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Quali sono i costi che posso “scaricare” dalle tasse della partita IVA? I costi deducibili dal reddito IRPEF e IRES e detraibili IVA per imprese e professionisti

Una delle domande più frequenti che ci viene fatta da imprese e professionisti è “quali sono i costi che posso scaricare dalle tasse della partita IVA?”. Innanzitutto, “scaricare” è un termine improprio perché a seconda dei casi si può distinguere tra deducibilità di un costo o spesa o onere e detraibilità dall’imposta (anch’essa impropriamente detta “tassa”).

In particolare, in questo articolo vedremo quali sono i costi deducibili dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dall’Imposta sul REddito delle Società (IRES) ovvero l’Imposta sul Valore Aggiunto che può essere detratta sia per le imprese che per i professionisti.

Deducibilità dal reddito

In generale si parla di deducibilità quando specifiche voci di spesa (costi od oneri) si possono sottrarre dalla base imponibile di una determinata imposta.

Per quanto riguarda le attività d’impresa, professionali ed artistiche, significa sottrarre dall’ammontare dei ricavi o compensi determinati costi per poi calcolare il reddito netto tassabile ovvero la base imponibile dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) (e di conseguenza dei contributi previdenziali) o dell’Imposta sul REddito delle Società (IRES).

Solitamente, un costo è deducibile dal reddito quando risulta essere inerente all’attività svolta dall’impresa o dal professionista. L’inerenza non deve essere necessariamente correlata ai ricavi e perciò possono essere considerati deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese promozionali e quelle dalle quali si attendono ricavi in tempi successivi.

Quando il costo è inerente, è deducibile al 100%, fatti salvi i casi di deducibilità limitata che vedremo in seguito.

A titolo esemplificativo, sono costi inerenti le spese per:

  • il personale dipendente e i collaboratori parasubordinati e i relativi contributi previdenziali e assicurativi;
  • i compensi professionali attinenti e non attinenti l’attività svolta; è ad esempio deducibile l’onorario del commercialista e del consulente del lavoro;
  • beni strumentali per l’impresa e il professionista, quali impianti generici e specifici, macchinari, arredamento, dispositivi informatici (PC, stampanti, etc…) che vengono utilizzati per lo svolgimento dell’attività;
  • il diritto camerale annuale per le imprese iscritte al Registro delle Imprese, i diritti di segreteria e i bolli per le pratiche camerali e presso i Comuni o altri enti; le quote di iscrizione e le quote annuali per i professionisti iscritti ad Ordini professionali;
  • valori bollati (marche da bollo, francobolli, etc…) tasse di concessione governativa richiesti per l’attività;
  • le assicurazioni obbligatorie e non (inerenti l’attività), quali ad esempio la polizza per Responsabilità Civile per i professionisti
  • le utenze acqua, luce e gas della sede dell’impresa (negozio) o dello studio professionale
  • la pubblicità (anche online) e il materiale promozionale.

Chiaramente non si deve trattare di costi fittizi o di importi sproporzionati all’attività (anti-economicità).

Sono inoltre deducibili dal reddito IRPEF i contributi previdenziali versati nel corso dell’anno.

Esempio numerico: Sono un professionista che nel 2021 ha compensi per 10.000 € e costi inerenti (relativi ad assicurazione professionale, utenze acqua gas e luce dello studio, commercialista) e quindi deducibili per 2.500 €. Il mio reddito sarà di 7.500 € e questa sarà la base imponibile per il calcolo dell’IRPEF e dei contributi previdenziali.

Detraibilità dall’imposta

Si parla invece di detraibilità quando un determinato importo viene sottratto dall’imposta. Si tratta ad esempio delle detrazioni che si applicano all’IRPEF (spese mediche, per ristrutturazioni e riqualificazione energetica, etc…).

