Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 è stato adeguato il tracciato per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche.
La norma:
- estende i dati che devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, includendo la modalità di pagamento,
- modifica i termini di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria,
- prevede la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione da parte del cliente, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- Sistema Tessera Sanitaria: Quali sono i soggetti obbligati?
- Sistema Tessera Sanitaria: invio dei dati dell'anno 2020
- Sistema Tessera Sanitaria: invio dei dati dall'anno 2021
- Accesso al Sistema TS e invio dei dati
- Opposizione del cliente all’invio dei dati al Sistema TS
- Divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
Sistema Tessera Sanitaria: Quali sono i soggetti obbligati?
Sono soggetti obbligati all’invio periodico dei dati:
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art.70 comma 2 del Dlgs 193/2006)
- iscritti agli albi professionali dei veterinari;
- iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- iscritti agli albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
- iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercizi commerciali (parafarmacie);
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- strutture sanitarie militari;
- iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi;
- iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018;
- Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).
Sistema Tessera Sanitaria: invio dei dati dell’anno 2020
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono alla trasmissione dei dati dei documenti fiscali, comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie:
- tracciato, quindi con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento elettronici
- non tracciato
Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ad eccezione delle spese per farmaci, dispositivi medici e ticket del S.S.N..
Sistema Tessera Sanitaria: invio dei dati dall’anno 2021
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono alla trasmissione dei dati dei documenti fiscali, comprensivi dei seguenti ulteriori dati:
- tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
- indicazione dell’esercizio dell’opposizione del cliente alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione vanno comunque trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
Accesso al Sistema TS e invio dei dati
Per effettuare l’invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente ovvero delegare un soggetto terzo, intermediario abilitato come ad esempio il nostro Studio. E’ possibile effettuare l’invio in autonomia sul portale Sistema Tessera Sanitaria, ovvero utilizzare le funzioni integrate nei software gestionali per la fatturazione come Fatture in Cloud (attualmente gratuito per 12 mesi per chi adotta il regime forfettario) ovvero delegare l’intermediario.
La trasmissione dei dati sopra descritti dovrà essere effettuata con le seguenti scadenze:
- entro il 1° febbraio 2021, per i documenti dell’anno 2020;
- entro il
31 luglio 202115 settembre 2021, per i documenti emessi ed incassati nel 1° semestre dell’anno 2021 ed entro il 31 gennaio 2022, per i documenti emessi ed incassati nel 2° semestre dell’anno 2021; - entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per i documenti emessi ed incassati dal 1° gennaio 2022.
Opposizione del cliente all’invio dei dati al Sistema TS
È bene ricordare che per tutelare la propria privacy, l’assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
L’opposizione viene manifestata alternativamente con le modalità previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.4 o 2.4.5 del provvedimento n. 115304/2019:
- in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale (l’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria);
- in alternativa, l’opposizione può anche essere effettuata, per singolo documento dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo, accedendo all’area “Cittadino” del sito Sistema Tessera Sanitaria tramite le apposite credenziali;
- in alternativa, l’assistito può comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo la tipologia di spesa sanitaria da escludere per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
È confermato, con la modifica dell’articolo 10-bis del Decreto Legge n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS. Questo per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 9-bis del Decreto Legge n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.