura della dicitura “inversione contabile” (eventualmente seguita da “reverse charge”, per comprensione della controparte comunitaria), obbligatoria e prevista dall’articolo 21 comma 6-bis lettera a) del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013 (legge 228 del 2012).
E’ invece del tutto facoltativa l’indicazione della normativa di riferimento (in questo caso “ex articolo 7-ter D.P.R. 633/1972” e relativi riferimenti comunitari).
Propendo per la soluzione “keep it simple” con la sola dicitura obbligatoria (e relativa traduzione) 🙂
La ringrazio per le risposte ma continuo a leggere pareri discordanti su questa cosa. Leggo ad esempio su altri siti web di settore che invece con il nuovo regime forfettario 2016 la situazione è diversa.
Il contribuente forfettario italiano che effettua prestazioni di servizi generiche ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE, non effettua un’operazione intracomunitaria bensì un’operazione interna senza diritto di rivalsa.
e che in caso di cessioni intra, il contribuente forfetario non deve presentare il modello Intrastat di beni o servizi. Quindi la dicitura rimane quella normale del regime forfettario. A lei risulta questa cosa ?
Come crede che devo agire? Mi scusi sono un po’ confuso sulla materia.
Saluti
Marco
Ritengo che la legge parli chiaro, pertanto basta seguire le indicazioni fornite in questo articolo a riguardo delle prestazioni di servizi generiche rese.
Chi afferma diversamente si sbaglia o fa (e genera) confusione, facendo riferimento improprio a circolari che non si applicano al regime forfettario (bensì al vecchio regime dei minimi, e tra l’altro solo fino al 27 agosto 2015).
Sono d’accordo sulle cessioni intracomunitarie (basta confrotnare il relativo paragrafo di questo articolo). Preciso che con cessioni si intendono sempre cessioni di beni e mai prestazioni di servizi.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Salve Dott. D’Angelo, questo discorso vale anche per il nuovo regime forfettario 2016 o c’è qualche differenza?
Nello specifico parlo di ditta individuale, aperta in regime forfettario 2016, che deve fatturare a google (adsense)…quindi iscrizione vies e intrastat obbligatorio, giusto?
Grazie molte!
Buonasera Giuseppe,
Sì, chiaramente si applica anche alle attività aperte nel 2016. Il regime forfettario è stato rivisto e corretto solo su alcuni commi, mentre i richiami alla normativa generale per le operazioni con l’estero sono rimasti gli stessi.
Confermo: iscrizione VIES, fattura con dicitura “inversione contabile” e INTRA servizi resi trimestrale.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti, e ricordo che può ringraziarci con un like, un follow o un +1.
Buongiorno, sono in regime forfettario e dovrei emettere una fattura per prestazioni di servizi ad un soggetto comunitario che però non risulta iscritto al Vies. Come devo comportarmi? Grazie mille
Buonasera Marco,
Se il soggetto è dotato di numero di partita IVA nel proprio Paese, ma non è iscritto al VIES, questo va trattato come fosse un soggetto italiano, quindi si emette fattura come se l’operazione fosse svolta in Italia. Nel caso di specie va emessa una regolare fattura nazionale in regime forfettario con l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA ex articolo 1 comma 54 e seguenti Legge 190 del 2014” e non andrà presentato il modello INTRA per i servizi resi.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Buongiorno,
ho ricevutouna fattura con la dicitura “operazione IVA art.1 commi 54-89 L.190 29/12/14 No Rit. Acconto… ”
Volevo sapere come effettuare la registrazione, devo trattarla con autofattura oppure come una fattura di acquisto ordinaria?
Ringrazio anticipatamente.
Buongiorno Silvia,
Se ho ben capito la sua domanda, ha ricevuto la fattura di un fornitore che applica il nuovo regime forfettario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014).
E’ una fattura di acquisto ordinaria, tranne per quanto riguarda l’IVA: è un’operazione non soggetta, quindi andrà indicato il corretto codice IVA nel software (ad esempio 354 per i gestionali TeamSystem). Questo consentirà di gestire correttamente anche i dichiarativi.
Fermo restando che le deduzioni di tali costi non posso applicarle in quanto sono in regime forfettario del 2015 (è giusto?)
Grazie mille dott. D’Angelo!
Esatto, nel regime forfettario si tratta di costi comunque non deducibili, perché la deduzione dei costi è forfettaria (in base alla percentuale di redditività), e non analitica (come nel regime ordinario o nel vecchio regime di vantaggio).
