scadenze del regime forfettario

Quali sono le principali scadenze del regime forfettario?

In questo articolo vedremo quali sono le principali scadenze del regime forfettario, sia per quanto riguarda i versamenti che gli adempimenti dichiarativi.

Versamenti delle imposte

Versamento dell’imposta sostitutiva

Le principali scadenze di versamento delle imposte per il contribuente in regime forfettario sono due:

  • il 30 giugno, data in cui si versa:
    • il saldo dell’imposta sostitutiva (5 o 15%) riferita all’anno precedente;
    • il 50% dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’anno in corso.

→ i versamenti del 30 giugno possono essere rateizzati fino a 6 rate a cadenza mensile.

  • il 30 novembre si procede al versamento del restante 50% dell’acconto per le imposte dell’anno in corso.

→ il versamento del 30 novembre non può essere rateizzato. Eccezionalmente è stato possibile rateizzare a partire dal 16 gennaio 2024 il secondo acconto relativo al 2023.

Gli acconti che vengono versati nel corso dell’anno sono determinati con metodo storico sull’imposta dovuta per l’anno precedente, ma andranno a decurtare il saldo da pagare a giugno dell’anno successivo.

Chi apre la partita IVA, non pagherà alcuna imposta sostitutiva né a titolo di saldo né a titolo di acconto nel corso del primo anno di attività, ma l’anno successivo verserà il saldo (pari al dovuto) e un acconto (calcolato sul dovuto dell’anno precedente).

I contribuenti forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali/comunali pari al 15% (che si riduce al 5% in caso di nuova attività), su un imponibile determinato applicando al totale dei ricavi e compensi incassati (vige il principio di cassa) una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECO e all’attività esercitata, e dedotti i contributi previdenziali versati nel periodo.

Versamento dell’imposta di bollo

Con scadenze trimestrali sono previsti anche i versamenti tramite modello F24 dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse con importo superiore a 77,47 euro, per la cifra di 2 € per ciascuna fattura. Normalmente un forfettario non emette oltre 2.500 fatture per trimestre, pertanto le scadenze sono le seguenti (in base alla data di trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture):

Fatture trasmesse nel 1°-2°-3° trimestre (gennaio – settembre)30 novembre
Fatture trasmesse nel 4° trimestre (ottobre – dicembre28 febbraio

Versamenti dei contributi previdenziali

L’aspetto contributivo è più articolato perché si differenzia sia nella determinazione dell’importo, sia nei termini di versamento, a seconda dell’attività svolta dal contribuente.

Le situazioni tipicamente ricorrenti sono:

  1. Professionista con cassa previdenziale propria (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, ingegneri, medici, biologi, etc.);
  2. Professionista / consulente senza cassa previdenziale propria e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS;
  3. Commerciante iscritto alla Gestione Commercianti INPS
  4. Artigiano iscritto alla Gestione Separata INPS;

Professionista con cassa previdenziale

Nel caso di un professionista con cassa previdenziale propria, come:

  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (CNPAF)
  • Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI)
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV)
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM
  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)
  • Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF)
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i Consulenti del lavoro (ENPACL)
  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC)
  • Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti
  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
  • Cassa nazionale del notariato
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB)
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP)
  • Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)
  • Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)

i contributi andranno calcolati e versati con le modalità e scadenze indicate dalla Cassa Previdenziale di riferimento.

Professionista senza cassa previdenziale (Gestione Separata)

Nel caso di un professionista / consulente senza cassa previdenziale propria e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS, i contributi INPS sono calcolati in misura percentuale sul reddito forfetizzato di ogni anno, con versamento senza quote fisse o minimali.

Aliquote 2024
Aliquota piena (per chi è privo di altra copertura previdenziale)26,07 %
Aliquota ridotta (per chi è pensionato o è già iscritto ad un’altra forma di previdenza obbligatoria)24,00 %

Le scadenze dei versamenti sono le stesse previste per l’imposta sostitutiva, quindi:

  • il 30 giugno, data in cui si versa:
    • il saldo dei contributi previdenziali Gestione Separata INPS riferita all’anno precedente;
    • il 50% dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’anno in corso.

→ i versamenti del 30 giugno possono essere rateizzati fino a 6 rate a cadenza mensile.

  • il 30 novembre si procede al versamento del restante 50% dell’acconto per i contributi dell’anno in corso.

→ il versamento del 30 novembre non può essere rateizzato.

Artigiani e commercianti

Negli ultimi due casi sopracitati, ovvero artigiano iscritto all’INPS alla Gestione IVS – Artigiani (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) e commerciante iscritto all’INPS alla Gestione IVS – Commercianti, i contributi INPS vanno versati alle rispettive gestioni (artigiani e commercianti) ma hanno alcune caratteristiche in comune.

Se la tua è un’attività di commercio o artigianale allora dovrai versare i contributi alle gestioni commercianti e artigiani dell’INPS. In questo caso ci sono degli importi fissi da versare durante l’anno indipendentemente dal reddito prodotto (sei tenuto al versamento anche se per ipotesi in quell’anno hai avuto reddito pari a zero) e calcolati su un reddito (cosiddetto “minimale“) di 18.415 € per l’anno 2024.

I contributi così determinati vanno versati con 4 rate di pari importo e rispettando le seguenti scadenze:

  • 16 maggio
  • 20 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio

Se il reddito effettivo è superiore ai 18.415 €, andranno versati ulteriori contributi (cosiddette “eccedenze“) da versare con le stesse scadenze delle imposte (vd. sopra).

Versamento del diritto camerale annuale

Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che esercitano attività di impresa (artigiani e commercianti), hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese e quindi di versare il diritto camerale annuale alla Camera di Commercio. L’importo oscilla di norma tra i 44 e i 53 euro e deve essere versato entro il 30 giugno di ogni anno (ovvero alla stessa scadenza del saldo delle imposte).

Invio delle fatture elettroniche

Dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario devono emettere fatture elettroniche, ad eccezione dei professionisti del settore sanitario che trasmettono le fatture dei pazienti al Sistema Tessera Sanitaria.

Il termine di invio è fissato dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972 “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione” ovvero:

BeniServizi
Consegna o spedizioneIncasso del corrispettivo
Incasso del corrispettivo se precedente la consegna o spedizione

in generale corrispondente alla data della fattura.

Nel caso di fatturazione differita di beni o servizi, la fattura è emessa e trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo.

Dichiarazione dei redditi

L’unico adempimento dichiarativo per chi applica il regime forfettario (e non effettua prestazioni di servizi verso aziende dell’UE) è la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale.

La scadenza per l’invio telematico della dichiarazione relativa all’anno precedente è prevista il 30 settembre di ogni anno.

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