Brexit UK UE Regno Unito

Brexit: Operazioni con il Regno Unito dal 1° gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021, a causa della cosiddetta Brexit, ai fini delle imposte dirette e indirette (es. IVA), il Regno Unito ha lo status di Stato extracomunitario (extra – Unione Europea) e non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione Europea. Vediamo in questo articolo quali saranno le conseguenze operative di questo evento.

Brexit: Operazioni con il Regno Unito – Formalità IVA

Per quanto riguarda le formalità IVA a seguito della Brexit:

  • le cessioni di beni nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito (o meglio nel territorio della Gran Bretagna) non costituiranno più cessioni intra UE non imponibili ex art. 41, DL n. 331/1993 (natura operazione N3.2 non imponibili – cessioni Intra-UE), bensì esportazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/1972 (natura operazione N3.1 non imponibili – esportazioni);
  • gli acquisiti di beni da operatori stabiliti nel Regno Unito (o meglio nel territorio della Gran Bretagna), non costituiranno più acquisti intra UE ex art. 38, DL n. 331/93, bensì importazioni;
  • di conseguenza non sarà più necessario presentare gli elenchi IntraStat relativamente alle operazioni intracomunitarie;
  • per le prestazioni di servizi rese ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972, da operazioni in inversione contabile intra UE (natura operazione N 2.1) diventano operazioni non soggette extra UE (natura operazione N 2.1)
  • per le prestazioni di servizi ricevute ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 da soggetti britannici dall’1.1.2021 sarà obbligatoria l’inversione contabile tramite autofattura elettronica o cartacea, mentre fino al 31/12/2020 è possibile integrare direttamente la fattura del soggetto britannico);

Brexit: Operazioni con il Regno Unito – Formalità doganali

Per quanto riguarda le formalità doganali a seguito della Brexit:

  • le cessioni di beni verso il Regno Unito non saranno più tracciabili soltanto con un documento di trasporto, bensì esportazioni doganali e quindi necessiteranno di una dichiarazione doganale di esportazione (normalmente delegata a un rappresentante doganale) indicando la classificazione, l’origine doganale e il valore della merce;
  • gli operatori dovranno richiedere il numero di identificazione EORI, necessario per le operazioni doganali (se non lo possiedono);
  • per ridurre ingolfi e disagi, in base al Border Operating Model del governo inglese, solo a partire dal luglio 2021 i prodotti in arrivo dall’Unione europea saranno trattati come merce di origine “Paese terzo” e, pertanto, soggetti agli ordinari controlli doganali alle frontiere inglesi, nonché, in caso di mancato accordo, alle tariffe daziarie applicate dal Regno Unito;
  • coloro che importano prodotti provenienti dal Regno Unito dovranno compilare una dichiarazione doganale di importazione, indicando la classificazione doganale del prodotto (specifica delle 10 cifre della tariffa doganale comune dell’UE), nonché l’origine e il valore della merce;
  • gli importatori, se non già provvisti, dovranno dotarsi di un codice di identificazione EORI, dovranno assolvere l’IVA in dogana e, nel caso in cui non si raggiunga un Accordo di libero scambio, gli eventuali dazi; anche nel caso in cui si raggiungesse un accordo di libero scambio, la dinamica delle operazioni da e verso il Regno Unito cambierebbe perché l’accordo potrebbe ridurre o azzerare i dazi doganali, ma non escluderebbe l’applicazione delle procedure doganali (le merci saranno sottoposte a controlli doganali, sanitari e fito-sanitari), né l’assolvimento dell’IVA e delle accise in dogana al momento dell’importazione.

Brexit: Operazioni con l’Irlanda del Nord

Fa eccezione il territorio dell’Irlanda del Nord, che continua a far parte del territorio IVA e doganale dell’Unione Europea per le operazioni relative ai beni, con l’istituzione di un apposito codice paese “XI“.