Ringrazio molto per la grande utilità di questo post. Mi riallaccio a questo quesito di qualche mese fa. A parere vostro, se un commerciante forfettario, ha un negozio fisico per il quale ha già fatto regolare scia commerciale, è opera con tutte le autorizzazioni dal 2015, qualora decidesse di aprire un negozio su etzy e comunicare la partita iva, dovrebbe fare una scia per commercio elettronico? E dovrebbe utilizzare un secondo “registro” vendite? Anche se per i forfettari non si può parlare di un vero e proprio registro…
Ringrazio in anticipo per l’informazione
Buonasera Francesco,
Sì è necessario presentare una regolare SCIA per il commercio elettronico se viene venduta merce fisica (c.d. commercio elettronico indiretto), mentre non va presentata SCIA se vengono venduti solamente prodotti/servizi digitali (quali ad esempio file PDF ed affini, c.d. commercio elettronico diretto).
Considerando che per il commercio elettronico diretto ed indiretto è previsto l’esonero dalla fatturazione nonché dalla certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, è sufficiente l’annotazione degli importi sul registro dei corrispettivi (come peraltro ribadito dalla Circolare 108/E del 2009).
Sebbene nel caso dei regimi agevolati non vi sia obbligo di tenere un separato registro dei corrispettivi per ogni ogni attività (c.d. sezionali), consiglio però di adottarne uno separato per avere maggiore ordine nella gestione delle proprie attività (anche solamente per conoscere in ogni momento l’andamento delle stesse).
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Buongiorno Dott. Tiziano.
Vendo su un portale di prodotti fatti a mano (Etsy) che ha sede a New York.
Ho una partita iva in regime forfettario.
Acquisto beni in Italia per cui non ho grandi adempimenti fiscali.
Mensilmente pago ad etsy le tasse che applica sulle vendite (3,5%).
Mi sorge un dubbio: si tratta di un servizio? Dunque acquistando il servizio da un soggetto fuori UE come mi dovrei comportare? Dovrei ricevere una fattura senza tasse locali e dovrei integrare con reverse charge e invio dell’iva entro il 16 del mese dopo?
Il problema è che Etsy non mi invia alcuna fattura!
Le sarei molto grata se potesse aiutarmi. Spero che tale quesito potrebbe essere di interesse di altri utenti!
Grazie!
La ringrazio per il suo commento, Laura.
Conosco Etsy, in quanto seguo già dei clienti che vi operano, perciò la sua domanda non mi è nuova 🙂
Teoricamente Etsy dovrebbe emettere una fattura a nome suo, che andrebbe integrata se riportasse i dati della filiale irlandese (e quindi l’IVA successivamente versata e presentato l’INTRA), oppure andrebbe emessa autofattura se riportasse i dati della sede americana (con indicazione dell’IVA e successivo versamento).
Come ben sappiamo entrambi, Etsy tuttavia non emette alcun documento con gli elementi di una fattura (come emittente e cliente)!
Tuttavia espone chiaramente la propria qualità di operatore UE (irlandese) nella ricevuta di pagamento di Paypal:
Nonché menziona la propria partita IVA irlandese nella propria ricevuta di pagamento che arriva via mail:
Pertanto abbiamo a disposizione due opzioni:
una meno corretta, cioè considero tale bill come una sorta di estratto conto, e normalmente si può comunque procedere alla deduzione del costo delle commissioni in quanto le commissioni e il relativo bill sono legati all’account del venditore e quindi si tratterebbe comunque di un costo inerente l’attività, tuttavia non è una soluzione del tutto corretta
una più corretta ai fini IVA, cioè considero non ricevuta la fattura di Etsy, e coadiuvato da quanto ribadito nella Circolare 12/E del 2013 (pagg. 36-38) e più recentemente dalla Risoluzione 21/E del 2015, emetto autofattura (ex articolo 17 co. 2) entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione [es. 15 gennaio 2016 per il Bill del 31 ottobre 2015] – nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione [cioè non ricevo alcuna fattura entro dicembre 2015 per l’operazione di ottobre 2015] – e l’annoto entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5 e 47 comma 1, secondo periodo, del DL n° 331 del 1993). L’autofattura riporterà, per quanto riguarda le commissioni – fees, l’integrazione della relativa IVA italiana al 22%
Tuttavia, ricordo che applicando il nuovo regime forfettario, non è possibile la deduzione analitica dei costi (eccetto i contributi previdenziali versati nell’anno), in quanto il costo è forfettariamente dedotto in base alla percentuale di redditività (il 40% nel caso di specie), mentre dovrà comunque essere versata l’IVA relativa alle commissioni entro il 16 del mese successivo all’operazione, nonché presentato il modello INTRA servizi ricevuti a cadenza trimestrale.
Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti!
Gentilissimo Dottore,
ho dei dubbi proprio in merito allo stesso argomento. E’ possibile non emettere autofattura ex art. 17 comma 6 D.P.R. 633/72 per il servizio (provvigione + commissione per la presenza delle singole inserzioni) che si paga a Etsy? Nel senso, posto che non emettono INVOICE, ci si può ritenere sollevati dall’obbligo previsto dalla legge di emettere autofattura per servizi acquistati da paesi extra-UE, solo perché la spesa non è documentata sotto forma di fattura?
A mio avviso, credo che si debba comunque procedere con l’autofattura e con il versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo.
La ringrazio per qualsiasi contributo alla questione,
Valentina
Buongiorno Valentina,
Come ho avuto modo di rispondere in precedenza a Laura nel mio commento precedente, la soluzione più corretta è l’emissione di autofattura, con integrazione (e versamento, se in regime forfettario o minimo) dell’IVA, e presentazione del modello INTRA trimestrale.
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Dovendo sostenere le tasse di Etsy in dollari, come dobbiamo comportarci con l’autofattura? Convertiamo in euro al cambio della banca nazionale del giorno in cui paghiamo le tasse e poi su questo integriamo l’iva?
Grazie!
Esatto, confermo il modus operandi per l’emissione dell’autofattura. Il cambio giornaliero è indifferentemente quello della Banca d’Italia o quello della BCE.
Aggiungo che da marzo 2016 Etsy emette, come necessario, regolare fattura per i servizi erogati, per la quale andrà quindi inviato il modello INTRA.
Sono inoltre state emesse tutte le fatture arretrate relative al periodo gennaio 2015-febbraio 2016
Buongiorno
Non mi è ancora chiaro come comportarsi per Etsy:
Se non dichiaro partita iva e pago normalmente iva applicata ai servizi da privato e allego ricevuta Etsy alle fatture?
Per gli acquisti <1000€ in UE mi è stato detto dal commercialista di procedere come privato e conservare ricevuta.
Sono ai primi giorni di apertura partita iva in regime forfettario e non so ancora bene come comportarmi…
La ringrazio molto
Buonasera Sally,
Se si riferisce alle fatture di Etsy per le commissioni: si tratta servizi ricevuti da operatore intracomunitario, per i quali non esiste alcun limite di esenzione dagli adempimenti INTRA.
Se invece si riferisce ad acquisti di beni, come può leggere nell’articolo, il limite di esenzione dagli adempimenti Intra è 10.000€ (e non 1.000 € come asserito), pertanto deve richiedere al fornitore di rilasciare ricevuta o fattura con l’IVA del proprio paese.
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Gentile Dottore,
nel caso di acquisto beni < 10.000 €, quale intestazione comunicare al soggetto passivo intracomunitario? Effettuo l'acquisto come privato? Perché immagino che, comunicando il nome della ditta e il numero VIES, il soggetto emetta fattura senza le tasse locali, ed a quel punto dovrei integrare pagando l'IVA in Italia. Grazie e complimenti per l'ottimo blog!
Grazie a lei, Marco!
Per quanto riguarda la sua domanda: la legge non prevede nessuna procedura particolare, quindi comunicherei semplicemente al fornitore l’intenzione di non essere trattato come soggetto passivo IVA per tale operazione.
In sostanza il fornitore dovrà applicare l’IVA del proprio paese, trattando l’operazione come interna.
Salve, un commerciante in regime forfettario che riceve fattura in reverse charge, deve integrare l’IVA predisponendo solo un versamento dell’importo entro il 15 del mese successivo senza emissioni di autofatture ma conservando solamente le fatture in reverse ricevute…o Deve emettere Autofattura che quindi andrebbe a ridurre il limite dei 50mila euro per il suddetto regime?
Buongiorno Raffaele,
Per le fatture comunitarie non è necessario emettere autofattura, è sufficiente l’integrazione della fattura comunitaria e il successivo versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo all’operazione.
In ogni caso l’autofattura emessa per prestazioni di servizi ricevute da operatori extracomunitari non rientra comunque nel limite di ricavi/compensi (non essendo un ricavo-compenso!).
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