Per quanto riguarda le attività d’impresa, professionali e artistiche a norma dell’articolo 19 e seguenti del D.P.R. 633 del 1972 è detraibile dall’IVA sulle operazioni effettuate (IVA sulle vendite) l’IVA su beni e i servizi acquistati (o importati) nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

E’ quindi detraibile al 100% l’IVA su tutti gli acquisti di beni e servizi inerenti l’attività imprenditoriale, professionale o artistica, analogamente a quanto visto sopra per la deducibilità dei costi, fatti salvi i casi di detraibilità limitata che vedremo in seguito.

Esempio numerico: In un dato periodo ho IVA sui compensi per 2.200 € ed IVA detraibile per acquisti di beni e servizi pari a 440 €. L’IVA netta da versare sarà quindi di 1.760 € (2.200 € – 440 €).

Indeducibilità e indetraibilità nei regimi forfettari

Nei regimi cosiddetti forfettari, dove appunto il reddito viene determinato o l’imposta determinata forfettariamente, il costo o la relativa IVA non sono deducibili ovvero detraibili analiticamente.

Si tratta ad esempio di:

  • regime forfettario per imprese e professionisti, dove l’unico costo deducibile è quello dei contributi previdenziali versati durante l’anno
  • regime forfettario Legge 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche, dove viene applicato un coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile ed è detraibile il 50% dell’IVA sulle vendite
  • regime IVA speciale per l’agricoltura e determinazione forfettaria del reddito per le attività agricole connesse

Costi con deducibilità e detraibilità IVA limitata

La normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sul Reddito D.P.R. 917 del 1986 e Testo unico relativo all’Imposta sul Valore Aggiunto D.P.R. 633 del 1972) ha previsto limitazioni alla deducibilità dei costi o della detraibilità dell’IVA per alcune categorie di costi che si possono prestare ad un utilizzo parzialmente o totalmente al di fuori dell’attività svolta, come possono essere i pasti, l’auto o le spese telefoniche.

Di seguito vediamo quali sono i costi a deducibilità e detraibilità limitata per

  • alberghi e ristoranti (vitto e alloggio)
  • autovetture
  • compensi agli amministratori (società)
  • leasing
  • manutenzioni ordinarie
  • omaggi
  • partecipazioni a convegni e corsi di aggiornamento
  • immobili ad uso promiscuo
  • spese di rappresentanza
  • telefonia fissa e mobile
Tipologia di costo / spesaLimiti alla deducibilità delle imposte (IRPEF, IRES)Limiti alla detraibilità dell’IVA
Alberghi e ristoranti  
Spese pasti e pernottamenti (che non costituiscono spese di rappresentanza)Deducibili al 75% (se dimostrabile l’inerenza della spesa).Per i professionisti è previsto un limite assoluto di deducibilità pari al 2% dei compensi percepiti.
Il limite del 2% non viene applicato per le spese sostenute dal professionista per uno specifico incarico per conto del proprio Cliente ed a questi analiticamente addebitate.
IVA detraibile al 100% se la spesa è documentata da fattura.
Spese pasti e pernottamenti (che costituiscono spese di rappresentanza)Deducibili al 75% (se dimostrabile l’inerenza della spesa) nel limite massimo fissato dal Decreto Ministeriale 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali. (vedere la voce spese di rappresentanza)IVA indetraibile
Autovetture  
Spese per acquisto autovetture (imprese e professionisti)Ammortamento deducibile al 20% del costo del bene sino ad un massimo di € 18.076,00IVA detraibile al 40%
Spese per acquisto autovetture (agenti e rappresentanti)Ammortamento deducibile all’ 80% del costo del bene sino ad un massimo di € 25.822,00IVA detraibile al 100%
Spese per acquisto autovetture (in uso promiscuo a dipendenti almeno per 184 giorni nell’anno solare)Ammortamento deducibile al 70% del costo del beneIVA detraibile al 40%
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (imprese e professionisti)Deducibilità pari al 20%Per le spese soggette ad IVA detraibilità al 40%
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (agenti e rappresentanti)Deducibilità pari al 80%Per le spese soggette ad IVA detraibilità al 100%
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta)Deducibilità pari al 70%. Costituisce un fringe benefit (di importo variabile) per il dipendente.Per le spese soggette ad IVA detraibilità al 40%
Canoni di Leasing, noleggio, locazione di autovetture (imprese e professionisti)Deducibilità pari al 20%IVA detraibile al 40%
Canoni di Leasing, noleggio, locazione di autovetture (agenti e rappresentanti)Deducibilità pari all’ 80%IVA detraibile al 100%
Canoni di Leasing, noleggio, locazione di autovetture (in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta)Deducibilità pari al 70%IVA detraibile al 40%
Compensi agli amministratori  
Compensi amministratori di societàDeducibili se pagati entro il 12/01 dell’esercizio successivo (principio di cassa). Necessaria delibera da parte dell’Assemblea e con elaborazione del cedolino paga con trattenute fiscali e previdenziali.Non soggetti a IVA
Leasing  
Condizioni generali per la deducibilitàDurata del contratto non inferiore a metà dei coefficienti di ammortamento ministeriali 
Condizioni generali per la deducibilità autovettureDurata non può essere inferiore al periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali. Per le auto assegnate, strumentali od a uso pubblico possibile durata pari a 1/2 del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali. 
Condizioni generali per la deducibilità dei leasing sugli immobiliOperano condizioni particolari. Generalmente la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni a prescindere dalla durata contrattuale. 
Manutenzioni ordinarie  
Eseguite su beni di proprietàDeducibili nel limite del 5% del valore dei cespiti ammortizzabili. L’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.IVA detraibile al 100%
Omaggi (per beni non rientranti nell’attività d’impresa)Valore unitario < a € 50 completamente deducibili a prescindere dal rispetto dei “requisiti di inerenza e congruità” previsti per le spese di rappresentanza 