Brexit: Operazioni con il Regno Unito – Cosa cambia in pratica

Di seguito si riportano alcune tabelle riepilogative delle principali variazioni ai fini Iva, conseguenti alla Brexit:

Acquisti di beni dal Regno Unito all’Italia
Ante BrexitPost Brexit
Acquisto intracomunitario con iscrizione al VIES delle controparti:
– integrazione della fattura del Regno Unito e doppia registrazione nei registri IVA acquisti e vendite
– intra 2-bis degli acquisti di beni
– esterometro
Importazione con pagamento dell’IVA in Dogana (salvo immissione in libera pratica in altro Stato UE o in Italia con introduzione in un deposito IVA)
– Registrazione della fattura del Regno Unito solo in contabilità generale
– registrazione della bolletta doganale di importazione sul registro IVA acquisti per detrarre l’IVA
– no iscrizione al VIES
– no INTRA
– no esterometro
Omaggi ricevuti fuori campo IVAOmaggi ricevuti con IVA in importazione
Rimborso IVA del Regno Unito pagata da impresa italiana possibile con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 30 settembre dell’anno successivoRimborso IVA del Regno Unito pagata da impresa italiana impossibile salvo nuovo accordo

Domande?

Dubbi o domande su questo articolo? Scrivi un commento oppure

6 commenti su “Brexit: Operazioni con il Regno Unito dal 1° gennaio 2021”

  1. Buongiorno, se acquisto un bene da UK, quale è il valore che mi esenta dal pagare l’iva? (Esempio importando da US non pago IVA se il valore del bene è inferiore a 22 euro)

    1. Buonasera Luca,
      La soglia è la medesima per qualsiasi importazione da paesi extra-UE in Italia, ed è pari a 22 € (in altri Paesi UE la soglia può essere più bassa, entro 10 €).
      Tuttavia a partire dal 1° luglio 2021, tale soglia sarà eliminata, per cui qualsiasi importazione sarà soggetta ad IVA, mentre rimarrà in vigore la soglia di esenzione dai dazi doganali per spedizioni sotto i 150 €.
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like o un follow (link sulla barra di navigazione).

  2. Buongiorno Dottore,
    una fattura d’acquisto di ottobre 2020 la cui sede della ditta riporta Gran Bretagna e invece la partita iva è olandese e c’è scritto spedizione da Olanda la tratto come acquisto da UE ovvero no intrastat obbligatorio se non si sono superati i 200.000 nel trimestre precedente e invece SI esterometro giusto? a nulla dovrebbe rilevare il discorso post brexit dal 01/01/2021 considerando che la ft e’ di ottobre 2020 giusto?
    grazie

    1. Buonasera Massimiliano,
      No INTRAstat se sotto la soglia, mentre Sì esterometro.
      Salvo ulteriori approfondimenti, ritengo che sia da considerare in primis la partita IVA olandese, per cui andrà comunicata in esterometro come operazione con soggetto identificato nei Paesi Bassi. Stessa cosa se la partita IVA fosse del Regno Unito (è comunque operazione dall’estero).
      Rimango a disposizione, e ricordo che può ringraziarci con un like o un follow (link sulla barra di navigazione).

  3. Massimiliano Guiggi

    Salve, in pratica nel b2b rimane il reverse charge giusto? Eppure abbiamo spedito ad azienda Uk con regolare PArtita Iva, esente articolo 8, DHL ha consegnato e poi richiama la ditta dicendo che ci sono le tasse da versare… come è possibile ? Grazie

    1. Buonasera,
      Nel B2B per i servizi sono generalmente operazioni non soggette (e con meccanismo di inversione contabile mediante autofattura, quindi cambia poco rispetto al passato), ma per quanto riguarda i beni sono vere e proprie esportazioni, per cui lato fornitore sono operazioni non imponibili articolo 8 D.P.R. 633/1972, ma passata la dogana britannica sono assoggettate ad IVA 20% (aliquota ordinaria vigente nel Regno Unito).
      Rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti e consulenza specifica, e ricordo che può ringraziarci con un like o un follow (link sulla barra di navigazione).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

* E' richiesto il consenso.

*

Accetto

Richiesta di contatto / preventivo

049 656366


Torna in alto