Valore unitario > a € 50 si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nell’esercizio di competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali (vedere la voce spese di rappresentanza)
Valore unitario < a € 50
IVA detraibile al 100%

Valore unitario > a € 50 IVA indetraibile
Omaggi (normativa per i professionisti)L’acquisto degli omaggi è deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario (non c’è il limite unitario dei 50 € previsto per le imprese)Valore unitario < a € 50 IVA detraibile al 100%

Valore unitario > a € 50 IVA indetraibile
Spese per partecipazioni a convegni e corsi di aggiornamento (solo professionisti)Deducibili integralmente sino al limite annuo di € 10.000IVA detraibile al 100% se sussiste il requisito di inerenza
Spese per immobili ad uso promiscuo (utilizzo di una parte dell’abitazione come studio professionale / sede impresa)Deducibili nella misura del 50%IVA indetraibile
Spese di rappresentanzaDevono rispondere ai requisiti generali di inerenza.
Imprese Sono deducibili con i seguenti limiti:
1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro
0,6% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
0,4% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Professionisti Sono deducibili con il limite dell’1% dei compensi percepiti.
IVA indetraibile
Spese telefonia  
Fissa  
Acquisto apparecchi, canoni, noleggio, manutenzioniDeducibilità pari all’80%IVA detraibile
Mobile  
Acquisto apparecchi, canoni soggetti a tassa di concessione governativa, noleggio, manutenzioniDeducibilità pari all’80%IVA detraibile con criterio dell’inerenza. Nel caso di uso promiscuo la detraibilità è pari al 50%
 Ricariche telefoni cellulariDeducibilità pari all’80% (è consigliabile eseguire la ricarica con strumenti tracciabili)IVA regime “monofase” art. 74 primo comma lett. d) DPR 633/72

Questo articolo ha un carattere puramente informativo e generale. Non sostituisce il parere del commercialista dato che ogni partita IVA ha le sue particolarità e specificità.

Se desideri una consulenza approfondita su quali sono i costi che posso scaricare ovvero la deducibilità dei costi e sulla detraibilità dell’IVA:

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